COMUNICATO STAMPA ADC-ANC 23.05.2019 – NUOVI INDICI ISA

ADC- ANC

 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

INDICI SINTETICI DI  AFFIDABILITA’ (ISA)

NUMEROSE LE CRITICITA’  DEL NUOVO SISTEMA

Roma,  23 maggio 2019

I nuovi indici sintetici  di affidabilità (ISA), che a partire da quest’anno, per il periodo d’imposta 2018, sostituiscono gli studi di settore, non sono propriamente un modello di semplificazione e, anche in questa occasione, contribuenti e intermediari devono fare i conti con operazioni tortuose, senza contare gli ormai cronici ritardi dell’Amministrazione Finanziaria sull’operatività delle nuove procedure.  

Non lasciano spazio ad interpretazioni le parole del Presidente ADC Enzo De Maggio e del  Presidente ANC Marco Cuchel sui nuovi indici ISA, previsti dal decreto legge n. 50 del 24 aprile del 2017,  articolo 9 bis, convertito con la legge n. 96 del 21 giugno 2017, con i quali si attribuisce un grado di affidabilità fiscale espresso con un punteggio compreso tra 1 e 10, e si introduce un sistema premiale che riconosce benefici fiscali ai contribuenti il cui punteggio conseguito sia almeno pari a 8.

A giudizio dei due Presidenti i limiti degli indici ISA sono tanti e riguardano in primis un’evidente complicazione di gestione del nuovo sistema, che costringe i professionisti a nuove incombenze. In aggiunta ai dati contabili ed extracontabili, gli stessi fino a ieri utilizzati per gli studi di settore, i commercialisti dovranno:

  • prelevare dal cassetto fiscale del contribuente il file messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e relativo ad un arco temporale di sette anni;
  • importarlo nel proprio gestionale di studio e verificarne la correttezza dei contenuti;
  • elaborare tutti i dati a disposizione per l’invio, tramite Entratel, del file all’Agenzia delle Entrate.

senza contare che per quanto riguarda la delega siamo ormai al paradosso.

Nuovo adempimento equivale praticamente a nuova delega per il professionista intermediario, il quale da oggi, alle innumerevoli deleghe già previste (ultima in ordine di tempo quella per la fattura elettronica), vede aggiungersi anche quella per gli indici ISA, sempre con relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il problema di una gestione del sistema che appare laboriosa e poco funzionale non è però l’unico. Per ADC e ANC, che denunciano con fermezza le criticità della nuova procedura, giocano a sfavore dei commercialisti che assistono le imprese anche i gravi ritardi da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Può sembrare assurdo ma ad oggi i nuovi indici ISA sono solo “virtuali”, nel senso che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora reso disponibile l’acquisizione dei file massivi necessari per la loro applicazione, inoltre non è neppure possibile procedere con la delega specifica. Indici però tutt’altro che virtuali almeno per le tasche dei professionisti, se si considerano anche i costi richiesti dalle software house.

Anche il fatto, tengono a precisare le due Associazioni, che le software house prevedano una gestione dei dati per gli indici ISA esclusivamente tramite cloud e non in locale delinea sul fronte privacy uno scenario preoccupante che abbiamo già visto concretizzarsi con la fattura elettronica.

E’ opportuno inoltre evidenziare che il ritardo nel rilascio dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’applicazione degli indici ISA è fonte di notevoli disagi per le società di capitali, le quali non possono chiudere i loro bilanci per portarli in approvazione nel rispetto dei termini di legge.

Insomma per i Presidenti De Maggio e Cuchel siamo alle solite, cambiano le regole e gli adempimenti ma in fondo il problema resta  sempre lo stesso: un’idea distorta di semplificazione fiscale che, troppe volte, si traduce in nuove complicazioni per imprese e professionisti economici.

In conseguenza del considerevole ritardo dell’Amministrazione Finanziaria, ADC e ANC chiedono che per il 2019, ai fini degli indici ISA, siano opportunamente considerati solo i dati contabili ed extracontabili dell’annualità, escludendo il file dell’Agenzia delle Entrate, considerata la sua indisponibilità.

ADC – ANC Comunicazione

Comuncato Stampa ADC-ANC 23.05.2019 – Indici ISA

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli riguardanti la nota diffusa dalle due Associazioni.

Italia Oggi 24.05.2019 – Indici ISA

COMUNICATO STAMPA ANC 20.05.2019 – AFFITTO AZIENDA AI COMMERCIALISTI

COMUNICATO STAMPA

 AFFITTO D’AZIENDA AI COMMERCIALISTI

QUESTA VOLTA IL RICONOSCIMENTO NON SIA UN’ALTRA OCCASIONE PERSA 

Roma, 20 maggio 2019

“Siamo fiduciosi che questa volta, finalmente, la categoria dei commercialisti si vedrà riconosciuta la possibilità di autenticare e depositare gli atti di affitto d’azienda, competenze che fanno parte, a pieno titolo, della sua sfera professionale e che, ad oggi, le sono inspiegabilmente precluse.”.

E’ con queste parole che il Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel accoglie l’emendamento al Decreto Crescita, che è stato presentato quale primo firmatario dall’On. Alberto Luigi Gusmeroli, Vicepresidente della Commissione  Finanze, e che estende la possibilità della sottoscrizione e del deposito degli atti di affitto d’azienda anche agli iscritti all’Ordine dei Dottori  Commercialisti e degli Esperti Contabili e agli Avvocati.

“Avevamo espresso – spiega il Presidente Cuchel – tutta la nostra delusione per la sorte riservata al medesimo emendamento presentato al Decreto sulle Semplificazioni, un’occasione persa per superare ciò che è da ritenersi una palese discriminazione che non ha alcuna ragione di continuare ad esistere, considerato che sulla materia le competenze e la professionalità dei commercialisti non sono da meno rispetto a quelle dei notai.”.

“Vogliamo ringraziare – conclude Cuchel – i parlamentari firmatari dell’emendamento e ci auguriamo, questa volta, che i commercialisti ottengano il riconoscimento di competenze, come sono quelle riguardanti l’affitto d’azienda, che fanno parte della professione stessa, con l’auspicio che, per le medesime ragioni, ciò possa aprire alla categoria la strada per conseguire il riconoscimento anche degli atti di cessione d’azienda.”.

ANC Comunicazione

Comunicato Stampa ANC 20.05.2019_Affitto d’azienda

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli relativi alla nota diffusa dall’ANC.

Ansa Professioni 20.05.2019_Affitto azienda

Fiscopiù 21.05.2019 – Affitto azienda

 

SPECIALIZZAZIONI – COMUNICATO CONGIUNTO ADC -ANC

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

La profession c’est moi

Roma, 16 maggio 2019

Lo diciamo da sempre: riteniamo l’unità della categoria, nelle sue manifestazioni e nella sua rappresentatività, l’unica modalità sana e fruttuosa di lavorare.

Per questo ci siamo seduti al tavolo del dialogo, convinti di apportare le nostre idee e le nostre istanze, e pronti ad ascoltare quelle delle altre delle Associazioni e del Consiglio Nazionale, a criticarle costruttivamente,  se l’avessimo ritenuto opportuno, e a sposarle pienamente, se ci avessero convinto.

Il dialogo per la riforma dell’Ordinamento della professione si è avviato nella trasparenza  ma, al termine del percorso, il tema dell’unità della categoria, punto cruciale per tutti i colleghi, è rimasto inalterato e su quel tavolo l’Albo unico ne è uscito diviso tra generalisti e specialisti.

Oggi i rumors di Palazzo riportano di un emendamento al Decreto Crescita che è stato depositato  ed andrà in aula a breve.

Ciò che lascia veramente senza parole è la tematica dell’emendamento: il riconoscimento delle cosiddette “specializzazioni” nella nostra professione.

Dopo mesi di discussione sulla questione, dopo aver argomentato sul perché un corso di formazione non può essere considerato più valevole di un’esperienza decennale sul mercato, dopo aver ribadito che un albo suddiviso tra specialisti e commercialisti di serie B porterebbe unicamente allo svilimento della professione,  prendiamo atto che tutti i nostri rilievi sono rimasti inascoltati; il Consiglio Nazionale chiede che le specializzazioni, così come da loro declinate, diventino legge, cancellando con un colpo di spugna tutto il dibattito precedente.

Se tutto ciò fosse confermato, ci sarebbe veramente da chiedersi che senso hanno le riunioni, i tavoli e gli accorati appelli al dialogo, se tanto alla fine tutto diventa una beffa.

I commercialisti dovrebbero dal giorno dopo l’approvazione intasare le SAF, scuole di Alta Formazione, per conseguire il titolo di specialista. I costi medi sono stimati in 2000,00 euro a corso (oltre alle 200 ore di formazione), costi  che naturalmente andranno ad aggiungersi alle spese  che il  professionista sostiene già.

Le aeree delle specializzazioni: amministrazione e controllo imprese, procedure concorsuali e risanamento, funzioni giudiziarie e metodi ADR, economia degli enti locali e no profit, Finanza aziendale, consulenza e pianificazione fiscale, Contenzioso, principi contabili e di valutazione,  economia e fiscalità del Lavoro.

A nostro parere, una riforma così dirompente non può passare attraverso un emendamento su un singolo articolo del nostro ordinamento professionale, oltretutto inserito in un provvedimento che nulla c’entra con la nostra professione.

Se si sente bisogno di un aggiornamento della nostra Legge istitutiva, come sicuramente è , il tutto va ricondotto in una proposta complessiva.

Il Consiglio Nazionale aveva iniziato un lavoro in tal senso, ma non lo ha portato a termine  e  a nessuno, ordini locali  o associazioni,  è mai stato presentato un testo di sintesi  conclusivo per chiedere un parere a tutti i colleghi prima della sua presentazione al legislatore.

È questo che noi riteniamo ancora indispensabile e chiediamo al nostro Consiglio Nazionale.

Non abbiamo bisogno di sancire come “specializzazione” quello che già ci è riconosciuto e che sappiamo fare, oggetto della nostra professione. Abbiamo bisogno di semplificazioni vere, non delle pillole che sembra vengano approvate in questi giorni.

Quale sarebbe la contropartita delle specializzazioni? La rinuncia alle competenze sugli affitti d’azienda, aggravata dall’accostamento della professione alla mafia; accettare senza fiatare gli ISA, Indici sintetici di affidabilità, ulteriore adempimento  a carico dei contribuenti e dei loro consulenti. Corollario all’inferno di un sistema di deleghe che proliferano, si autoalimentano, debbono essere conservate più delle dichiarazioni e i registri, uno per ogni tipo di delega. Complicazioni che sicuramente nel tempo mostreranno tutte le loro “falle” fino ad essere poi aggrediti nei contenziosi ed infine abbandonati come è accaduto a tutti i precedenti metodi di controllo statistico? ISA che, come al solito, arrivano con la loro regolamentazione e le loro circolari troppo tardi per poter essere legittimamente utilizzati  per valutare i dati del 2018. Addirittura ci viene chiesto di prelevare file, inserirlo nel nostro gestionale,  elaborarlo (sostituendoci di fatto a chi di competenza nell’Agenzia) e inviarlo. Siamo quindi giunti al paradosso per cui, in questo sistema al contrario,  al professionista viene chiesto di svolgere compiti dell’amministrazione, gratuitamente e senza tornaconto o ringraziamento alcuno.

Le chiamano semplificazioni e riconoscimento, si leggono burocrazia e  costi, costi e paletti all’accesso e allo svolgimento della professione.

ADC – ANC Comunicazione

Comunicato Stampa ADC-ANC Specializzazioni 16.05.2019

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli sulla nota diffusa dalle due Associazioni.

IlSole24Ore 17.05.2019 – Specializzazioni

Italia Oggi 17.05.2019 -Specializzazioni

Fiscopiù 17.05.2019 – Specializzazioni

MySolution 17.05.2019__Specializzazioni

 

COMUNICATO STAMPA ANC – CONVEGNO NAZIONALE 03.05.2019

 

COMUNICATO STAMPA

 CONVEGNO NAZIONALE

SCICLI (RG), 3 MAGGIO 2019 

                                                                      

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA  NELLA SOCIETA’ MODERNA

 

Roma, 30 aprile 2019

Nell’ambito del Congresso dell’Associazione Nazionale Commercialisti in programma nei giorni 2 e 3 maggio a Scicli, è organizzato insieme all’Associazione territoriale di Ragusa il convegno

IL RUOLO CIVICO DEL COMMERCIALISTA NELL’ERA DIGITALE E LA NECESSITA’ DI SPECIALIZZAZIONI ADEGUATE ALLA REALTA’ ECONOMICA

Ai lavori, che si svolgeranno il giorno 3 maggio, nell’arco dell’intera giornata, e la cui partecipazione è gratuita e valida per la formazione professionale dei commercialisti, intervengono autorevoli esponenti della politica, rappresentanti delle istituzioni e delle professioni.

L’evento siciliano è la prima tappa del calendario nazionale del 2019 e, come tutti i convegni nazionali dell’Associazione, vede al centro del confronto il ruolo del commercialista e il suo interagire con la società del presente, tenendo conto dei profondi e continui cambiamenti che la professione è chiamata ad affrontare.

I temi delle quattro tavole rotonde spaziano dal ruolo del commercialista nella crescita economica e sociale del Paese al welfare dei professionisti e dei dipendenti dello studio, dai processi di informatizzazione e digitalizzazione alla giustizia tributaria. Tra i moderatori dei lavori anche il Direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano.

“Il programma del convegno – puntualizza il Presidente Marco Cuchel – è sicuramente ampio, ambizioso nell’intenzione di voler affrontare, grazie al contributo di relatori qualificati, i tanti aspetti che investono la professione di oggi e quella del prossimo futuro, e con l’obiettivo di agevolare i colleghi nella conoscenza dei processi di digitalizzazione e quindi nella quotidianità del loro lavoro, anche attraverso soluzioni digitali opportunamente studiate dall’Associazione per la categoria.”.

“Siamo certi – conclude il Presidente Cuchel – che anche in questa occasione l’impegno della nostra Associazione sarà ripagato dalla partecipazione numerosa e interessata dei colleghi.”.

ANC – Comunicazione

Comunicato Stampa 30.04.2019 _Convegno Nazionale Scicli

COMUNICATO STAMPA ADC-ANC 26.04.2019

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

PROCEDURE PER DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE E SALDO E STRALCIO: URGE UN DIFFERIMENTO A  CAUSA DEI RALLENTAMENTI

 

Roma, 26 aprile 2019

La scadenza del 30 aprile per la presentazione delle dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata dei ruoli e del “Saldo e Stralcio” dei debiti è oramai prossima, e su tutto il territorio nazionale si riscontrano ancora molteplici problemi in ordine all’acquisizione di tutti i dati necessari per procedere nelle pratiche.

Da diverse regioni ci giungono notizie di rallentamenti dovuti a ritardi nel rilascio delle stampe delle situazioni debitorie e della relativa suddivisione tra ruoli per Definizione Agevolata e per Saldo e Stralcio, lentezza nell’ottenere le attestazioni Isee, infinite code agli sportelli preposti e tempi lunghi di attesa per ottenere i codici pin. In particolare, in Sicilia la situazione con Riscossone Sicilia sembra essere la più grave.

Data l’importanza dei due provvedimenti legislativi, dal punto di vista della loro specifica e mirata finalità sociale, ADC e ANC pongono l’attenzione sull’assoluta necessità di un differimento del termine dal 30 aprile almeno al 31 maggio, per dare modo agli utenti di completare correttamente le procedure necessarie e all’Amministrazione di intervenire sui sistemi per renderli adeguati al numero delle richieste.

ADC – ANC Comunicazione

Comuncato ADC-ANC 26.04.19 Definizione agevolata

 

 

COMUNICATO STAMPA ANC – CONFIMI INDUSTRIA 11.04.2019

 ANC – CONFIMI INDUSTRIA

 Nota congiunta

 TRASPARENZA CONTRIBUTI IN NOTA INTEGRATIVA, TROPPE INCERTEZZE

Decreto crescita: servono correttivi per evitare rischio restituzioni massive

Roma, 11/04/2019. La riformulazione dei commi da 125 a 129 della legge n. 124/2017 contenuta nel decreto crescita non risolve tutte le criticità, anzi, amplifica le problematiche estendendole anche a chi non è obbligato a redigere la nota integrativa (micro srl ex 2435-ter cc) o a depositare il bilancio (imprese individuali e società di persone). L’entrata in vigore dei nuovi obblighi di trasparenza rischia di trasformarsi nel gioco delle tre carte”. Non usa mezzi termini Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti, che evidenzia come la novità si inserisca in un periodo già particolarmente complesso per gli operatori (fattura elettronica, esterometro, nuovo Codice della crisi d’impresa, ecc). Il problema è serio e preoccupa. La mancata indicazione in nota integrativa o – per chi non è obbligato a depositare il bilancio al R.I./CCIAA – sul proprio sito o su quello della propria associazione di categoria di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva retributiva o risarcitoria”, ricevuti da amministrazioni e società pubbliche, laddove cumulativamente non inferiori a € 10.000, è sanzionata con l’obbligo di restituire le somme – pur lecitamente ricevute – entro tre mesi. Con le modifiche il Governo (nuovo comma 125-quater) si appresta anche a puntualizzare dove vanno riversate e ricollocate le somme “recuperate” per violazione dei suddetti obblighi di trasparenza.

Rispetto all’originaria formulazioni che richiamava, fra le altre, gli “incarichi retribuiti “e i “vantaggi economici di qualunque genere”, il testo contenuto nel decreto crescita (in attesa di pubblicazione, ndr) chiarisce – va evidenziato – che non devono essere pubblicizzate le somme di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, fugando così qualsiasi dubbio quantomeno sull’esclusione dei corrispettivi sinallagmatici nei rapporti per forniture, opere e servizi alla PA.

Le difficoltà interpretative non sono tuttavia venute meno, a partire da quelle che riguardano l’individuazione dei soggetti erogatori e l’interpretazione del termine “vantaggi”. Sono esclusi, ad esempio, quelli di natura fiscale di carattere generale gestiti in dichiarazione redditi? E quelli per la formazione ottenuti attraverso i Fondi interprofessionali finanziati dalle imprese stesse? Se sì (come si auspica) va chiarito in modo inequivocabile.

Mancano chiarimenti ufficiali e le criticità applicative sono imminenti (quantomeno per le società di capitali) in funzione della campagna di approvazione dei bilanci in corso. Le difficoltà sono tali che sul punto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, già lo scorso febbraio (comunicato stampa del 21/02/2019), ha paventato gli estremi per invocare – in presenza di clausola statutaria – l’approvazione lunga (180 gg anziché 120) del bilancio 2018. Per tutti gli altri, imprese individuali e società di persone (a prescindere peraltro dal regime contabile e quindi dalle dimensioni) il problema non è di minor portata ma è solo rinviato al 30 giugno con l’onere della pubblicazione su siti internet, di cui potrebbero anche non essere dotati, ferma restando (per le micro Srl) la possibilità di redigere facoltativamente la nota integrativa.

Le correzioni inserite nel decreto crescita sembrano chiarire che il criterio temporale di selezione delle erogazioni da pubblicizzare sia legato a quello finanziario (in tal senso la locuzione “effettivamente erogati” al posto di “ricevuti”) e non invece a quello di competenza (su cui si fonda l’incidenza a conto economico della gran parte dei contributi).  In tal senso si era già espresso il Ministero del lavoro (circolare 2/2019) con riferimento però agli altri specifici obblighi di trasparenza per il “Terzo settore”. Tale chiarimento alimenta comunque dubbi di coordinamento con la semplificazione recentemente introdotta dalla con la legge di conversione del D.L. n. 135/2018 e che il nuovo decreto crescita sposta nel nuovo comma 125-quinquies della legge 124/2017; tale norma consente di rinviare l’elencazione degli aiuti di Stato e di quelli de minimis a quanto oggetto di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), a condizione però che l’esistenza di detti aiuti venga dichiarata nella nota integrativa o, in mancanza, sui suddetti siti internet. In detto Registro – che è attivo solamente da agosto del 2017 – si ha notizia delle sovvenzioni in base alla “concessione” (che normalmente è antecedente all’erogazione). E per i “vantaggi” che non compaiono in detto Registro?

Tutto ciò premesso, precisa Flavio Lorenzin Vice Presidente di Confimi Industria con delega alla semplificazione e ai rapporti con la PA, “chiediamo al Governo di introdurre – quantomeno in una prima fase applicativa – misure volte a scongiurare il rischio che una non puntuale elencazione in nota integrativa determini – nei fatti – la revoca di benefici regolarmente acquisiti dal punto di vista sostanziale”. “Non siamo contrari alla trasparenza, prosegue Lorenzin, “ma siamo basiti nel dover ancora una volta constatare come, nonostante i numerosi proclami alla semplificazione e alla sburocratizzazione, vengano poste a carico degli operatori adempimenti che dovrebbero essere semplicemente gestiti attraverso punti di raccolta a consultazione pubblica (come il RNA) alimentati e aggiornati direttamente da chi eroga o concede detti benefici ossia dalle PA responsabili”.

Considerate le numerose difficoltà, la sanzione attualmente prevista appare eccessivamente severa, oltre che inopportuna in una fase in cui il Governo propone misure espansive a fonte dell’attuale fase di stallo/recessione.

A tal riguardo ANC e Confimi suggeriscono di valutare urgentemente correzioni volte a:

  • Individuare una moratoria nella prima fase applicativa o al limite una sanzione formale fissa, applicabile una sola volta per periodo d’imposta, eventualmente differenziata per dimensione aziendale;
  • chiarire che l’obbligo informativo riguarda esclusivamente le misure la cui istruttoria è iniziata successivamente al periodo d’imposta in corso al 31/12/2017, non essendo pertanto sanzionabile l’eventuale mancata elencazione di agevolazioni concesse precedentemente ma erogate o fruite dal 2018;
  • ripristinare per le microimprese societarie (art. 2435-ter cc), le società di persone e le imprese individuali l’esonero dagli obblighi di trasparenza quantomeno in una prima fase applicativa di tre anni (2018-2020);
  • riconsiderare la soglia di irrilevanza (10.000 euro) con riferimento alla singola agevolazione e non in senso cumulativo (almeno per il primo triennio).

ANC – Comunicazione

Ufficio Stampa Confimi Industria

Comunicato Stampa ANC-CONFIMI 11.04.2019 – Trasparenza contributi in NI

 

COMUNICATO STAMPA ADC-ANC 05.04.2019 – AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

COMUNICATO STAMPA

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019

 LE BASI DI CALCOLO FORNITE A SCAGLIONI

E’ A RISCHIO L’APPROVAZIONE DEI BILANCI ENTRO IL 30 APRILE

 Roma, 5 aprile 2019

A seguito della revisione delle tariffe INAIL per l’assicurazione obbligatoria per il triennio           2019-2021, con l’ultima legge di bilancio è stato prorogato il termine di presentazione dell’autoliquidazione INAIL 2019 al prossimo 16 maggio.

Entro il 31 marzo l’INAIL avrebbe dovuto mettere a disposizione dei datori di lavoro gli elementi per il calcolo del premio associativo, in realtà ciò non si è verificato e, con la circolare 5453 dello scorso 3 aprile, con la quale l’Istituto fornisce le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2018/2019, si specifica che le basi di calcolo saranno rilasciate in modo scaglionato con un calendario che va dal 2 aprile fino al 21 aprile.

Questo ritardo sta creando non poche difficoltà alle imprese che, in mancanza dell’autoliquidazione INAIL, non possono portare in approvazione i loro bilanci e rischiano così di non riuscire a rispettare il termine ordinario del 30 aprile per tale adempimento, senza contare che con la comunicazione frazionata delle basi di calcolo si riducono sensibilmente i tempi a disposizione per effettuare la stessa autoliquidazione.

Purtroppo, assistiamo ad un triste copione che si ripete: si introducono norme senza valutare appieno le conseguenze che queste determinano creando difficoltà a quanti, tra imprese e professionisti economici, devono già fare i conti, soprattutto in questo periodo dell’anno, con un calendario fitto di adempimenti e scadenze.

Le Associazioni ADC e ANC ritengono necessario che l’INAIL  si adoperi per mettere a disposizione dei datori di lavoro tutti gli elementi di calcolo del premio assicurativo nel minor tempo possibile, consentendo alle imprese di espletare regolarmente l’iter di approvazione dei propri bilanci nel rispetto dei termini di legge.

ADC – ANC Comunicazione

Comunicato Stampa ADC-ANC 05.04.2019_Autoliquidazione INAIL

CONFEDERAZIONE ADC-ANC – COMUNICATO STAMPA 04.04.2019

ADC – ANC

COMUNICATO STAMPA

EMENDAMENTO AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI SU CESSIONE D’AZIENDA

IMMOTIVATO IL PARERE CONTRARIO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 4 aprile 2019

Il Ministero della Giustizia ha dato parere contrario all’emendamento 18.017 al Decreto Semplificazione dell’On. Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, che prevede l’allargamento ad Avvocati e Commercialisti della possibilità di effettuare atti di cessione/acquisto  d’azienda.

Ci preme far presente che non si tratterebbe di una regalia, ma di un riconoscimento di competenze comprovate e certificate, difatti prima che la legge 310/1993 (“Legge Mancino”) prevedesse per i contratti aventi come oggetto il trasferimento dell’azienda la sola stipula notarile,  i commercialisti  redigevano, come oggi, atti di trasferimento di aziende.

E’ dunque indubbio che i Commercialisti abbiano le competenze necessarie a trattare gli eventi del ciclo di vita dell’azienda.

Intendiamo anzi sottolineare che solo i Commercialisti possiedono le skill necessarie per effettuare la due diligence e la valutazione d’azienda,  primariamente necessarie ai fini del trasferimento  della stessa.

L’emendamento in parola tende quindi semplicemente a ripristinare l’ordine delle cose, riconoscendo ai commercialisti le competenze per poter agire in un ambito che è parte integrante della loro professionalità.

Desta poi stupore la motivazione addotta dal Ministero, il quale scrive: “tenuto conto che l’art. 2556 cc secondo comma prevede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (per la cessione d’azienda ndr), l’allocazione dell’obbligo di deposito dei medesimi contratti per l’iscrizione nel RI a carico del solo notaio rogante o autenticante appare l’opzione maggiormente efficiente”.

Vorremmo far notare al Ministero che per il contratto di trasferimento d’azienda non è previsto l’atto pubblico, ma solo l’atto scritto, a meno che non implichi il trasferimento in proprietà di immobili. In questo caso occorre garantire la conservazione dell’atto e come sempre la firma autentica serve solo per il deposito pressi i Registri pubblici.

Il Legislatore ha già comunque previsto, rispettivamente con l’art. 83 cpc, c. 3 e l’art 63 del DPR 600/73, dei casi in cui  Avvocati e Commercialisti sono i soggetti abilitati all’autentica della firma del proprio cliente. Infatti, gli Avvocati autenticano la firma del cliente che affida loro la procura speciale per stare in giudizio, così come i Commercialisti autenticano la firma del cliente che rappresentano in sede di contenzioso tributario o contro l’Agenzia delle Entrate.

L’eventuale rigetto dell’emendamento in oggetto, quindi, creerebbe un disequilibrio evidente nelle funzioni riconosciute dalle leggi alle diverse professioni, e pertanto le Associazioni ADC e ANC auspicano che il Legislatore nella sua decisione non sia condizionato dal parere espresso dal Ministero.   

Per scongiurare il rischio di una mancanza di ufficialità e tracciabilità nella gestione dell’atto, sarebbe comunque sufficiente chiedere alle parti che sottoscrivono il contratto di firmare l’atto con firma elettronica. Successivamente il professionista, Avvocato o Commercialista, controfirmerebbe con la propria firma elettronica la trasmissione dell’atto. Così come oggi avviene già per le cessioni di quote di Srl e per il deposito del bilancio al registro imprese. Questo doppio passaggio garantirebbe, al di sopra di ogni possibile dubbio, la tracciabilità dell’atto, permettendo di risolvere pienamente questo  aspetto.

Su questo emendamento non intendiamo nel modo più assoluto che si venga a creare conflitto tra le professioni coinvolte, la richiesta che rivolgiamo al Legislatore è unicamente di far sì che la categoria dei commercialisti abbia ripristinate quelle che sono sue prerogative professionali e che ciò avvenga senza compromessi al ribasso.

Per tale ragione ADC e ANC ritengono che il sub-emendamento 18017.1, che limita gli atti alle sole ditte individuali con l’esclusione delle società,  sia da rigettare in favore di un riconoscimento pieno, nel rispetto della professionalità della categoria.  

ADC – ANC Comunicazione

Comunicato Stampa ADC-ANC 04.04.2019