ADC – ANC
COMUNICATO STAMPA
EMENDAMENTO AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI SU CESSIONE D’AZIENDA
IMMOTIVATO IL PARERE CONTRARIO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Roma, 4 aprile 2019
Il Ministero della Giustizia ha dato parere contrario all’emendamento 18.017 al Decreto Semplificazione dell’On. Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, che prevede l’allargamento ad Avvocati e Commercialisti della possibilità di effettuare atti di cessione/acquisto d’azienda.
Ci preme far presente che non si tratterebbe di una regalia, ma di un riconoscimento di competenze comprovate e certificate, difatti prima che la legge 310/1993 (“Legge Mancino”) prevedesse per i contratti aventi come oggetto il trasferimento dell’azienda la sola stipula notarile, i commercialisti redigevano, come oggi, atti di trasferimento di aziende.
E’ dunque indubbio che i Commercialisti abbiano le competenze necessarie a trattare gli eventi del ciclo di vita dell’azienda.
Intendiamo anzi sottolineare che solo i Commercialisti possiedono le skill necessarie per effettuare la due diligence e la valutazione d’azienda, primariamente necessarie ai fini del trasferimento della stessa.
L’emendamento in parola tende quindi semplicemente a ripristinare l’ordine delle cose, riconoscendo ai commercialisti le competenze per poter agire in un ambito che è parte integrante della loro professionalità.
Desta poi stupore la motivazione addotta dal Ministero, il quale scrive: “tenuto conto che l’art. 2556 cc secondo comma prevede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (per la cessione d’azienda ndr), l’allocazione dell’obbligo di deposito dei medesimi contratti per l’iscrizione nel RI a carico del solo notaio rogante o autenticante appare l’opzione maggiormente efficiente”.
Vorremmo far notare al Ministero che per il contratto di trasferimento d’azienda non è previsto l’atto pubblico, ma solo l’atto scritto, a meno che non implichi il trasferimento in proprietà di immobili. In questo caso occorre garantire la conservazione dell’atto e come sempre la firma autentica serve solo per il deposito pressi i Registri pubblici.
Il Legislatore ha già comunque previsto, rispettivamente con l’art. 83 cpc, c. 3 e l’art 63 del DPR 600/73, dei casi in cui Avvocati e Commercialisti sono i soggetti abilitati all’autentica della firma del proprio cliente. Infatti, gli Avvocati autenticano la firma del cliente che affida loro la procura speciale per stare in giudizio, così come i Commercialisti autenticano la firma del cliente che rappresentano in sede di contenzioso tributario o contro l’Agenzia delle Entrate.
L’eventuale rigetto dell’emendamento in oggetto, quindi, creerebbe un disequilibrio evidente nelle funzioni riconosciute dalle leggi alle diverse professioni, e pertanto le Associazioni ADC e ANC auspicano che il Legislatore nella sua decisione non sia condizionato dal parere espresso dal Ministero.
Per scongiurare il rischio di una mancanza di ufficialità e tracciabilità nella gestione dell’atto, sarebbe comunque sufficiente chiedere alle parti che sottoscrivono il contratto di firmare l’atto con firma elettronica. Successivamente il professionista, Avvocato o Commercialista, controfirmerebbe con la propria firma elettronica la trasmissione dell’atto. Così come oggi avviene già per le cessioni di quote di Srl e per il deposito del bilancio al registro imprese. Questo doppio passaggio garantirebbe, al di sopra di ogni possibile dubbio, la tracciabilità dell’atto, permettendo di risolvere pienamente questo aspetto.
Su questo emendamento non intendiamo nel modo più assoluto che si venga a creare conflitto tra le professioni coinvolte, la richiesta che rivolgiamo al Legislatore è unicamente di far sì che la categoria dei commercialisti abbia ripristinate quelle che sono sue prerogative professionali e che ciò avvenga senza compromessi al ribasso.
Per tale ragione ADC e ANC ritengono che il sub-emendamento 18017.1, che limita gli atti alle sole ditte individuali con l’esclusione delle società, sia da rigettare in favore di un riconoscimento pieno, nel rispetto della professionalità della categoria.
ADC – ANC Comunicazione
Comunicato Stampa ADC-ANC 04.04.2019