E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, un’associazione sindacale nazionale denominata:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI

ente non commerciale senza fini di lucro

per brevità identificabile con l’acronimo

A.N.C.

L’Associazione mantiene i seguenti simboli e marchi con i quali si è riconosciuta nel tempo fin dalla sua costituzione avvenuta in data 22 giugno 1950:

S.N.R.C. : Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti

A.N.R.C. : Associazione Nazionale Ragionieri Commercialisti – Sindacato Nazionale dei Ragionieri Commercialisti e delle libere Professioni Economiche, rappresentativa delle categorie professionali economiche.

L’Associazione non ha fini di lucro, opera senza discriminazione di sesso, religione, razza, nazionalità, indirizzo politico nel rispetto dei canoni universalmente riconosciuti ed agisce in base ai principi di democraticità espressi dalla partecipazione degli Organismi Aderenti (art. 5).

L’Associazione è apartitica e può aderire a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni, o interprofessionali, che perseguono scopi analoghi o complementari al proprio.

L’Associazione ha sede in Roma. Il Consiglio Direttivo potrà costituire o sopprimere sedi operative anche altrove.

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione, nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare le finalità istituzionali, in Italia ed all’estero, in particolare:

a. rappresentare, tutelare e difendere gli interessi comuni e diffusi degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, da qui in avanti definiti commercialisti ed esperti contabili, confrontandosi con tutte le forze sociali, economiche e politiche del Paese;

b. favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali, professionali e di servizio, anche internazionali, inerenti la categoria;

c. contribuire alla sempre maggiore affermazione della categoria dei commercialisti e degli esperti contabili quale espressione di professionisti autonomi ed indipendenti;

d. favorire coloro che sono in procinto di essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, purché regolarmente accreditati quali tirocinanti presso i rispettivi Ordini:

– di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;

– di promuovere iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;

e. agevolare e consolidare i legami di amicizia e collaborazione fra i commercialisti ed esperti contabili di qualsiasi età, sia nella loro vita professionale sia nel tempo libero;

f. perseguire la costante crescita culturale della categoria;

g. promuovere e rafforzare la coscienza associativa e lo spirito sindacale;

Sono inoltre compiti dell’Associazione:

h. assumere, promuovere e valorizzare tutte quelle iniziative nel campo legislativo, giudiziario, contrattuale, tecnico, culturale, amministrativo e tributario che interessino la categoria, ivi comprese quelle finalizzate alla formazione permanente, anche mediante rilascio di attestati di competenza da parte del proprio Polo Scientifico, ed alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni, anche a mezzo di propri organi di stampa;

i. designare o nominare propri rappresentanti all’interno delle istituzioni pubbliche o private;

j. promuovere forme di assistenza e di solidarietà a favore dei propri iscritti, ispirando la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità Europea e nel trattato sull’Unione Europea tesi a tutelare i fondamentali diritti quali salute, sicurezza, previdenza e altri servizi a sostegno della categoria;

k. intervenire, con funzioni di amichevole compositore, nelle eventuali divergenze che dovessero sorgere tra gli Organismi Aderenti nonché tra questi e gli iscritti;

l. l’associazione può costituire e/o partecipare a fondazioni, scuole di formazione ed organismi di mediazione, anche tramite accordi e convenzioni con le università;

m. promuovere la costituzione di unità organizzative e di attività di servizio, assumendo la veste giuridica prevista dalla legge o dalla pubblica autorità;

n. assumere, promuovere e valorizzare i contenuti del codice deontologico della professione del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile anche dotandosi di un proprio codice etico;

o. promuovere e rendersi parte attiva nella raccolta di fondi con scopi benefici ed umanitari da devolvere per specifiche iniziative individuate dal Consiglio Direttivo in occasione di calamità naturali riconosciute con valenza nazionale o internazionale.

Effettuare ogni altra attività ed azione che, pur non espressamente sopra prevista, sia ritenuta utile, opportuna o necessaria al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti da questo statuto.

Formano l’A.N.C. gli Organismi Aderenti, intendendosi tali le singole aggregazioni di commercialisti ed esperti contabili organizzate nella forma di associazioni con un numero minimo di 15 adesioni, che potranno essere costituite in corrispondenza degli Ordini territoriali e che avranno ottenuto, su loro richiesta, il preventivo accreditamento deliberato dal Consiglio Direttivo nazionale.

Gli Organismi Aderenti hanno compiti di rappresentanza politica e sindacale nell’ambito della proprio territorio.

Gli Organismi Aderenti assumono la denominazione “ANC nome territorio” e dovranno utilizzare il logo dell’Associazione nazionale al quale potranno affiancare il logo storico dell’associazione territoriale.

L’Associazione non riconosce nuovi organismi locali ove già esista una associazione aderente all’ANC o una delegazione di cui al successivo articolo 6. Non riconosce altresì le associazioni che non fanno riferimento al territorio di cui al primo comma, salvo quelle già esistenti alla data di approvazione del presente statuto e che abbiano almeno 15 iscritti.

Gli Organismi Aderenti devono perseguire gli obiettivi politici di categoria determinati dall’ A.N.C. pur conservando, in sede locale, la loro piena autonomia politica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria ed economica.

Gli Organismi Aderenti devono essere regolamentati da norme che si armonizzino con il presente Statuto e comunque non in contrasto con esso.

Il comportamento degli Organismi Aderenti e di coloro che ne hanno la gestione e la rappresentanza deve essere tenuto in conformità del codice deontologico dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tali principi ispiratori devono essere idonei a non cagionare pregiudizio alla reputazione e all’immagine dell’ANC. La violazione del codice deontologico e/o dello statuto costituisce valido motivo di esclusione, con conseguente perdita dello status di Organismo Aderente.

Nei territori ove non esista un’associazione aderente, l’ANC, sentito il parere del coordinamento regionale ove costituito, con delibera del Consiglio Direttivo nazionale, può istituire una delegazione retta da un delegato, con compiti di promozione e rappresentanza dell’ANC nell’ambito del territorio.

Le Delegazioni assumono la denominazione “ANC Delegazione nome territorio”.

La Delegazione ha funzione temporanea fino a che nel territorio non verrà costituita un’associazione di commercialisti e di esperti contabili, con un numero minimo di 15 aderenti così come previsto dal primo comma dell’art. 5, che aderirà all’ANC. Il delegato resta in carica fino a revoca o dimissioni, partecipa senza diritto di voto al Coordinamento regionale, all’Assemblea Organismi Aderenti ed al Congresso.

Nell’ambito di ogni regione gli Organismi Aderenti possono costituire un coordinamento regionale a cui partecipano di diritto i Presidenti delle associazioni territoriali e i delegati delle delegazioni. L’adesione delle associazioni al Coordinamento regionale ha carattere libero e volontario.

La costituzione di ciascun Coordinamento Regionale viene ratificata con delibera del Consiglio Direttivo nazionale.

Scopo dei Coordinamenti Regionali è quello di contribuire a svolgere localmente le attività e di perseguire le finalità istituzionali di cui al presente Statuto.

Sono organi dell’A.N.C.:

a) il Congresso (Art. 9);

b) l’Assemblea degli Organismi Aderenti (Art. 10);

c) il Consiglio Direttivo (Art. 11);

d) il Presidente (Art. 13)

e) il Collegio dei revisori dei conti (Art. 16);

f) il Collegio dei probiviri (Art. 17).

Possono ricoprire cariche all’interno degli organi dell’Associazione gli iscritti che non abbiano conflitto di interessi o incompatibilità e che risultino privi di condanne con sentenze passate in giudicato, anche mediante rilascio di dichiarazione di responsabilità.

Il Congresso è il massimo organo deliberativo dell’ A.N.C. ed i suoi compiti sono:

a) stabilire gli indirizzi politici generali da perseguire per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

b) eleggere il Consiglio Direttivo e il suo Presidente, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri;

c) deliberare sulle modifiche dello Statuto;

d) deliberare l’approvazione del Codice etico e le eventuali modifiche.

Ciascun Organismo Aderente ha diritto a partecipare al Congresso con delegati in ragione di uno ogni trenta dei suoi iscritti o frazione se uguale o superiore a quindici, risultanti dai pagamenti delle quote annuali effettuate per l’anno precedente rispetto alla data in cui si celebra il Congresso, come previsto dal successivo art. 20 (Contribuzione).

La nomina dei delegati deve avvenire mediante deliberazione del Consiglio Direttivo degli Organismi Aderenti, sulla base del computo previsto al secondo comma. Per ciascun delegato può essere altresì designato un delegato supplente, che voterà in sostituzione del delegante assente al momento della votazione.

I nomi dei delegati, anche supplenti, devono essere comunicati al Consiglio Direttivo nazionale, almeno trenta giorni prima della data d’inizio dei lavori congressuali, mediante trasmissione, a mezzo raccomandata, telefax o e-mail del verbale del consesso elettivo dell’Organismo Aderente.

Ciascun delegato avrà diritto a un voto e potrà rappresentare per delega altri delegati dello stesso organismo con l’obbligo di comunicarlo alla Commissione verifica poteri; in presenza di un Coordinamento Regionale, regolarmente costituito ai sensi art. 7, la delega potrà essere conferita ad altro delegato appartenente al medesimo Coordinamento.

Il Congresso si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni, e, in via straordinaria, quando è deliberato dal Consiglio Direttivo o ne è fatta richiesta scritta da almeno il 60% (sessanta per cento) dei componenti l’Assemblea degli Organismi Aderenti, per il tramite del proprio Presidente.

Viene convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente; in loro assenza sarà convocato dal Consigliere incaricato dal Consiglio Direttivo che ha deliberato la convocazione; le modalità di convocazione, volte a garantire la conoscenza della stessa da parte di tutti gli interessati, e le modalità di svolgimento del Congresso sono stabilite in apposito regolamento, da proporsi a cura del Consiglio Direttivo (art. 10 lett. f).

Il Congresso è valido con la presenza, anche per delega, di oltre il 50% (cinquanta per cento) dei delegati ammessi.

L’Assemblea degli Organismi Aderenti è l’organo preposto alla verifica dell’azione svolta dall’Associazione, nell’ambito degli indirizzi congressuali.

I suoi compiti sono:

a) esaminare l’attività e la politica svolta dal Consiglio Direttivo;

b) esaminare l’attività svolta dai delegati di funzione previste da Statuto e da quelli con attività operativa attribuite dal

Consiglio Direttivo;

c) promuovere ogni azione tendente al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Congresso e comunque ogni

azione ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

d) deliberare entro il 30 Giugno di ciascun anno, in merito al bilancio dell’anno solare precedente;

e) deliberare entro il 30 Novembre di ciascun anno in merito al bilancio preventivo;

f) approvare su proposta del Consiglio Direttivo i regolamenti interni degli organi associativi o le loro modifiche;

g) richiedere la convocazione del Congresso in via straordinaria;

L’Assemblea degli Organismi Aderenti è composta dai loro Presidenti o da delegati degli stessi.

I voti verranno espressi in ragione degli iscritti per i quali si è in regola con gli adempimenti di cui all’art. 20 (Contribuzione) di questo Statuto; l’assemblea è valida con la presenza, in fase costitutiva, di tanti Presidenti, o loro delegati, che rappresentino più del 50% degli iscritti, determinati come sopra previsto, e delibera con la maggioranza di 2/3.

Ciascun Organismo Aderente non può ricevere più di una delega.

I Consiglieri non possono ricevere deleghe.

La convocazione verrà fatta dal suo Presidente, preferibilmente d’intesa con il Presidente Nazionale; le modalità di convocazione, volte a garantire la conoscenza della stessa da parte di tutti gli interessati, e le modalità di svolgimento dell’Assemblea degli Organismi Aderenti sono stabilite in apposito regolamento, da proporsi a cura del Consiglio Direttivo (art. 10 lett. f).

Hanno, in ogni caso, diritto di partecipare all’assemblea degli Organismi Aderenti, senza diritto di voto, i Presidenti degli organismi locali quando questi abbiano nominato un proprio delegato, i rappresentanti delle delegazioni territoriali, i coordinatori regionali ed i Past Presidents nazionali.

L’Assemblea nomina il proprio Presidente scegliendolo tra i Presidenti degli Organismi Aderenti o loro delegati alla medesima; il Presidente eletto proporrà la nomina di un Vice Presidente ed entrambi rimarranno in carica per un quadriennio e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l’anno e, in via straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo o, se ne è fatta richiesta scritta, al suo Presidente ed in copia al Presidente del Collegio dei revisori, da almeno un decimo degli associati. In tal caso il Presidente dell’Assemblea deve provvedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; non ottemperando vi dovrà provvedere il Presidente del Collegio dei revisori, nei quindici giorni successivi.

Le inadempienze del Presidente e del Vice Presidente costituiscono causa di decadenza.

Il Presidente del Collegio dei revisori è parimenti obbligato ad intervenire in caso di mancata convocazione ordinaria per oltre sei mesi procedendo senza indugio a convocare direttamente l’Assemblea con unico punto all’ordine del giorno la sostituzione del Presidente e del Vice Presidente.

L’avviso di convocazione deve essere inviato, oltre che agli Organismi Aderenti, ai rappresentanti delle delegazioni territoriali, ai coordinatori regionali ai Past Presidents, per conoscenza, ai componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori, il Collegio dei probiviri.

Alle riunioni dell’Assemblea devono partecipare: il Presidente o il Vicepresidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, i responsabili delle deleghe operative, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti o suo delegato, il Presidente del Collegio dei probiviri o suo delegato.

L’assenza degli stessi, ove non giustificata, ha evidenza per l’eventuale decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo è l’organo operativo dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, formato da diciotto componenti oltre il Presidente, è eletto dal Congresso, dura in carica quattro anni, i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di mandato e funziona secondo le norme che seguono.

I Consiglieri eletti sono considerati espressione delle proprie Associazioni territoriali;

ove sussistano inadempienze da parte dell’Associazione territoriali rispetto all’art. 20 (Contribuzione) vengono sospesi il diritto di voto ed il diritto al rimborso delle spese del Consigliere che vi risulti iscritto fino a parere contrario della Commissione Verifica Regolarità Adempimenti che attesta formalmente la regolarità.

I suoi compiti sono:

a) eleggere fra i suoi componenti, su proposta del Presidente, da uno a tre Vicepresidenti, un Segretario ed il Tesoriere, e i Componenti che insieme al Presidente dell’Associazione, ai Vicepresidenti, al Segretario ed al Tesoriere costituiscono il Comitato Esecutivo;

b) nominare all’interno dei propri componenti i responsabili delle deleghe di funzioni così individuate:

– politica nazionale composta dal delegato e dal suo segretario;

– politiche di contrasto all’evasione e all’elusione;

– politica comunitaria;

– università e formazione – “polo scientifico”;

– tematiche professionali;

– marketing e servizi;

– comunicazione;

– nuove associazioni;

– cassa di previdenza.

Le deleghe di funzione, salvo revoca per inoperatività, valgono per la durata del Consiglio Direttivo. Ogni delegato deve relazionare sul proprio operato ad ogni riunione del Consiglio Direttivo ed indipendentemente dall’ordine del giorno; sarà compito del Segretario raccogliere le relazioni e divulgarle ai componenti del Consiglio Direttivo.

c) Costituire e sopprimere eventuali commissioni temporanee (definite come deleghe operative), attribuendo loro i rispettivi incarichi e nominando i componenti, anche al di fuori del Consiglio Direttivo qualora se ne verificasse l’esigenza per le loro specifiche competenze.

Ciascuna Commissione deve relazionare sul proprio operato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo; sarà comunque compito del segretario raccogliere le relazioni e divulgarle ai componenti del Consiglio Direttivo;

d) convocare il Congresso in via straordinaria fissandone i temi;

e) predisporre i progetti di bilancio, consuntivo e preventivo, da inviare agli Organismi Aderenti almeno due settimane prima della convocazione dell’Assemblea per la necessaria approvazione;

f) dare pratica attuazione a tutte quelle azioni ritenute più opportune per il raggiungimento degli indirizzi congressuali;

g) eseguire le delibere dell’Assemblea degli Organismi Aderenti;

h) relazionare l’Assemblea degli Organismi Aderenti sull’attività svolta dalle deleghe di funzione previste dallo Statuto e dalle deleghe operative attribuite dal Consiglio Direttivo;

i) presentare all’Assemblea degli Organismi Aderenti, da convocarsi entro il 30 Novembre di ciascun anno, il programma politico per l’anno successivo;

l) deliberare, alla prima riunione utile e comunque entro 90 giorni dalla richiesta e previa verifica dei requisiti di ammissione, l’adesione delle Associazioni territoriali di commercialisti e di esperti contabili che richiedono di far parte dell’Associazione come Organismi Aderenti;

m) deliberare, alla prima riunione utile e comunque entro 90 giorni dalla richiesta e previa verifica del parere dell’Associazione territoriale, l’adesione delle Associazioni di commercialisti e di esperti contabili costituite con finalità culturali, scientifiche, sportive e diverse dalla tutela sindacale degli iscritti che richiedono di far parte dell’Associazione come Organismi Simpatizzanti;

n) verificare l’operatività degli Organismi Aderenti; prendere atto del loro recesso; pronunciarne l’esclusione per morosità, per il venire meno dei requisiti, per violazioni dello Statuto o delle delibere degli organi dell’A.N.C.;

o) istituire delegazioni provinciali.

Qualora uno o più componenti il Consiglio Direttivo, vengano a mancare, gli altri componenti possono provvedere alla loro sostituzione per cooptazione, con il parere favorevole del Collegio dei Probiviri.

L’esigenza di evitare che l’Associazione rimanga priva dell’organo amministrativo essenziale al suo funzionamento, trova una logica alla cooptazione in quella di assicurare che tale organo sia effettivamente espressione della volontà degli iscritti. In quest’ottica, nell’ipotesi in cui vengono a cessare solo alcuni dei consiglieri, i restanti nomineranno i nuovi consiglieri in modo da reintegrare il numero prestabilito.

Il consigliere, o più consiglieri, suggerito dal Consiglio Direttivo in carica e proposto all’Assemblea degli Organismi Aderenti, per la sua ratifica, dura in carica per lo stesso tempo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. In caso di mancata ratifica da parte dell’Assemblea degli Organismi Aderenti il soggetto cooptato cessa dalla carica di consigliere.

Qualora venga meno più del 50% (cinquanta per cento) dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente ed il Vicepresidente contemporaneamente, l’intero Consiglio decade e deve essere convocato il Congresso da tenersi entro novanta giorni dal verificarsi della condizione. In tale periodo i consiglieri non dimissionari rimangono in carica per la sola ordinaria amministrazione e devono designare al proprio interno un legale rappresentante dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno sei volte l’anno con cadenza bimestrale, in via straordinaria, quando è fatta richiesta da almeno il 30% (trenta per cento) dei suoi componenti. I componenti del Consiglio Direttivo che in un anno non intervengono per tre volte alle sue adunanze, decadono dalla carica, salvo giustificato e comprovato motivo.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta almeno quindici giorni prima dell’adunanza mediante comunicazione, da inoltrare per conoscenza agli Organismi Aderenti, a mezzo di lettera raccomandata oppure a mezzo di telefax o per e-mail, contenente il luogo, l’ora e l’ordine dei lavori.

Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di oltre il 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti.

Quando particolari urgenze, giudicate tali dal Presidente, lo richiedano e non sia possibile convocare il Consiglio Direttivo nei termini dello Statuto, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere devono coordinarsi e provvedervi. Alla successiva seduta del Consiglio direttivo, verrà fornita ampia relazione del loro operato. In tale occasione il Consiglio Direttivo provvederà all’eventuale ratifica dell’operato del Comitato direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza.

Il Presidente ha la rappresentanza dell’A.N.C. di fronte a terzi ed in giudizio; nelle votazioni, in caso di parità di voto, il suo voto prevale. In caso d’impedimento del Presidente, le sue funzioni sono demandate al Vicepresidente, in caso d’impedimento anche di questi, ad un componente del Consiglio Direttivo da quest’ultimo designato.

Il Comitato esecutivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto di diritto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Comitato esecutivo svolge le funzioni inerenti alla traduzione operativa della linea politica decisa dal Consiglio Direttivo, determinandole in piena autonomia decisionale, nell’ambito delle deleghe conferite e delle strategie operative ritenute più opportune.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente oppure da almeno due dei suoi componenti.

I Consiglieri con deleghe di funzione e/o operative, su richiesta dei componenti il Comitato esecutivo, dovranno partecipare alle riunioni per relazionarsi e coordinarsi nell’ambito dei propri compiti.

La convocazione del Comitato è fatta almeno sette giorni prima dell’adunanza mediante comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo di telefax o per e-mail, contenente il luogo, l’ora e l’ordine dei lavori.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, rappresenta la sintesi dell’Associazione, ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari dell’attuazione delle scelte politiche.

Cura le pubbliche relazioni a livello nazionale.

Tiene rapporti a livello nazionale ed internazionale con tutte le autorità pubbliche, con gli organismi sindacali e istituzionali anche di categorie professionali diverse da quella dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, con le altre organizzazioni e con la stampa.

E’ eletto dal Congresso con le modalità e le maggioranze stabilite dal funzionamento dello stesso.

Convoca il Congresso a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne fissa la data, il luogo e l’ordine del giorno.

Presiede altresì il Comitato esecutivo, ne indirizza e ne coordina l’attività.

Resta in carica quattro anni contemporaneamente al Consiglio Direttivo e può essere rieletto senza limiti di mandato.

In caso di dimissioni o impedimento temporaneo, le sue funzioni, che dureranno fino alla scadenza originaria, saranno assunte dal Vicepresidente o dal più anziano dei Vicepresidenti.

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni in coincidenza con il Consiglio che lo ha nominato.

E’ parte del Comitato esecutivo ed ha il compito di seguire l’organizzazione strutturale dell’Associazione coordinandosi con il personale di segreteria.

Compito del Segretario è di redigere e raccogliere i verbali dell’Assemblea degli Organismi Aderenti, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Tra i compiti riconosciuti vi è il controllo sulla periodica relazione delle deleghe ed il richiamo dei Consiglieri al rispetto delle presenze.

Spetta al Segretario l’invio delle convocazioni.

Presiede la Commissione Verifica Regolarità Adempimenti coordinando il lavoro del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni in concomitanza con il Consiglio che lo ha nominato.

E’ parte del Comitato esecutivo ed ha il compito di curare e controllare gli incassi delle quote provenienti dagli Organismi Aderenti.

Riceve i proventi che affluiscono all’Associazione, provvede al pagamento delle spese e sottopone al Comitato esecutivo un rendiconto aggiornato, ad ogni riunione. Riceve i piani di spesa dai responsabili delle deleghe di funzione e dai responsabili delle commissioni e deleghe operative nonché dal segretario per la preventivazione delle spese relative al Comitato esecutivo ed al funzionamento della struttura.

Sulla base dei piani ricevuti e confrontatosi con gli estensori, sentito il Comitato esecutivo, redige il bilancio preventivo e la nota esplicativa dei conti da proporre al Consiglio Direttivo.

Redige altresì il bilancio consuntivo con la nota esplicativa dei conti e l’inventario del Patrimonio da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello di competenza presenta il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di competenza, il bilancio consuntivo.

Tra i compiti del Tesoriere vi è la formazione e l’aggiornamento annuale del Regolamento di tesoreria da portare in approvazione in concomitanza del Bilancio preventivo.

Nel riconoscimento del diritto al rimborso, il Tesoriere, in qualità di componente della Commissione Verifica Regolarità Adempimenti, dovrà tenere di conto della posizione di ogni singola Associazione aderente; qualora la posizione risultasse non regolare sarà sospesa ogni forma di rimborso all’avente diritto appartenente a quell’Associazione locale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo economico, finanziario e patrimoniale dell’Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso, dura in carica quattro anni ed è formato da tre membri effettivi che, nel corso della prima riunione eleggono al proprio interno il Presidente, e da due membri supplenti.

Tutti i membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Suoi compiti sono:

a) vigilare sulla gestione amministrativa dell’Associazione esprimendo eventuali rilievi;

b) certificare attraverso la relazione annuale la corrispondenza del rendiconto ai risultati della gestione controfirmando

il bilancio consuntivo;

c) esprimere il proprio parere sul preventivo finanziario annuale;

d) sopperire alle eventuali inadempienze del Consiglio Direttivo.

I documenti di cui ai superiori punti b) e c) dovranno essere consegnati al Segretario almeno quindici giorni antecedenti le scadenze indicate ai punti d) ed e) dell’Art. 10 affinché siano inviati tempestivamente agli Organismi Aderenti.

Il revisore che, in un anno finanziario e senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni anche non consecutive, decade dall’ufficio. Al suo posto subentra il supplente secondo l’ordine di lista con relativa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l’anno e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di due membri.

Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Organismi Aderenti, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Probiviri è l’organo arbitrale dell’Associazione.

La decisione del collegio dei Probiviri è definitiva e inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Congresso, dura in carica quattro anni ed è formato da tre membri effettivi, che nel corso della prima riunione eleggono al proprio interno il Presidente, e da due membri supplenti. Questi ultimi subentrano in ordine di lista.

I membri sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Suoi compiti sono:

a) dirimere le controversie sull’interpretazione dello Statuto e delle delibere degli organi associativi nonché sulle loro connessioni con gli ordinamenti degli Organismi Aderenti;

b) dirimere ogni controversia su qualsiasi materia che possa insorgere nell’ambito dell’Associazione;

c) decidere, quale organo di appello, sulle opposizioni alle delibere di iscrizione o di cancellazione adottate dal Consiglio Direttivo;

d) redigere autonomo rapporto annuale sulla sua attività da sottoporre all’Assemblea degli Organismi Aderenti entro i termini dell’approvazione del bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e giustizia, in via insindacabile e inoppugnabile, senza obbligo di formalità o di procedura – salvo il rispetto dei diritti inalienabili della persona.

Esso ha l’obbligo di notificare alle parti, a mezzo di lettera raccomandata, le proprie decisioni che devono risultare da apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce, in via ordinaria, ogni volta che viene chiamato in causa e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di uno dei suoi membri.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è componente di diritto della Commissione Verifica Regolarità Adempimenti.

La Commissione è composta dal Tesoriere, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e dal Segretario, che la coordina.

La Commissione ha il compito di accertare la regolarità degli adempimenti compiuti dalle Associazioni locali.

Il Tesoriere, in concomitanza della convocazione del Consiglio Direttivo e/o Assemblea degli Organismi Aderenti, ha il compito di comunicare alla Commissione i dati utili alla verifica della regolarità degli adempimenti.

La Commissione, via e-mail e nella sua interezza, evidenzierà le eventuali irregolarità delle Associazioni aderenti.

Il Segretario comunicherà alle Associazioni locale ed al/ai Consiglieri ad esse iscritti le irregolarità rilevate.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri o, in caso di suo impedimento, un altro proboviro, sarà il rappresentante dell’Associazione locale all’interno della Commissione per garantirne la posizione.

All’A.N.C. possono aderire gli organismi le Associazioni territoriali di commercialisti e di esperti contabili con i requisiti previsti nell’art. 5 e che ne facciano espressa richiesta al Consiglio Direttivo. Le Associazioni territoriali accreditate acquisiscono la qualifica di Organismi Aderenti con obbligo espresso di impegnarsi ad accettare le norme statutarie e le delibere degli organi dell’Associazione.

L’appartenenza può cessare per recesso, per esclusione o per il venire meno dei requisiti per l’adesione. Il recesso deve essere comunicato tramite raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo ed avrà effetto dalla data della delibera assunta nella prima riunione successiva al ricevimento della raccomandata.

L’esclusione è regolamentata dal successivo art. 21.

Possono aderire all’Associazione Nazionale Commercialisti anche le Associazioni di commercialisti e di esperti contabili con finalità culturali, scientifiche, sportive e comunque che non abbiano come scopo specifico la tutela sindacale degli iscritti e che avanzino richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, richiesta che deve essere accompagnata da un parere dell’Associazione circoscrizionale ove operi.

Ottenuto l’accreditamento, l’Associazione diventerà Organismo Simpatizzante senza diritto di voto, si impegnerà a rispettare lo Statuto e le delibere dell’A.N.C., contribuirà secondo quanto stabilito annualmente del Consiglio Direttivo, potrà utilizzare il logo con la dicitura “Aderente all’Associazione Nazionale Commercialisti”, potrà svolgere attività culturale, scientifica, sportiva e comunque attinente alle proprie finalità purché concordate ed autorizzate dall’Associazione territoriale di riferimento.

Gli Organismi Aderenti e gli Organismi Simpatizzanti sono tenuti al pagamento in due rate (del 50% ciascuna), entro il 30 aprile e il 30 giugno di ciascun anno, dei contributi deliberati annualmente dall’Assemblea.

L’importo di tali contributi, rapportato al numero degli iscritti, sarà fissato in maniera uniforme ed uguale per ciascun iscritto ai singoli Organismi Aderenti o Organismi Simpatizzanti.

L’importo deve essere versato, in via provvisoria, sulla base del numero dei propri iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, con conguaglio successivo sulla base degli iscritti al 31 dicembre dell’anno di competenza.

Per gli Organismi Aderenti di nuova adesione, si considerano gli iscritti dichiarati in sede d’iscrizione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Agli iscritti degli organismi aderenti potrà essere consegnata una tessera nominativa, numerata progressivamente, rilasciata dall’ A.N.C., contenente l’indicazione dell’Organismo territoriale.

Gli Organismi Aderenti sono tenuti altresì al rispetto delle norme relative ai rapporti amministrativi ed in particolare a trasmettere all’Associazione:

– entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco nominativo degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, contestualmente al pagamento della prima rata di acconto per l’anno in corso e conguaglio relativo all’anno precedente;

– entro il 30 giugno il rendiconto con le relazioni d’accompagnamento.

Le Associazioni territoriali che, in base ai controlli effettuati dalle competenti Commissioni (Verifica Poteri e Verifica Regolarità Adempimenti) non siano in regola con gli adempimenti di versamento delle quote annuali di contribuzione e di trasmissione dell’elenco nominativo degli iscritti, non hanno diritto al voto e inibiscono il diritto al rimborso delle spese dei Consiglieri e dei Delegati ad esse appartenenti.

Alle esigenze di bilancio ed all’attuazione di programmi particolari possono soccorrere contributi straordinari, comunque e da chiunque erogabili anche a titolo di liberalità, sponsorizzazioni, premi e simili o da proventi derivanti dalla pubblicazione di atti o studi.

L’azione disciplinare è promossa dal Consiglio Direttivo e comunicata al Collegio dei Probiviri qualora a carico dell’Organismo Aderente o componente dell’organo di cui all’art. 8 siano ravvisati la mancata osservanza dello statuto e/o del regolamento; costituiscono altresì motivo di azione disciplinare la condotta contrastante con i principi di onestà, lealtà, decoro, utilizzo di ogni singola qualifica per scopi estranei all’Associazione.

Le sanzioni previste sono: la sospensione e l’esclusione.

La sospensione è inflitta per gravi trasgressioni anche di carattere amministrativo.

Può essere a tempo determinato con durata massima di due anni o a tempo indeterminato, nel qual caso si dovrà deliberarne l’esclusione.

La recidività della sospensione costituisce causa di esclusione.

Gli Organismi Aderenti non in regola con le quote di contribuzione per oltre un esercizio sono dichiarate escluse con delibera del Consiglio Direttivo, previa diffida all’adempimento da soddisfarsi entro trenta giorni dal ricevimento della diffida medesima.

I componenti dell’ A.N.C. appartenenti agli organismi aderenti esclusi decadono dalle cariche ricoperte.

L’espulsione è inflitta per violazioni gravi e per indegnità morale.

Tutte le azioni disciplinari sono comunicate per iscritto. L’espulsione può essere resa pubblica.

Il patrimonio dell’A.N.C. è culturale e materiale. Il patrimonio culturale è affidato e conservato a cura della segreteria e, in caso di scioglimento, dai Past Presidents.

Il patrimonio materiale è formato dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengono all’Associazione; è formato altresì dalle riserve di disponibilità liquide e finanziarie che a vario titolo si sono formate nel corso degli esercizi.

I proventi sono costituiti dalle quote associative, dalle liberalità, dalle donazioni, dai contributi dello stato, delle Regioni, di enti o istituzioni pubbliche, dai contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali, nonché da entrate di natura commerciale quali accordi, convenzioni, pubblicità e sponsorizzazioni.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Tesoriere, un inventario del patrimonio sociale esistente da trascrivere in apposito libro da conservare con gli altri libri dell’Associazione.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il Congresso delibererà, sentito l’organismo di controllo di cui all’3 comma 190, L. 23 dicembre 1996 n. 662, sulla destinazione del patrimonio netto esistente che sarà comunque devoluto e destinato ad altre associazioni ed enti aventi scopi identici o analoghi ovvero, a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l’Assemblea degli Organismi Aderenti deve approvare il bilancio o rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio o documento programmatico per l’anno successivo.

Entrambi i documenti sono predisposti dal Consiglio Direttivo che deve renderli disponibili, insieme alle contabili, alla consultazione almeno sette giorni prima dell’adunanza nella quale ne è prevista l’approvazione.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà contenere esplicitamente eventuali beni, contributi e lasciti ricevuti dall’Associazione e, separatamente, le risultanze delle singole attività economiche eventualmente esercitate.

L’Associazione Nazionale Commercialisti è un ente non commerciale di tipo associativo senza fini di lucro, per cui, non potrà:

  • distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;

L’Associazione Nazionale Commercialisti ha l’obbligo:

  • di devolvere il patrimonio dell’organizzazione in caso di scioglimento per qualsiasi causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità;
  • di redigere ed approvare annualmente il proprio rendiconto;
  • di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

L’Associazione Nazionale Commercialisti può essere sciolta, per deliberazione del Congresso, con la maggioranza dell’80% (ottanta percento) degli organismi aderenti.

Il Congresso nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri, regolerà altresì la devoluzione delle eventuali attività patrimoniali residue come definito dal precedente art. 22.

I nominati alle cariche previste nel presente Statuto devono essere iscritti agli Organismi Aderenti, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Nel caso in cui un associato perda il diritto d’appartenenza all’Organismo Aderente, decade automaticamente dalla carica.

Non è ammessa la duplicazione della carica di Presidente in sede nazionale e locale.

I componenti gli organi dell’associazione a livello nazionale non possono assumere cariche in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

Il delegato che dovesse essere designato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione quale candidato al Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza, in rappresentanza dell’Associazione stessa, non soggiace alla eccezione di incompatibilità.

Tutti gli incarichi sono, di regola, gratuiti fatto salvo il diritto al rimborso delle spese.

L’Assemblea degli organismi aderenti, su proposta del Consiglio direttivo, potrà riconoscere gettoni di presenza sino a concorrenza di quanto inserito nel bilancio preventivo.

Ogni Associazione territoriale nell’utilizzare il logo nazionale, come previsto dall’art. 5, dovrà curarne la grafica e dovrà impiegarlo con decoro per non alterare l’immagine nazionale. Il non appropriato utilizzo del logo può essere motivo di provvedimento disciplinare o di azione a tutela avanti l’autorità giudiziale.

Il Congresso dà ampio mandato politico ed operativo al Consiglio Direttivo ad avviare ogni iniziativa per unificare l’Associazione Nazionale Commercialisti alle altre sigle associative e sindacali di categoria che fanno riferimento alla professione dei Commercialisti e degli Esperti contabili, compresa la possibilità di aderire a coordinamenti, sottoscrivere accordi, protocolli d’intesa, patti federativi, costituire un nuovo soggetto con atto pubblico che contempli l’unificazione di due o più soggetti purché sia palesata la continuità dell’Associazione Nazionale Commercialisti e comunque a farsi parte diligente per qualunque attività prodromica per il raggiungimento dell’unificazione o riduzione delle sigle associative e sindacali limitatamente a quelle riconosciute di valenza nazionale.

Il Consiglio Direttivo qualora reputerà necessario potrà anche convocare un Congresso Costituente insieme a quelle associazioni che riterranno già maturi i tempi per procedere all’unificazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Congresso.