Roma, 11 giugno 2012.

Dal 13 di agosto, due milioni di professionisti appartenenti agli ordini saranno soggetti all’obbligo di sottoscrizione di polizza per la responsabilità civile professionale. “Il grado di cultura civica che caratterizza il commercialista, ha fatto sì che siano rari i casi in cui la polizza non sia stata già sottoscritta, anche in assenza di obbligo” dichiara Marco Cuchel, presidente ANC “Tuttavia da ora si renderà ancora più evidente la contraddizione tra il dovere di assicurarsi e l’impossibilità di farlo vedendosi riconoscere dalle compagnie una copertura a 360 gradi”.

“La norma che entrerà in vigore, infatti” prosegue Cuchel, “non interviene nello specifico dell’orientamento ISVAP (non assicurabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie) che, combinato con quanto dispone il D.Lgs. 472/97 (responsabilità diretta dell’illecito da parte del professionista incaricato dal contribuente), produce di fatto l’impossibilità della tutela per ciò che riguarda il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate al professionista”.

Permarrà pertanto, anche con la norma tra poco vigente, il rischio di dover rispondere e garantire all’amministrazione finanziaria, esponendo il proprio patrimonio, a titolo di responsabilità contrattuale.

L’ANC, che conduce da molti anni la battaglia per la fruibilità e la trasparenza delle polizze professionali ritiene che sia di tutta evidenza la necessità di intervenire normativamente e con urgenza su questo aspetto, affinché la sanzione sia spostata sul soggetto che ha effettivamente tratto vantaggio dalla violazione fiscale, in modo che quest’ultimo possa rivalersi sul professionista per quanto ingiustamente addebitato in caso di errore o mancanza. In questo caso la polizza tutelerebbe il professionista da eventuali danni in caso di soccombenza.

“Del resto” conclude Cuchel “ la risposta positiva al nostro appello sarebbe già pronta ed è contenuta nella bozza di delega sulla riforma fiscale che il precedente Governo ha approvato lo scorso giugno e che prevede all’art. 1, lett. i) che la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione. Inoltre, esistono anche proposte di Legge che vanno nella stessa direzione, sostenute in maniera trasversale e che sostano sia alla Camera che al Senato”.

Recommended Posts