Istituzione elenco revisori degli Enti Locali grande l’incertezza sul nuovo regolamento.

Roma, 11 luglio 2012

L ’ Associazione    Nazionale    Commercialisti    intende    richiamare    l’attenzione    sulla    grave incertezza che caratterizza l’applicazione del Regolamento recante, ai sensi del Decreto Ministeriale del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012 n. 23, l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali.

Mancano solo pochi giorni al 15 luglio, termine fissato dal Ministero dell’Interno per effettuare l’iscrizione on line al neo costituito elenco dei revisori degli enti locali, eppure per quanto riguarda i requisiti in base ai quali i professionisti possono accedere all’iscrizione la situazione è tutt’altro che chiara.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con informativa n. 28 del 30 marzo 2012, precisava che per l’iscrizione nel richiamato elenco, quale prima applicazione, l’aspirante revisore doveva aver conseguito nel triennio 2009 – 2011 almeno 15 CFP nelle seguenti macro aree: C2 “Revisione aziendale e controllo legale dei conti”; C7 “Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche”; D1 “Diritto Amministrativo”; D7 “Diritto Tributario”. Inoltre si precisava “possono essere inclusi i CFP maturati a seguito della partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio dell’Ordine ed i CFP riconosciuti dall’Ordine di appartenenza per lo svolgimento delle attività particolari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali previste nel regolamento per la FCP dell’Ordine”.

A pochissimi giorni dal termine per la presentazione della domanda on line, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’informativa n. 59/2012 del 10 luglio 2012 rettifica quanto riportato nella richiamata informativa n. 28/2012 e precisa che il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha reso noto di non condividere la circolare informativa n. 28/2012 nella parte in cui si prevede che “possono essere inclusi i CFP maturati a seguito della partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio dell’Ordine ed i CFP riconosciuti dall’Ordine di appartenenza per lo svolgimento delle attività particolari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali previste nel regolamento per la FCP dell’ Ordine”.

Tali eventi, quindi, non possono essere considerati ai fini del numero dei crediti formativi che i professionisti devono aver maturato per poter fare richiesta di iscrizione nell’elenco. Inoltre nella citata informativa n. 59/2012 si precisa che i crediti dichiarati dall’iscritto “devono essere stati riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali”.

Le disposizioni del Regolamento destano non poche perplessità, anche in virtù del fatto che regole che sono state decise oggi, di fatto, obbligano il professionista ad aver conseguito ieri i crediti formativi specifici. Si tratta di misure palesemente discriminatorie nei confronti di quanti, pur avendo le necessarie competenze, non possono essere inseriti nell’elenco per la mancanza di crediti formativi non contemplati prima in alcun modo, e che ora sono prescritti con valenza retroattiva.

Per effetto di queste disposizioni, infatti, nell’elenco istituito potranno essere iscritti unicamente quei commercialisti che negli anni 2009, 2010 e 2011 hanno ottenuto crediti nelle macro aree C2, C7, D1 e D7 con specifica attinenza alla contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali.

Per l’Associazione Nazionale Commercialisti, che ha aderito al ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il provvedimento ministeriale in parola, che vede tra i ricorrenti Associazioni di categoria, Ordini territoriali e singoli professionisti, le disposizioni del Regolamento riguardanti il possesso dei requisiti atti all’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali presentano vizi di illegittimità che sostanzialmente precludono o comunque rendono particolarmente gravoso l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore negli enti locali.

A parere dell’ANC è opportuno che, per il primo anno di applicazione delle disposizioni ministeriali, sia fatta valere la regola dei crediti acquisiti nelle macro aree richiamate seppur non specificatamente riferiti alla contabilità e finanza degli enti locali, e che sia altresì disposto un adeguato slittamento del termine del 15 luglio per la presentazione della domanda di iscrizione on line.

Eros Ceccherini                                                                                                         Marco Cuchel
Consigliere ANC – Delegato “Polo Scientifico”                                                           Presidente ANC

Decreto Crescita

(D.l. n. 83 del 22 giugno 2012 Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012

 

Roma, 9 luglio 2012

L’art. 33 del “decreto crescita” novella alcuni articoli della legge fallimentare, ne inserisce altri e modifica alcune norme del Tuir in materia di sopravvenienze e perdite in procedure concorsuali.

L’art. 67 terzo comma lettera d) della legge fallimentare viene completamente novellato e rappresenta l’articolo fondamentale per l’individuazione del professionista specializzato chiamato a svolgere, in ruoli diversi, le diverse funzioni che la legge fallimentare ha riservato al “commercialista”. Dal 2006, anno in cui sono iniziate le prime modifiche della legge fallimentare, si è assistito ad un continuo perfezionamento della norma, molti sono stati i dubbi circa la sua applicazione e molte sono state le interpretazioni circa l’indipendenza del professionista e le possibili incompatibilità dello stesso rispetto al ruolo che era chiamato a svolgere.

Oggi l’art. 67 terzo comma lettera d) precisa che il soggetto debba essere “un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) …; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”.

L’Associazione Nazionale Commercialisti crede che questa precisazione fosse dovuta e che bene abbia fatto il legislatore a porre dei confini puntuali sull’indipendenza del professionista in quanto molto spesso si è assistito ad un abuso dell’istituto dell’attestazione (sia nei piani attestati ex art. 67 terzo comma lett. d), che nel concordato preventivo ex art. 161 che negli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis) a danno dei creditori e di tutti coloro che vantano diritti sul soggetto attestato.

In collegamento all’attività del professionista attestatore il legislatore ha inserito una sanzione penale con l’introduzione dell’art. 236 bis della legge fallimentare che prevede, sotto la rubrica di “falso in attestazioni e relazioni”, che “Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182- quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto e’ commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena e’ aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e’ aumentata fino alla metà”.

L’intento di questa norma penale, come del resto l’intento delle norme sanzionatorie in genere, è di presidiare abusi possibili e presunti che possano derivare da negligenze del professionista attestatore.

Se è pur vero che la norma sanziona fattispecie precise di atti collegati ad “informazioni false” oppure ad omissioni di “informazioni rilevanti”, è anche vero che l’attività del professionista in genere, ed in particolar modo di questo professionista che si trova ad operare in un contesto di “insolvenza” o comunque di “crisi manifesta”, può indurlo in errori che la magistratura penale potrebbe classificare tra quelli oggetto di sanzione.

La nostra Associazione, nella preoccupazione che la linea di confine per individuare se l’omissione sia collegabile al falso specifico oppure ad un mero errore di valutazione che ha indotto il professionista ad attestare qualcosa di non corrispondente alla realtà, ipotizzando che lo stesso abbia posto in essere le tecniche che la scienza aziendale prevede, invita tutti i “commercialisti” chiamati a svolgere l’attività di attestatore a valutare con attenzione di volta in volta le casistiche che si presentano tracciandone il percorso seguito per arrivare alla valutazione finale.

Questa norma, così come è stata prevista, impone un sovra-sforzo al professionista al fine di evitare che un errore di superficialità possa costituire un grave reato con danni che possono addirittura arrivare ad una multa fino a 150.000 euro e a cinque anni di reclusione salvo eventuali aggravanti che potrebbero farli aumentare.

Due sono le considerazioni che possiamo fare in conclusione: a) la nostra categoria è chiamata nuovamente ad assumere un ruolo fondamentale nella gestione delle crisi e di questo siamo consapevoli e ne andiamo fieri; b) Non vorremmo che il nostro ruolo e la nostra attività fatta di sacrifici e studi, ovviamente quando è svolta con diligenza professionalità e correttezza, possano trasformarci in un capro espiatorio, sanzionabile in maniera più pesante di quanto venga sanzionato un bancarottiere professionista.

Eros Ceccherini
Consigliere ANC – Delegato “Polo Scientifico”

Marco Cuchel
Presidente ANC

Lettera aperta dell’Anc al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Roma, 3 luglio 2012

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel ha inviato oggi una lettera aperta al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate per richiamare l’attenzione sulla questione del calendario degli adempimenti fiscali, particolarmente fitto nel mese di luglio, e sulla condizione in cui si trovano i professionisti economico-contabili.

“Come ogni anno, in questi giorni – scrive il Presidente Cuchel – per i cittadini contribuenti si susseguono le scadenze da rispettare e per i professionisti intermediari il carico di lavoro, che quotidianamente sono chiamati ad affrontare, si appesantisce ulteriormente, diventando oltremodo difficile da sostenere”.

Nell’evidenziare come la proroga delle scadenze non possa rappresentare la soluzione ma solamente una risposta possibile per far fronte ad una emergenza contingente, l’ANC sostiene la necessità di mettere in atto una riforma organica e funzionale del sistema fiscale, prevedendo una riorganizzazione del calendario e del numero degli adempimenti nei confronti del Fisco. Alla luce di questo, l’Associazione chiede che le Autorità preposte si adoperino con urgenza per la definizione di un nuovo assetto delle scadenze fiscali, che tenga nella giusta considerazione il lavoro svolto dai professionisti intermediari nell’interesse dei cittadini contribuenti e della stessa Amministrazione Finanziaria.

“La consueta corsa ad ostacoli da parte dei professionisti intermediari – afferma il Presidente Cuchel – per riuscire a dare seguito agli adempimenti in calendario, anche quest’anno non è venuta meno: dopo l’introduzione dell’Imu con tutte le sue ripercussioni sul piano operativo, si è registrato il rilascio tardivo dell’applicazione Gerico per la determinazione degli studi di settore, disponibile solamente da pochi giorni”.

“A tale situazione – prosegue il Presidente – si aggiunge la scadenza relativa alla presentazione della dichiarazione modello 770, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio, per la quale si profila evidentemente l’opportunità di una proroga”.

Per la trasmissione della dichiarazione modello 770, infatti, l’ANC avanza la richiesta di un provvedimento urgente di proroga al 30 settembre 2012, contestualmente all’invio del modello Unico, “in virtù anche del fatto – conclude il Presidente – che la suddetta proroga, considerata la tipologia della dichiarazione, non comporterebbe per l’Amministrazione Finanziaria alcuna ripercussione sotto il profilo del gettito erariale e dell’accertamento”.

 

Dismissioni case. “Chiederemo incontro a sindaco e prefetto di Roma”

ROMA – “Chiederemo un incontro con il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro e con il sindaco Gianni Alemanno per discutere delle azioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti di previdenza privatizzati, che sono da tempo oggetto di una costante denigrazione e disinformazione”. Lo scrivono, in una nota congiunta, Raffaele Marcello, presidente Unagraco – Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili, e Marco Cuchel, numero uno Anc – Associazione nazionale commercialisti.
“Il patrimonio destinato ad essere venduto, infatti, servirà in futuro per pagare le pensioni degli iscritti alle diverse Casse di previdenza oggi impegnate in operazioni di dismissione. Per questo motivo – hanno continuato – va preservato e ben gestito”. “Oltre alle esigenze e necessità degli inquilini, è doveroso che siano tutelati anche i patrimoni degli Enti e quindi le prestazioni previdenziali dei circa 30mila iscritti alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, uno degli Istituti che ha approntato un’operazione di dismissione del proprio patrimonio. Ricordiamo che le Casse di Previdenza Private sono Organismi sottoposti a vigilanza ministeriale ed a controllo parlamentare e pertanto non devono rendere conto della propria buona gestione ai soli iscritti, ma anche alla collettività, garantendo la propria sostenibilità. Per questo motivo – concludono Marcello e Cuchel – gli immobili non possono essere svalutati ma vanno ceduti a prezzo di mercato”.

Roma, 20 giugno 2012

 

Assicurazione sulla responsabilità civile professionale: i Commercialisti avranno l’obbligo di …..scopertura

Roma, 11 giugno 2012.

Dal 13 di agosto, due milioni di professionisti appartenenti agli ordini saranno soggetti all’obbligo di sottoscrizione di polizza per la responsabilità civile professionale. “Il grado di cultura civica che caratterizza il commercialista, ha fatto sì che siano rari i casi in cui la polizza non sia stata già sottoscritta, anche in assenza di obbligo” dichiara Marco Cuchel, presidente ANC “Tuttavia da ora si renderà ancora più evidente la contraddizione tra il dovere di assicurarsi e l’impossibilità di farlo vedendosi riconoscere dalle compagnie una copertura a 360 gradi”.

“La norma che entrerà in vigore, infatti” prosegue Cuchel, “non interviene nello specifico dell’orientamento ISVAP (non assicurabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie) che, combinato con quanto dispone il D.Lgs. 472/97 (responsabilità diretta dell’illecito da parte del professionista incaricato dal contribuente), produce di fatto l’impossibilità della tutela per ciò che riguarda il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate al professionista”.

Permarrà pertanto, anche con la norma tra poco vigente, il rischio di dover rispondere e garantire all’amministrazione finanziaria, esponendo il proprio patrimonio, a titolo di responsabilità contrattuale.

L’ANC, che conduce da molti anni la battaglia per la fruibilità e la trasparenza delle polizze professionali ritiene che sia di tutta evidenza la necessità di intervenire normativamente e con urgenza su questo aspetto, affinché la sanzione sia spostata sul soggetto che ha effettivamente tratto vantaggio dalla violazione fiscale, in modo che quest’ultimo possa rivalersi sul professionista per quanto ingiustamente addebitato in caso di errore o mancanza. In questo caso la polizza tutelerebbe il professionista da eventuali danni in caso di soccombenza.

“Del resto” conclude Cuchel “ la risposta positiva al nostro appello sarebbe già pronta ed è contenuta nella bozza di delega sulla riforma fiscale che il precedente Governo ha approvato lo scorso giugno e che prevede all’art. 1, lett. i) che la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione. Inoltre, esistono anche proposte di Legge che vanno nella stessa direzione, sostenute in maniera trasversale e che sostano sia alla Camera che al Senato”.

Proroghe fiscali per le comunità colpite dal terremoto

Roma, 23 maggio 2012.

L’Associazione Nazionale Commercialisti, a seguito del grave evento sismico che ha colpito pesantemente le popolazioni dell’Emilia, ritiene indispensabile che il Governo intervenga tempestivamente con un immediato provvedimento di proroga di tutti gli adempimenti tributari, previdenziali, di natura processuale, nonché delle scadenze nei confronti degli istituti di credito, a favore delle comunità che si trovano nella condizione di emergenza. Circoscrivere l’eventuale proroga alla sola Imu, costituirebbe una misura dall’effetto limitato rispetto alla gravità della situazione.
L’Associazione Nazionale Commercialisti ritiene inoltre improcrastinabile l’esame, da parte del Legislatore, di una normativa atta a rendere automatico, in occasione della dichiarazione dello stato di calamità naturale e dello stato di emergenza, il provvedimento di proroga di tutti gli adempimenti fiscali previsti.
L’assenza di una norma che preveda questo “aggancio”, ritiene il Presidente ANC Marco Cuchel, rallenta non poco i tempi necessari all’iter che il Governo prima (con l’emanazione di un decreto ad hoc) e il Parlamento poi (in sede di conversione) affrontano quando si trovano a dover decidere la concessione di una proroga fiscale, la cui necessità si determina a seguito di eventi come quello dell’Emilia di questi giorni e come quello dell’Abruzzo tre anni or sono.
In momenti come questo, chi è direttamente colpito da disastri di diversa natura, ha assoluto bisogno di essere rassicurato, se non altro da qualche certezza, nei riguardi dell’attenzione che lo Stato gli riserva, a parziale riequilibrio di una situazione altrimenti insopportabile e a sostegno di una rinnovata fiducia nei confronti delle Istituzioni.

 

Rinnovato il consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Commercialisti: Marco Cuchel eletto presidente

Roma, 5 maggio 2012. Si è conclusa la due giorni che ha visto l’Associazione Nazionale Commercialisti impegnata nell’elezione del proprio Consiglio Direttivo per il triennio 2012-2015.
Alla guida dell’Associazione è stato eletto Marco Cuchel dell’Associazione di Livorno.

Il clima di condivisione che ha caratterizzato l’elezione del nuovo Consiglio ha consentito la presentazione di una lista unica, focalizzata sull’attuazione di un nutrito programma che vedrà impegnata l’Associazione su più fronti nel prossimo triennio.

Nel suo discorso di ringraziamento, il presidente Cuchel ha riconosciuto il lavoro svolto dal suo predecessore Giuseppe Pozzato e dal Consiglio che lo stesso ha presieduto nell’ultimo triennio, esprimendo la volontà di non disperdere il lavoro fino ad oggi intrapreso.

Il nuovo presidente si è poi soffermato su quelli che ritiene essere i punti decisivi del suo programma. In particolare: la tutela del nome e del ruolo del commercialista e della sua funzione nei confronti del cittadino e dell’Amministrazione Finanziaria; il sostegno ai colleghi in difficoltà e ai piccoli studi attraverso la promozione di canali mediante i quali rappresentare le istanze della categoria, in un momento nel quale la crisi generalizzata ha inciso negativamente sui volumi dell’attività professionale; consolidamento dei rapporti con le altre associazioni e con gli altri organismi di categoria per mettere in atto azioni coordinate e maggiormente incisive.

“La nostra vera forza risiede nell’attività dei singoli colleghi e pertanto è solamente attraverso la loro partecipazione attiva e costante che possiamo sperare di vedere realizzati i nostri progetti”, queste le parole del presidente Cuchel a conclusione del suo intervento.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:

Presidente

Marco Cuchel

Consiglieri

Andrea Billi
Alessandro Bettarini
Armanda Borghesi
Alberto Carion
Eros Ceccherini
Matteo Cuomo
Gerardo De Dilectis
Miriam Dieghi
Angelo Di Leva
Enrico Feliziani
Remo Fiori
Salvatore Geraci
Luciano Olivieri
Rosa Anna Paolino
Andrea Papini
Elisabetta Polentini
Roberto Porta
Andrea Scavolini
Revisori
Roberto Adami
Franco Manconi
Vincenzo Scala

Supplenti

Francesco Saverio Soverini
Giancarlo Zucca
Probiviri
Ivo Bonifazi
Maria Magno
Galliano Mestre

Supplenti

Luca Barontini
Maria Vittoria Tonelli

In occasione della prima riunione d’insediamento, il nuovo Consiglio Direttivo attribuirà le cariche e le deleghe previste dallo Statuto, nominerà inoltre al suo interno il Comitato Esecutivo.