COMUNICATO STAMPA – FATTURA ELETTRONICA: NUOVI DISAGI

COMUNICATO STAMPA

 

FATTURA ELETTRONICA

IMPOSTA DI BOLLO ED ESPORTAZIONE FILE XML, I DOCUMENTI VANNO RICONTROLLATI  MANUALMENTE

Roma, 17 aprile 2019

Entro il prossimo 23 aprile occorre effettuare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche  emesse nel primo trimestre 2019; per ogni contribuente gli importi dovuti sono resi noti dall’Agenzia delle Entrate all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Tutto semplice, quindi? Con il sistema di fatturazione elettronica, che si pone l’obiettivo di automatizzare e velocizzare i processi, si potrebbe pensare che sia questo un adempimento al quale poter dare seguito senza problemi, si potrebbe dire con un ”semplice click”.

Le cose non stanno proprio così, e pensando alla fattura elettronica, che dal suo debutto ad oggi ha fatto registrare più di qualche criticità, purtroppo manca anche la sorpresa da parte di imprese e professionisti.

Sulla base delle segnalazioni di software house e di colleghi, molti degli importi caricati dall’Agenzia delle Entrate non sono corretti e di conseguenza i Modelli F24 per il pagamento dell’imposta di bollo hanno somme che non corrispondono a quanto dovuto.

Come uscire dall’impasse? Ai colleghi non resta che controllare una per una tutte le fatture emesse dai propri clienti, per ricalcolare manualmente l’importo dovuto, e farlo anche rapidamente se vogliono riuscire ad effettuare il pagamento nel rispetto della scadenza prevista.

Dunque, l’elenco delle criticità del sistema fattura elettronica si allunga e, come se non bastasse, oltre al problema del bollo, numerose segnalazioni da parte dei professionisti economici denunciano il verificarsi di  disservizi e anomalie nell’acquisizione dei file xml dal portale Fatture e Corrispettivi per l’importazione massiva nei gestionali di studio. Praticamente non tutte le fatture vengono importate, costringendo così i professionisti a dover controllare, ancora una volta,  tutte le fatture e a caricare manualmente quelle mancanti poiché, stando alle segnalazioni pervenuteci, anche ripetendo più volte l’operazione, il totale delle fatture importate cambia e non raggiunge mai la totalità dei documenti.

Non sappiamo quale altro problema doverci attendere dal sistema Fatture e Corrispettivi, certo è che una procedura che avrebbe dovuto semplificare la macchina fiscale, sta generando gravi e molteplici disservizi, rispetto ai quali sarebbe opportuno che ci fosse una presa d’atto da parte dell’Agenzia e la conseguente immediata assunzione di misure adeguate.

 

ADC – ANC Comunicazione

Comunicato Stampa ADC-ANC 17.04.2019 FE e Imp di bollo

 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

I COMMERCIALISTI RIFIUTANO L’OMBRA DEL SOSPETTO

 

Roma, 11 aprile 2019

 

Dal testo del DDL Semplificazioni, licenziato ieri dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, sono spariti gli emendamenti relativi all’apertura anche a commercialisti e avvocati delle competenze su registrazione e  deposito di cessioni o affitto d’azienda e, di fatto, sono stati affidati al voto in Aula.

Questa decisione, che certamente ha salvaguardato la successiva possibilità di approvazione del Decreto, rappresenta un brutto passo indietro rispetto alle intenzioni più volte dichiarate dalla maggioranza di procedere senza esitazioni nel processo di semplificazione e sburocratizzazione degli adempimenti amministrativi.

Lo sconcerto e l’amarezza derivano prima di tutto dal parere negativo rilasciato dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi del Governo, che ci nega competenze che invece sono propriamente nostre e afferma che non saremmo in grado di offrire le medesime garanzie della professione notarile.

Ma ancor più amara è la notizia, appresa dalla stampa, che sia stato un parere dell’Autorità  Antimafia e antiterrorismo a bocciare definitivamente l’emendamento.

Si getterebbe un’ombra sulla moralità di una professione ordinistica, quella dei Dottori Commercialisti, ordinata dalla Legge e vigilata per di più dallo stesso Ministero della Giustizia, che fa dell’etica professionale un imprescindibile punto d’onore.

Non possiamo accettarlo!

I commercialisti, al pari dei notai, sono soggetti alla medesima normativa antiriciclaggio e gli stessi hanno le competenze per trattare e certificare tutto il ciclo di vita dell’azienda, così come avveniva prima della L. 310/1993.

Le professioni ordinistiche, tutte, sono dei presidi di legalità dello Stato e non si possono negare ad alcune di esse determinate funzioni, che oltretutto genererebbero positive ricadute sull’attività economica, soprattutto per motivazioni aleatorie e non legate ad alcun motivo tecnico.

Ciò che spiace di più, è che per tutelare le prerogative di una categoria, se ne getti un’altra nell’ombra del sospetto, attraverso un preventivo quanto dannoso giudizio morale.

 

Ora l’emendamento, riformulato, dovrebbe approdare in Aula, auspichiamo che l’esito del voto parlamentare sani questo vulnus e, nell’attesa, confermiamo lo stato di agitazione che, in ragione di questo ulteriore motivo, potrebbe sfociare nell’astensione collettiva.

 ADC – ANC Comunicazione

Comunicato Stampa Adc-Anc 11.04.2019 Cessioni

COMUNICATO STAMPA ANC – CONFIMI INDUSTRIA 11.04.2019

 ANC – CONFIMI INDUSTRIA

 Nota congiunta

 TRASPARENZA CONTRIBUTI IN NOTA INTEGRATIVA, TROPPE INCERTEZZE

Decreto crescita: servono correttivi per evitare rischio restituzioni massive

Roma, 11/04/2019. La riformulazione dei commi da 125 a 129 della legge n. 124/2017 contenuta nel decreto crescita non risolve tutte le criticità, anzi, amplifica le problematiche estendendole anche a chi non è obbligato a redigere la nota integrativa (micro srl ex 2435-ter cc) o a depositare il bilancio (imprese individuali e società di persone). L’entrata in vigore dei nuovi obblighi di trasparenza rischia di trasformarsi nel gioco delle tre carte”. Non usa mezzi termini Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti, che evidenzia come la novità si inserisca in un periodo già particolarmente complesso per gli operatori (fattura elettronica, esterometro, nuovo Codice della crisi d’impresa, ecc). Il problema è serio e preoccupa. La mancata indicazione in nota integrativa o – per chi non è obbligato a depositare il bilancio al R.I./CCIAA – sul proprio sito o su quello della propria associazione di categoria di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva retributiva o risarcitoria”, ricevuti da amministrazioni e società pubbliche, laddove cumulativamente non inferiori a € 10.000, è sanzionata con l’obbligo di restituire le somme – pur lecitamente ricevute – entro tre mesi. Con le modifiche il Governo (nuovo comma 125-quater) si appresta anche a puntualizzare dove vanno riversate e ricollocate le somme “recuperate” per violazione dei suddetti obblighi di trasparenza.

Rispetto all’originaria formulazioni che richiamava, fra le altre, gli “incarichi retribuiti “e i “vantaggi economici di qualunque genere”, il testo contenuto nel decreto crescita (in attesa di pubblicazione, ndr) chiarisce – va evidenziato – che non devono essere pubblicizzate le somme di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, fugando così qualsiasi dubbio quantomeno sull’esclusione dei corrispettivi sinallagmatici nei rapporti per forniture, opere e servizi alla PA.

Le difficoltà interpretative non sono tuttavia venute meno, a partire da quelle che riguardano l’individuazione dei soggetti erogatori e l’interpretazione del termine “vantaggi”. Sono esclusi, ad esempio, quelli di natura fiscale di carattere generale gestiti in dichiarazione redditi? E quelli per la formazione ottenuti attraverso i Fondi interprofessionali finanziati dalle imprese stesse? Se sì (come si auspica) va chiarito in modo inequivocabile.

Mancano chiarimenti ufficiali e le criticità applicative sono imminenti (quantomeno per le società di capitali) in funzione della campagna di approvazione dei bilanci in corso. Le difficoltà sono tali che sul punto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, già lo scorso febbraio (comunicato stampa del 21/02/2019), ha paventato gli estremi per invocare – in presenza di clausola statutaria – l’approvazione lunga (180 gg anziché 120) del bilancio 2018. Per tutti gli altri, imprese individuali e società di persone (a prescindere peraltro dal regime contabile e quindi dalle dimensioni) il problema non è di minor portata ma è solo rinviato al 30 giugno con l’onere della pubblicazione su siti internet, di cui potrebbero anche non essere dotati, ferma restando (per le micro Srl) la possibilità di redigere facoltativamente la nota integrativa.

Le correzioni inserite nel decreto crescita sembrano chiarire che il criterio temporale di selezione delle erogazioni da pubblicizzare sia legato a quello finanziario (in tal senso la locuzione “effettivamente erogati” al posto di “ricevuti”) e non invece a quello di competenza (su cui si fonda l’incidenza a conto economico della gran parte dei contributi).  In tal senso si era già espresso il Ministero del lavoro (circolare 2/2019) con riferimento però agli altri specifici obblighi di trasparenza per il “Terzo settore”. Tale chiarimento alimenta comunque dubbi di coordinamento con la semplificazione recentemente introdotta dalla con la legge di conversione del D.L. n. 135/2018 e che il nuovo decreto crescita sposta nel nuovo comma 125-quinquies della legge 124/2017; tale norma consente di rinviare l’elencazione degli aiuti di Stato e di quelli de minimis a quanto oggetto di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), a condizione però che l’esistenza di detti aiuti venga dichiarata nella nota integrativa o, in mancanza, sui suddetti siti internet. In detto Registro – che è attivo solamente da agosto del 2017 – si ha notizia delle sovvenzioni in base alla “concessione” (che normalmente è antecedente all’erogazione). E per i “vantaggi” che non compaiono in detto Registro?

Tutto ciò premesso, precisa Flavio Lorenzin Vice Presidente di Confimi Industria con delega alla semplificazione e ai rapporti con la PA, “chiediamo al Governo di introdurre – quantomeno in una prima fase applicativa – misure volte a scongiurare il rischio che una non puntuale elencazione in nota integrativa determini – nei fatti – la revoca di benefici regolarmente acquisiti dal punto di vista sostanziale”. “Non siamo contrari alla trasparenza, prosegue Lorenzin, “ma siamo basiti nel dover ancora una volta constatare come, nonostante i numerosi proclami alla semplificazione e alla sburocratizzazione, vengano poste a carico degli operatori adempimenti che dovrebbero essere semplicemente gestiti attraverso punti di raccolta a consultazione pubblica (come il RNA) alimentati e aggiornati direttamente da chi eroga o concede detti benefici ossia dalle PA responsabili”.

Considerate le numerose difficoltà, la sanzione attualmente prevista appare eccessivamente severa, oltre che inopportuna in una fase in cui il Governo propone misure espansive a fonte dell’attuale fase di stallo/recessione.

A tal riguardo ANC e Confimi suggeriscono di valutare urgentemente correzioni volte a:

  • Individuare una moratoria nella prima fase applicativa o al limite una sanzione formale fissa, applicabile una sola volta per periodo d’imposta, eventualmente differenziata per dimensione aziendale;
  • chiarire che l’obbligo informativo riguarda esclusivamente le misure la cui istruttoria è iniziata successivamente al periodo d’imposta in corso al 31/12/2017, non essendo pertanto sanzionabile l’eventuale mancata elencazione di agevolazioni concesse precedentemente ma erogate o fruite dal 2018;
  • ripristinare per le microimprese societarie (art. 2435-ter cc), le società di persone e le imprese individuali l’esonero dagli obblighi di trasparenza quantomeno in una prima fase applicativa di tre anni (2018-2020);
  • riconsiderare la soglia di irrilevanza (10.000 euro) con riferimento alla singola agevolazione e non in senso cumulativo (almeno per il primo triennio).

ANC – Comunicazione

Ufficio Stampa Confimi Industria

Comunicato Stampa ANC-CONFIMI 11.04.2019 – Trasparenza contributi in NI

 

Petizione Confprofessioni | Firma anche tu la petizione #iononlavorogratis

Confprofessioni, Acta, Apiqa Cgil, vIVAce  lanciano una petizione contro i bandi a titolo gratuito della Pubblica Amministrazione, #iononlavorogratis. Un appello al Governo e a tutte le forze politiche affinché venga data immediata attuazione alla norma sull’equo compenso per i professionisti, introdotta dalla legge di Bilancio 2018 e sistematicamente disattesa dalla P.A.

CLICCA QUI PER FIRMARE ANCHE TU LA PETIZIONE

 

COMUNICATO STAMPA ADC-ANC 05.04.2019 – AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

COMUNICATO STAMPA

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019

 LE BASI DI CALCOLO FORNITE A SCAGLIONI

E’ A RISCHIO L’APPROVAZIONE DEI BILANCI ENTRO IL 30 APRILE

 Roma, 5 aprile 2019

A seguito della revisione delle tariffe INAIL per l’assicurazione obbligatoria per il triennio           2019-2021, con l’ultima legge di bilancio è stato prorogato il termine di presentazione dell’autoliquidazione INAIL 2019 al prossimo 16 maggio.

Entro il 31 marzo l’INAIL avrebbe dovuto mettere a disposizione dei datori di lavoro gli elementi per il calcolo del premio associativo, in realtà ciò non si è verificato e, con la circolare 5453 dello scorso 3 aprile, con la quale l’Istituto fornisce le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2018/2019, si specifica che le basi di calcolo saranno rilasciate in modo scaglionato con un calendario che va dal 2 aprile fino al 21 aprile.

Questo ritardo sta creando non poche difficoltà alle imprese che, in mancanza dell’autoliquidazione INAIL, non possono portare in approvazione i loro bilanci e rischiano così di non riuscire a rispettare il termine ordinario del 30 aprile per tale adempimento, senza contare che con la comunicazione frazionata delle basi di calcolo si riducono sensibilmente i tempi a disposizione per effettuare la stessa autoliquidazione.

Purtroppo, assistiamo ad un triste copione che si ripete: si introducono norme senza valutare appieno le conseguenze che queste determinano creando difficoltà a quanti, tra imprese e professionisti economici, devono già fare i conti, soprattutto in questo periodo dell’anno, con un calendario fitto di adempimenti e scadenze.

Le Associazioni ADC e ANC ritengono necessario che l’INAIL  si adoperi per mettere a disposizione dei datori di lavoro tutti gli elementi di calcolo del premio assicurativo nel minor tempo possibile, consentendo alle imprese di espletare regolarmente l’iter di approvazione dei propri bilanci nel rispetto dei termini di legge.

ADC – ANC Comunicazione

Comunicato Stampa ADC-ANC 05.04.2019_Autoliquidazione INAIL

MINI MASTER ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO – PROMOZIONE MYSOLUTION PER GLI ASSOCIATI ANC

Cesi Multimedia – MySolution Formazione organizza il Mini Master “Dall’accertamento al Contenzioso”, che si svolgerà a Lucca nelle giornate dell’11 e del 12 aprile 2019.

Per gli associati ANC, MySolution ha riservato uno sconto del 30% sulle tariffe previste.

Per partecipare usufruendo dell’agevolazione ANC, gli interessati dovranno collegarsi al link https://formazione.mysolution.it/evento/dallaccertamento-al-contenzioso-lucca e inserire il codice di sconto PROMO30LU

Di seguito la brochure di presentazione del corso, che è accreditato per la formazione degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,  con il programma delle 3 lezioni.

Mini Master Accertamento Contenzioso_ Lucca 11-12 aprile 2019

 

CONFEDERAZIONE ADC-ANC – COMUNICATO STAMPA 04.04.2019

ADC – ANC

COMUNICATO STAMPA

EMENDAMENTO AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI SU CESSIONE D’AZIENDA

IMMOTIVATO IL PARERE CONTRARIO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 4 aprile 2019

Il Ministero della Giustizia ha dato parere contrario all’emendamento 18.017 al Decreto Semplificazione dell’On. Ruocco, Presidente della Commissione Finanze della Camera, che prevede l’allargamento ad Avvocati e Commercialisti della possibilità di effettuare atti di cessione/acquisto  d’azienda.

Ci preme far presente che non si tratterebbe di una regalia, ma di un riconoscimento di competenze comprovate e certificate, difatti prima che la legge 310/1993 (“Legge Mancino”) prevedesse per i contratti aventi come oggetto il trasferimento dell’azienda la sola stipula notarile,  i commercialisti  redigevano, come oggi, atti di trasferimento di aziende.

E’ dunque indubbio che i Commercialisti abbiano le competenze necessarie a trattare gli eventi del ciclo di vita dell’azienda.

Intendiamo anzi sottolineare che solo i Commercialisti possiedono le skill necessarie per effettuare la due diligence e la valutazione d’azienda,  primariamente necessarie ai fini del trasferimento  della stessa.

L’emendamento in parola tende quindi semplicemente a ripristinare l’ordine delle cose, riconoscendo ai commercialisti le competenze per poter agire in un ambito che è parte integrante della loro professionalità.

Desta poi stupore la motivazione addotta dal Ministero, il quale scrive: “tenuto conto che l’art. 2556 cc secondo comma prevede la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (per la cessione d’azienda ndr), l’allocazione dell’obbligo di deposito dei medesimi contratti per l’iscrizione nel RI a carico del solo notaio rogante o autenticante appare l’opzione maggiormente efficiente”.

Vorremmo far notare al Ministero che per il contratto di trasferimento d’azienda non è previsto l’atto pubblico, ma solo l’atto scritto, a meno che non implichi il trasferimento in proprietà di immobili. In questo caso occorre garantire la conservazione dell’atto e come sempre la firma autentica serve solo per il deposito pressi i Registri pubblici.

Il Legislatore ha già comunque previsto, rispettivamente con l’art. 83 cpc, c. 3 e l’art 63 del DPR 600/73, dei casi in cui  Avvocati e Commercialisti sono i soggetti abilitati all’autentica della firma del proprio cliente. Infatti, gli Avvocati autenticano la firma del cliente che affida loro la procura speciale per stare in giudizio, così come i Commercialisti autenticano la firma del cliente che rappresentano in sede di contenzioso tributario o contro l’Agenzia delle Entrate.

L’eventuale rigetto dell’emendamento in oggetto, quindi, creerebbe un disequilibrio evidente nelle funzioni riconosciute dalle leggi alle diverse professioni, e pertanto le Associazioni ADC e ANC auspicano che il Legislatore nella sua decisione non sia condizionato dal parere espresso dal Ministero.   

Per scongiurare il rischio di una mancanza di ufficialità e tracciabilità nella gestione dell’atto, sarebbe comunque sufficiente chiedere alle parti che sottoscrivono il contratto di firmare l’atto con firma elettronica. Successivamente il professionista, Avvocato o Commercialista, controfirmerebbe con la propria firma elettronica la trasmissione dell’atto. Così come oggi avviene già per le cessioni di quote di Srl e per il deposito del bilancio al registro imprese. Questo doppio passaggio garantirebbe, al di sopra di ogni possibile dubbio, la tracciabilità dell’atto, permettendo di risolvere pienamente questo  aspetto.

Su questo emendamento non intendiamo nel modo più assoluto che si venga a creare conflitto tra le professioni coinvolte, la richiesta che rivolgiamo al Legislatore è unicamente di far sì che la categoria dei commercialisti abbia ripristinate quelle che sono sue prerogative professionali e che ciò avvenga senza compromessi al ribasso.

Per tale ragione ADC e ANC ritengono che il sub-emendamento 18017.1, che limita gli atti alle sole ditte individuali con l’esclusione delle società,  sia da rigettare in favore di un riconoscimento pieno, nel rispetto della professionalità della categoria.  

ADC – ANC Comunicazione

Comunicato Stampa ADC-ANC 04.04.2019

CONFEDERAZIONE ADC-ANC – COMUNICATO STAMPA 02.04.2019

CONFEDERAZIONE ADC – ANC

 COMUNICATO STAMPA

 PROPOSTA DI LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE 

GLI EMENDAMENTI DELLA RELATRICE RUOCCO PER UN NUOVO FISCO

Roma, 2 aprile 2019

Gli emendamenti presentati dalla relatrice On. Carla Ruocco alla proposta di legge “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto all’evasione fiscale”, che si trova all’esame della commissione Finanze della Camera, riguardano aspetti importanti del funzionamento del sistema fiscale.

I professionisti economici, direttamente coinvolti per il lavoro che svolgono, non possono che esprimersi favorevolmente nei confronti di ogni azione e impegno finalizzati all’introduzione di elementi concreti di semplificazione.

Se da una parte l’emendamento relativo al deposito degli atti che hanno per oggetto il trasferimento o il godimento dell’azienda è un riconoscimento, certamente apprezzato, alla professionalità e alla competenza della categoria dei commercialisti, la quale viene ricompresa tra i professionisti autorizzati all’autenticazione e al deposito degli atti, dall’altra ci sono altre proposte emendative che hanno una valenza ben più ampia e interessano tutti i contribuenti.

Quella riguardante il riordino delle scadenze fiscali incarna sicuramente una delle urgenze che da più tempo le associazioni ADC e ANC sostengono, e le modifiche proposte, in particolare riferite alla liquidazione periodica Iva del IV trimestre e al nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fanno ben sperare che si possa giungere presto ad una revisione profonda e coordinata dell’intero calendario fiscale.

Anche l’emendamento che vede l’introduzione della delega cumulativa per gli intermediari abilitati, in ordine agli adempimenti riferiti alla presentazione delle dichiarazioni tramite il canale Entratel, è evidentemente un bel passo sulla strada della semplificazione, come lo è anche la proposta riguardante l’introduzione dell’obbligo di invito al contraddittorio per gli atti di accertamento, salvo i casi in cui sia stata rilasciata al contribuente copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, e con l’esclusione di determinati avvisi  di accertamento e di rettifica parziali previsti dalla legge.

ADC e ANC si ritengono, invece, solo parzialmente soddisfatte della moderazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche e in particolare delle specifiche sull’obbligo di inserirle in Nota Integrativa.

Le due associazioni avevano richiesto, nell’interesse degli iscritti e di tutta la categoria, l’emanazione di Linee Guida, ad integrazione di quelle del Consiglio di Stato, che potessero chiarire i dubbi sulle modalità interpretative ed applicative della norma, nonché la moratoria del severo sistema di sanzioni restitutorie che potrebbero creare forti disequilibri economici e finanziari nei confronti dei soggetti interessati dalla normativa.

La richiesta era doverosa, considerata la farraginosità e la complessità delle norme in oggetto e rimaniamo dell’opinione che una moratoria fosse necessaria e dovuta, soprattutto considerando che i Commercialisti vivono quotidianamente le difficoltà, proprie e dei clienti, legate all’interpretazione delle norme e alla burocrazia.

Detto ciò, riteniamo la diminuzione del peso sanzionatorio un intervento positivo e un passo nella giusta direzione.

La Confederazione delle Associazioni ADC e ANC si augura che l’esame del progetto di legge prosegua il suo iter senza intoppi e che le proposte di oggi riescano, finalmente, a delineare il fisco del futuro.

Nonostante questo segnale positivo, la situazione di disagio per i professionisti economici persiste e per tale ragione la Confederazione, che continua a mantenere lo stato di agitazione, si riserva di valutare l’opportunità della proclamazione dell’astensione collettiva della categoria.  

ADC – ANC Comunicazione

Comunicato Stampa ADC-ANC 02.04.2019

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli riguardanti la nota diffusa dalla Confederazione ADC-ANC.

Ansa Professioni 02.04.2019 – Ddl Semplificazioni

IlSole24Ore 03.04.2019 – Ddl Semplificazioni

Italia Oggi 03.04.2019 – Ddl Semplificazioni

Fiscopiù 03.04.2019 – Ddl Semplificazioni