RATEAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI IMMOBILIARI

LA RISOLUZIONE DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER L’EMILIA ROMAGNA

Nell’ottobre scorso l’Associazione Nazionale Commercialisti ha avuto occasione di sollevare un problema riguardante i contribuenti che hanno optato per la rateazione dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni immobiliari, i quali, in diversi casi, si sono visti arrivare avvisi di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’ANC, segnalando l’incertezza esistente in merito all’adozione della forma rateale di pagamento, generata da una difformità tra la normativa e la funzione prevista dai programmi rilasciati dalle software house in base alle specifiche tecniche della stessa Agenzia, ha sollecitato un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’Agenzia, in una prima nota, ha specificato, relativamente al pagamento del tributo, le uniche modalità possibili: in un’unica soluzione oppure in tre rate. Il chiarimento dell’Amministrazione non ha evidentemente sciolto ogni dubbio, considerato che i software dichiarativi hanno consentito per il pagamento del tributo in questione – codice tributo 1824 – una rateazione superiore.

Successivamente, con apposita risoluzione, prendendo atto dell’oggettiva incertezza che si era venuta a creare, la stessa Agenzia delle Entrate ha disposto la non applicabilità delle sanzioni per la richiamata fattispecie, di fatto annullando in autotutela tutti gli avvisi di irregolarità già inviati ai contribuenti.

A seguito della segnalazione sull’argomento, avvenuta attraverso il quotidiano Italia Oggi, a firma del giornalista e collega Andrea Bongi, anche il Garante del Contribuente per l’Emilia Romagna ha deliberato in data 30 gennaio 2014 una risoluzione (n. 1978 del 30.01.2014) nella quale è citata l’Associazione Nazionale Commercialisti, a seguito della questione dalla stessa sollevata.

Si riporta, di seguito, uno stralcio della suindicata risoluzione, la quale contiene un riferimento del Garante al limite di sanzionabilità, nel caso di specie, secondo quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Motivi della deliberazione. Come si è visto, la Direzione Centrale dell’Agenzia è intervenuta sulla questione sollevata dall’Associazione Nazionale Commercialisti e fatta propria dal giornalista esponente: l’Amministrazione richiama il testo normativo e sottolinea che l’esemplificazione, contenuta nel motore di ricerca per la compilazione del modello F24 in corrispondenza del codice 1824, fa il caso di tre rate, proprio quelle previste dalla norma. Resta il fatto, però, che, secondo quanto riportato negli articoli di stampa, il sistema telematico dell’Agenzia avrebbe accettato – in corrispondenza del codice 1824 – deleghe di pagamento con previsione di rate fino a 5.”.

“Si vera sunt exposita”, sembra innegabile che gli avvisi di irregolarità per rate superiori a tre nel caso di specie dovrebbero incontrare il limite di sanzionabilità nel principio contenuto nel comma 2 dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, che si attaglia perfettamente al caso nel contrasto tra la norma e l’errata configurazione del sistema telematico riconducibile all’Amministrazione.”.

Di seguito è disponibile il testo integrale della risoluzione del Garante del Contribuente per l’Emilia Romagna n. 1978 del 30.01.2014 (Leggi Risoluzione 1978 Garante Contribuente ER).

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