Comunicato congiunto

ANC – CONFIMI INDUSTRIA

ACQUISTI DI FINE ANNO:

L’ARTICOLO 2 DELLA “MANOVRINA” SCIPPA IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA

Denunciata alla UE la violazione del principio di neutralità

Mentre nel mondo gli Stati tagliano le tasse per rendere competitive le proprie imprese ed attrarre i capitali stranieri, in Italia gli operatori indigeni (per oltre il 90% PMI, che piaccia o meno) non solo non vengono apprezzati per il ruolo fondamentale che svolgono per l’economia del Paese, ma vengono addirittura “scippati” di diritti fondamentali e, in nome della semplificazione, vengono soffocati da adempimenti e cambiamenti continui e spesso inutili. Tolte le agevolazioni di Industria 4.0 (che richiedono considerazioni a parte) ed il taglio di 3 punti dell’aliquota Ires il cui beneficio si concretizza comunque per più del 50% a vantaggio dello 0,64% delle società con più di 50 milioni di euro di ricavi (dati MEF gennaio 2017 su redditi 2014), la manovra 2017, dopo i correttivi introdotti dalla “manovrina”, è definitivamente da bocciare, sicuramente dal lato degli adempimenti divenuti insopportabili per le micro, piccole e medie imprese e per chi le assiste.

Detrazione fatture di fine anno e denuncia alla Commissione UE

 “Capiamo le difficoltà del Governo a far quadrare i conti (le vive ogni giorno anche ogni singolo imprenditore) e conosciamo anche le pressioni comunitarie al riguardo”, sostiene Paolo Agnelli, Presidente di Confimi Industria, “ma le misure introdotte con i primi tre articoli del D.L. 50/2017 (split payment, compensazioni e detrazione Iva) sono inaccettabili”. Ancora una volta siamo costretti ad osservare come non si tratti di misure volte al contrasto dell’evasione reale (quella con il c.d. “consenso”), quanto a garantire migliori equilibri finanziari alla Pubblica Amministrazione; il tutto togliendo i flussi necessari agli equilibri degli operatori attraverso complicazioni a destra e a manca che rendono il sistema Italia indubbiamente uno dei meno competitivi non solo per tassazione elevata ma soprattutto per la burocrazia. Complicazioni che ora arrivano addirittura a coinvolgere diritti fondamentali su cui si basa l’IVA, quale quello della detrazione dell’imposta subita sugli acquisti. L’articolo 2 del decreto renderà infatti oltremodo difficoltoso l’esercizio della detrazione dell’Iva per gli acquisti di fine anno. “Abbiamo fondate ragioni di ritenere” prosegue Agnelli “che l’intervento sulla contrazione dei tempi per l’esercizio del diritto alla detrazione non sia tanto mirato a ridurre il VAT gap (come vorrebbe far credere la relazione ministeriale) quanto a generare un indebito arricchimento a favore delle casse erariali. Quando un diritto lo si mantiene sulla carta, ma lo si rende estremamente difficile da praticare, è come se venisse eliminato ed al riguardo è grave che dall’Agenzia delle Entrate (audizione 4/5/2017 pag. 12) si demonizzi tale aspetto precisando che eventuali decadenze del diritto alla detrazione per emissione non tempestiva della fattura (ma il discorso è uguale per quelle che arriveranno “in ritardo” oltre il 31/12) “potranno comunque essere sanate mediante il diritto alla detrazione dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o di rettifica ai sensi dell’art. 60 ultimo comma del D.P.R. 633/72”.

 “Si tratta di uno scippo con destrezza”, prosegue Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione nazionale Commercialisti, “tecnicamente giustificato attraverso la manipolazione di importanti insegnamenti giurisprudenziali comunitari (caso Ecotrade) che però hanno ben altri fini”. Considerata la gravità della situazione ANC e Confimi Industria si sono trovate concordi, quindi, sull’urgenza di presentare una argomentata denuncia alla Commissione Europea (la missiva è stata inviata il 12 maggio 2017) nella quale sono stati illustrati ed esemplificati i numerosi profili di contrasto dell’art. 2 del D.L. 50 con i principi di proporzionalità, effettività, equivalenza e neutralità su cui si basa la disciplina Iva. Gli esempi a sostegno della violazione in particolare del principio di effettività e di equivalenza non mancano ma ci si augura, ovviamente, che il Parlamento svolga al meglio il proprio compito ed intervenga durante i lavori di conversione del decreto riportando equilibrio sulla vicenda.

Con la riduzione delle soglie per il visto conformità i costi aumentano

 Anche se la Corte di Giustizia (Causa C-211/16) ha recentemente avvallato, anche ai fini Iva, la legittimità del plafond generale di 700 mila euro, prosegue Cuchel, “la riduzione da € 15.000 a € 5.000 della soglia per l’apposizione del visto di conformità ai fini delle compensazioni orizzontali renderà troppo oneroso per tutti (professionisti e conseguentemente imprese) la gestione del recupero dei crediti fiscali, anche Iva. Stupisce peraltro come a distanza di pochi mesi questa novità si ponga in senso opposto a quello che invece ha elevato a € 30.000 la soglia ai fini dei rimborsi Iva (D.L. 193/2016). Va da sé che se non ci sarà un auspicabile ripensamento, il Governo dovrebbe quantomeno valutare di rimborsare ai contribuenti virtuosi gli oneri del visto al pari di quanto, suo malgrado, si troverà costretto a fare per il costo delle fideiussioni dei rimborsi Iva se vorrà chiudere la procedura d’infrazione comunitaria n. 2013/4080. ANC e Confimi Industria vigileranno, ovviamente, anche su questo aspetto.

 Lo spesometro deve tornare annuale

 L’esempio 1 della denuncia formulata da ANC e Confimi Industria, osserva Agnelli, “dimostra come l’Amministrazione finanziaria dovrebbe riportare a naturale scadenza annuale la periodicità dello spesometro”. Non solo gli incroci delle fatture trasmesse dai fornitori non potranno essere incrociate trimestralmente con quelle trasmesse dai loro clienti, ma ciò non potrà funzionare nemmeno con riferimento al medesimo anno; è necessario, pertanto, ricalibrare le ambizioni in una logica di incrocio almeno biennale. Diversamente, si concretizzerà il rischio di fare emergere una quantità talmente smisurata di anomalie (naturalmente assorbite in periodi successivi) la cui gestione paralizzerà l’attività di tutti: Amministrazione finanziaria ma, soprattutto, Professionisti e Contribuenti che sono già eccessivamente oberati di adempimenti. Tanto vale, quindi, ritornare alla periodicità annuale senza ostinarsi, quindi, su un’inutile raccolta trimestrale che comporta eccessivi oneri gestioni ed organizzativi per imprese e professionisti. Siamo di fronte ad un fisco “bulimico” che rischia di far chiudere tutte le micro e piccole imprese. Probabilmente, chiosa Agnelli, “non è solo colpa della crisi se anche le recenti statistiche 2016 sull’osservatorio della partite Iva del MEF, per il secondo anno consecutivo, rilevano una riduzione di oltre dieci punti percentuali nell’apertura delle partite Iva; dato che paradossalmente risulta pure “ammorbidito” dall’apertura di migliaia di micro posizioni individuali da parte di ex lavoratori di imprese fallite o chiuse per effetto della crisi”.

Imprese in semplificata travolte dalle complicazioni

Infine, conclude Cuchel, “la vicenda dell’art. 2 dovrebbe convincere anche i (pochi) sostenitori della nuova contabilità semplificata di cassa delle imprese minori che la riscrittura dal 2017 dell’articolo 66 del TUIR sulla determinazione del reddito dei semplificati è stato, in termini di complicazioni, un errore imperdonabile”. Basti infatti osservare come solo dopo 21 giorni di vita il § 6.5 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 aprile 2017 sia praticamente da buttare giacché la stessa Agenzia (nella persona del proprio direttore) nell’audizione del 4 maggio ha già revocato sé affrettandosi a precisare come con le novità introdotte dal D.L. 50/2017 in materia di detrazione “peraltro, si crea una maggiore coerenza anche con il regime semplificato reddituale improntato al principio di cassa, recentemente introdotto con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ciò in chiave correttiva rispetto ai margini di discrezionalità nell’imputazione dei costi, derivanti dall’adozione del metodo di contabilizzazione previsto dal comma 5 del riformato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973”.  Sfilato qualsiasi margine operativo, quindi, anche a chi (la gran parte per non dire la totalità) aveva valutato di adottare la “via di fuga” semplificatrice basata sulla “presunzione” registrato uguale incassato/pagato. La mancanza potrebbe essere del tutto casuale ma, per valutare l’effettivo appeal del regime di cassa  redditi, sarebbe stato interessante conoscere il numero di quelli che nel 2015 hanno adottato o mantenuto il regime del cash accounting Iva. Il 2015, infatti, era il primo anno in cui i contribuenti potevano revocare le scelte fatte nel 2012. Il dato, però, non è stato diffuso. A differenza di quelle relative ai tre anni precedenti le statistiche sui dati delle dichiarazioni Iva del 2015 rilasciate dal MEF lo scorso 9 maggio non riportano, purtroppo, tale informazione.

Roma, 15 maggio 2017

Ufficio comunicazione ANC

Ufficio stampa Confimi Industria

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO Comunicato ANC-CONFIMI denuncia UE detrazione-Iva

DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA PRESENTATA DA ANC E CONFIMI INDUSTRIA 2017-05-12-denucia-violazione Direttiva2006112CE-art-2-DL-50-2017

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli riguardanti il comunicato stampa congiunto ANC – CONFIMI INDUSTRIA

Ansa Professioni 16.05.2017 – Denuncia Commissione Europea

IlSole24Ore 16.05.2017 – Denuncia Commissione Europea

Italia Oggi 16.05.2017 – Denuncia Commissione Europea

FiscoPiù 16.05.2017 – Denuncia Commissione Europea

 

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