ANC – CONFIMI INDUSTRIA

 Nota congiunta

DETRAZIONE IVA: APERTURA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AI PRINCIPI UE

Totale apprezzamento di ANC-Confimi che in maggio presentarono denuncia alla Commissione

Roma, 18/01/2018

Art. 2 D.L. 50/17 (detrazione). I principi unionali prevalgono su una norma scritta senz’anima. Dopo un lungo silenzio si è sbilanciata, finalmente, anche l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 17/01/2018, e l’ha fatto nel migliore dei modi al momento possibili ossia riconoscendo che il “dies a quo” (termine di decorrenza iniziale) è legato alla doppia condizione sostanziale (esigibilità) e formale (possesso/ricezione fattura) come sostenuto nella denuncia ANC-Confimi presentata lo scorso maggio alla Commissione UE. Fugato altresì qualsiasi possibile dubbio sulla percorribilità della dichiarazione integrativa a favore.

L’interpretazione euro orientata

L’iter della denuncia presso la Commissione UE è iniziato lo scorso agosto con l’assegnazione del funzionario competente e proseguito nei mesi scorsi con l’invio di note aggiuntive mirate a evidenziare il rafforzamento dell’interpretazione giurisprudenziale su cui ora poggia anche l’interpretazione della stessa Agenzia. Come evidenziato nella denuncia e come conferma la nuova circolare, infatti, la detrazione immediata (legata al momento di esigibilità) è di carattere non esclusivo pena l’insorgenza di un conflitto fra il presupposto sostanziale (insorgenza del diritto) e il presupposto formale (possesso della fattura, laddove successivo) richiesti entrambi dalla Direttiva 2006/112/CE (art. 168 e 178) e già oggetto degli insegnamenti della sentenza 29/4/2004 Terra Bauberdarf-Handel, in causa C-152/02. Insegnamenti confermati anche nelle recenti conclusioni dell’Avvocato generale in due cause pendenti in Corte di Giustizia che vedono coinvolte le norme della Repubblica slovacca e del Portogallo (conclusioni del 30/11/2017 in causa C-8/17 e conclusioni del 26/10/2017 in causa C-533/16) secondo le quale il dies a quo (momento iniziale) della detrazione non può, infatti, prescindere dal disporre di una fattura (o nota di addebito/fattura integrativa) indicante l’importo dell’Iva versata a monte. Diversamente, aspetto importante, come osservato dalla stessa Commissione Ue (punto 40 delle conclusioni del 26/10) “se si accogliesse la tesi dell’Amministrazione tributaria slovacca, il soggetto passivo avrebbe diritto alla detrazione anche senza avere versato alcuna somma al fisco slovacco e senza possedere alcuna fattura”.

Considerazione, quella del possesso della fattura, che in passato (C.M.  n. 328/E/1997, punto 3.5.2) aveva peraltro già spinto l’Amministrazione finanziaria nostrana a precisare che “per esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo … l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.”. 

La nuova circolare dell’Agenzia conferma di fatto tale impianto interpretativo ridimensionando notevolmente le criticità prodotte (in particolare per le fatture di fine anno) dalla riduzione del dies ad quem (termine finale) operato con l’articolo 2 del D.L. 50.

Toni distensivi

Come confermano gli esempi della nuova circolare quindi, per una fattura datata 31 dicembre che arriva il 20 gennaio successivo (ma è uguale per quella che arriva il giorno 2), il diritto alla detrazione potrà essere esercitato (previa annotazione) nel corso dell’intero anno di arrivo e al più tardi con la presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il 30 aprile dell’anno successivo all’arrivo della fattura. Viene suggerito, in tal’ultima ipotesi, l’adozione di un apposito registro sezionale ferma restando la possibilità di adottare anche soluzioni gestionali e informatiche diverse che garantiscano i medesimi effetti. Tono apprezzabilmente distensivo anche per quanto riguarda le modalità di verifica della data di arrivo della fattura (punto di spartiacque potenzialmente critico per le fatture di fine anno) di fatto riconducibile alla protocollazione progressiva richiesta dall’articolo 25 laddove la ricezione non risulti da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento. Accorgimento comunque, a nostro giudizio consigliabile, quello di documentare l’arrivo quantomeno per le fatture di fine anno e ferma restando la necessità (che la circolare ricorda ma che non rappresenta una novità) di presidiare i termini dell’autofatturazione denuncia di cui all’articolo 6 comma 8 e comma 9-bis del D.Lgs 471/97. Distensiva, in nome dello Statuto del Contribuente (e visto che la circolare è uscita dopo la scadenza del 16/01/2018), anche la precisazione con cui si fanno salvi i comportamenti di coloro che hanno imputato a dicembre 2017 la detrazione dell’Iva relativa alle fatture arrivate successivamente al 31/12/2017 ed entro il 16/01/2018.

…. CONTINUA  

Leggi il comunicato congiunto integrale Comunicato ANC-CONFIMI 18.01.2018 – Detrazione Iva

RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli riguardanti la nota congiunta ANC-CONFIMI.

Italia Oggi 19.01.2018 – Detrazione Iva

FiscoPiù 19.01.2018 – Detrazione Iva

Eutekne 19.01.2018 – Detrazione Iva

 

 

 

Recommended Posts