COMUNICATO STAMPA ADC-ANC 19.02.2020 – TRACCIABILITA’ PAGAMENTI

ADC – ANC

 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO  

 

OBBLIGO TRACCIABILITÁ PAGAMENTI

LE NUOVE NORME SCOORDINATE PENALIZZANO IL CITTADINO CONTRIBUENTE

Roma, 19 febbraio 2020

Come è noto il Decreto fiscale 124/2019 e la Legge di Bilancio 2020 introducono una serie di provvedimenti atti a limitare l’uso del contante, ma come spesso purtroppo accade, se le norme non sono tra loro coordinate, il rischio è che si finisca solo per penalizzare il cittadino contribuente senza che si riesca, come nel caso specifico, a perseguire l’obiettivo delle nuove disposizioni, ossia contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.

La Legge di Bilancio, all’articolo 1 commi 679 – 680 L. 160/2019 prevede che dal gennaio 2020, affinché le spese sanitarie sostenute per visite specialistiche private siano detraibili in dichiarazione dei redditi, si utilizzino per il pagamento unicamente sistemi tracciabili quali carte prepagate e/o di credito o bancomat, assegni bancari o postali, bonifici bancari o postali, assegni circolari.

Le norme contenute nel Decreto fiscale e  nella legge di Bilancio 2020 prevedono l’obbligo per tutti gli operatori economici di dotarsi di POS solo a partire dal 1° luglio 2020, con applicazione di sanzioni per chi non si adegua.

Appare evidente che questo disallineamento temporale tra l’obbligo del cittadino di pagare solo  con sistemi tracciabili, già entrato in vigore, e l’obbligo per gli operatori economici di dotarsi di POS solo dal prossimo mese di luglio, può mettere il contribuente in una condizione di difficoltà, con il rischio di non poter detrarre fiscalmente la spesa sostenuta, come invece avrebbe diritto a fare.

Attualmente, così come sono state concepite le norme, gli operatori economici hanno facoltà di  rifiutare il pagamento tracciabile e di pretendere il pagamento in contanti. Quando ciò dovesse accadere, la fattura regolarmente emessa per la prestazione viene trasmessa al sistema TS che, a seguito dell’aggiornamento del tracciato di trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate, prevede un nuovo elemento che permette di indicare se per il pagamento sia stato utilizzato uno strumento di pagamento tracciato o sia stato effettuato un pagamento in contanti. Dunque, da parte dell’operatore economico vi è un comportamento regolare, previsto dalla normativa, mentre di converso, il contribuente si ritrova penalizzato non potendo detrarre la spesa sostenuta.

Per i Presidenti ADC Maria Pia Nucera e ANC Marco Cuchel non è pensabile che i cittadini debbano subire le conseguenze di norme incoerenti che non fanno chiarezza nei comportamenti, non contribuiscono a migliorare il funzionamento del sistema fiscale e neppure combattono con efficacia la piaga dell’evasione fiscale.

 ADC- ANC Comunicazione

CS ADC-ANC 19.02.2020_Tracciabilità pagamenti

COMUNICATO STAMPA ADC-ANC 31.01.2020 – MECCANISMI TRANSFRONTALIERI

ADC- ANC

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

MECCANISMI TRANSFRONTALIERI

INTERMEDIARI: DOPO LA SEGNALAZIONE L’ARRUOLAMENTO

Roma, 31 gennaio 2020

La bozza di decreto di attuazione della direttiva 2018/822/UE introduce le norme relative allo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale inerente i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione.

La bozza allo stato attuale presenta diversi profili di evidente contrasto con i principi che regolano lo svolgimento della nostra professione.

La platea dei soggetti obbligati alla segnalazione è ampia, e nelle maglie della disciplina si nascondono insidie che, se non individuate e opportunamente stigmatizzate, possono aprire vere e proprie voragini nel diritto.

Tanto per non cambiare la politica dell’utopistica semplificazione, si aggiungono nuovi obblighi per gli intermediari, i quali in assenza di qualsiasi corrispettivo, una volta adempiuto l’obbligo di segnalazione, hanno pure  l’incombenza  di “presentare all’Agenzia delle Entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni (…) diventate disponibili dopo la comunicazione,” .

L’Agenzia delle Entrate di fatto senza compiere alcun immediato controllo  che, invece, dovrebbe senza indugio scaturire con la segnalazione, nelle more del suo immobilismo arruola d’ufficio il Commercialista, affidandogli il ruolo di “talpa” a tempo indeterminato ed a titolo  gratuito.

Tale presunta normativa di fatto codifica il sospetto perenne fra le imprese ed il professionista.

Inoltre, anche  l’ampia finestra di retroattività di ben sei anni della norma, ancorché limitata a specifiche operazioni,  rappresenta l’ennesima violazione dello Statuto del Contribuente.

All’ombra oscura di questo modo di procedere, sempre in assenza di una effettiva concertazione delle categorie professionali interessate, ancora una volta, assistiamo all’accollo gratuito di responsabilità sui Commercialisti.

Ci rendiamo conto che l’Amministrazione Finanziaria, imponendo oneri e doveri alla categoria, manifestamente dichiara celatamente di non riuscire ad assolvere le proprie funzioni pubblicistiche. Tuttavia, tutto ha un limite.

ADC- ANC Comunicazione

CS ADC-ANC 31.01.2020_Comunicazioni transfrontalieri

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ADC-ANC 28.01.2020

ADC – ANC

 COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

LEGGE DI STABILITÁ 2020 E STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Roma, 28 gennaio  2020

La Legge di Stabilità 2020 si sta rivelando fonte di non pochi dubbi interpretativi.

Gli operatori si stanno interrogando, alla luce dei principi immanenti del sistema tributario, su come poter risolvere alcune questioni per le quali è fondamentale un immediato intervento da parte del Legislatore o, di supplenza, dell’Agenzia delle Entrate.

Il dubbio fondamentale che prevale su tutte le questioni giuridiche è come riuscire ad armonizzare le disposizioni dello Statuto del Contribuente con le novelle sancite dalla Legge di Stabilità 2020.

E’ noto che lo Statuto del Contribuente impone un lasso temporale di 60 giorni per consentire al Contribuente di affrontare i nuovi adempimenti imposti dalle norme tributarie.

Alla luce di questo principio, nonché in ragione dei precedenti interventi dell’Agenzia delle Entrate, ADC e ANC sollecitano un intervento chiarificatore in ordine:

  • ai pagamenti tracciabili delle detrazioni fiscali, consentendo ai contribuenti di continuare a pagare in contanti almeno per i primi 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2020 (ciò anche per consentire agli operatori professionali di adeguare le loro modalità di incasso);
  • al posticipo, in via interpretativa, delle questioni attinenti la reintroduzione dei vincoli per i regimi forfettari inerenti i rapporti di lavoro in corso.

Sul primo punto, è evidente che se la disposizione si considerasse in vigore dal primo di gennaio 2020, ci troveremmo di fronte ad un vulnus ai principi dello Statuto del Contribuente, poiché la tracciabilità dei pagamenti di tali spese è un adempimento del tutto nuovo per i contribuenti.

Sul secondo punto, si ritiene che l’Agenzia delle Entrate tenga conto del suo precedente intervento sul regime forfettario in tema di partecipazioni societarie, consentendo ai contribuenti che nel corso del 2019 hanno beneficiato del regime fiscale previsto dall’art. 1 commi 54 e ss L. 190/2014 di rimuovere le rinvenute cause ostative entro il 2020.

ADC e ANC ritengono che sia indispensabile il buon senso, valore che certamente è immanente e correlato ai principi di affidamento e buona fede codificati dallo Statuto del Contribuente.

ADC- ANC Comunicazione

CS ADC-ANC 28.01.2020_ Legge Stabilità 2020

COMUNICATO STAMPA ANC – CONVEGNO NAZIONALE ROMA 23 GENNAIO 2020

 COMUNICATO STAMPA

CONVEGNO NAZIONALE ANC

ROMA, 23 GENNAIO 2020

                                                                                          

Roma, 22 gennaio 2020

Il Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna ospiterà domani 23 gennaio i lavori del primo convegno nazionale organizzato dall’ANC per il 2020.

L’evento dal titolo “L’impatto delle novità fiscali sul Paese e sulla Professione” è organizzato in collaborazione con l’Associazione territoriale di Roma e può contare sulla presenza di autorevoli esponenti della politica, rappresentanti delle istituzioni e delle professioni.

Molteplici gli argomenti che saranno affrontati: la legge di stabilità 2020, le ultime novità fiscali, il codice della crisi d’impresa, la normativa antiriciclaggio.

“Questo nuovo anno – spiega il Presidente ANC Marco Cuchel – riserva ai professionisti molte novità e di alcune, grazie al contributo qualificato dei relatori presenti, andremo ad approfondire il loro impatto sul lavoro dei professionisti economici e sulla società nel suo complesso.”.

“Sono certo – conclude il Presidente Cuchel – che questo nostro appuntamento di Roma saprà offrire spunti di confronto e momenti di approfondimento di estremo interesse, che mi auguro possano essere condivisi dalla nostra categoria grazie ad un’ampia partecipazione dei colleghi.”.

Il convegno, la cui partecipazione è gratuita, è valido per la formazione professionale degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

ANC – Comunicazione

Comunicato Stampa ANC_Convegno Nazionale Roma 23.01.2020

 

 

 

COMUNICATO ANC-CONFIMI INDUSTRIA 21.01.2020 – DETRAZIONE IVA

ANC – CONFIMI INDUSTRIA

Comunicato congiunto

DETRAZIONE IVA: PRONTA NUOVA DENUNCIA ALLA COMMISSIONE UE
Concediamo a Governo e Parlamento l’epilogo del milleproroghe, ma ci basta un click

Roma, 21/01/2020

Per il terzo anno consecutivo, con l’ultima liquidazione Iva dell’anno, gli operatori si sono dovuti misurare con le conseguenze derivanti da una normativa sulla detrazione particolarmente irrazionale. Normativa che oggi, ad oltre un anno dal debutto della fatturazione elettronica, è altresì del tutto ingiustificabile se non nella iniqua constatazione che con essa, in perfetta aderenza con molte altre misure introdotte dalla manovra 2020, lo Stato continua ad usare le imprese come dei bancomat. Il riferimento è alle disposizioni relative agli articoli 19 e 25 del dPR n.633/72 (come riformulati dal discusso articolo 2 del D.L. n. 50/2017) e dall’ art.1 del dPR n.100/98 (come modificato dall’art. 14 del D.L. n. 119/2018).

La Circolare n.1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha reinterpretato – secondi i canoni comunitari – gli articoli 19 e 25 del DPR n. 632/72, sancendo che la detrazione Iva è esercitabile in presenza di due condizioni: l’imposta sia relativa ad operazioni effettuate (ex art.167 Direttiva 2006/112/CE); le operazioni risultino documentate dal possesso di regolare fattura. Il tutto, al più tardi, con la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i suddetti presupposti.

La Commissione UE (TAXUD C3 D 50007306 del 13 settembre 2018) ha confermato che gli Stati possono “esigere che il diritto a detrazione sia esercitato durante il periodo in cui è sorto” (c.d. principio della detrazione immediata ex art. 179 direttiva), fermo restando che il precedente termine biennale non sarebbe in contrasto con la direttiva (Sentenza Ecotrade, C-95/07 e C-96/07) e che con la riduzione del termine biennale, disposta dal DL n. 50/2017, l’esercizio del diritto a detrazione non dovrebbe essere eccessivamente difficile o oneroso per un contribuente sufficientemente diligente, “purché le modalità di tale esercizio si iscrivano nelle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, come nella fattispecie”.

Rispetto al requisito formale del possesso della fattura, le modifiche introdotte con il D.L. n.119/2018 del dPR n.100/98 hanno sancito la possibilità di retroimputare al mese di effettuazione l’Iva le fatture ricevute in tempo utile e precisamente entro il 15 del mese successivo. Con dette modifiche il legislatore ha tuttavia escluso detta possibilità “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente” ossia per le fatture arrivate nei primi giorni dell’anno successivo.

È chiaro, dunque, che il principio della retro imputazione non contrasta con i principi unionali: a confermarlo anche la comunicazione della Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124 del 13/11/2018) che contiene l’invito a presentare una nuova denuncia laddove, nonostante la modifica introdotta dal DL 119, si dovessero ancora “nutrire dubbi riguardo alla compatibilità del dPR 100/98 con il diritto dell’UE”. Dubbio, come detto, definitivamente rimosso.

Il problema che si pone, semmai è se questo principio possa funzionare solo per 11 mesi su 12 e se sia pertanto lecito, secondo i canoni comunitari, che il legislatore introduca l’eccezione che si abbatte sulle fatture arrivate dal 1 al 15 gennaio dell’anno successivo. Non è possibile che, sulla stessa cosa, le regole funzionino per 11 mesi in un modo e a fine anno (fatture che arrivano a gennaio successivo) in un altro. Non vi sono motivi, se non quelli di voler far cassa giocando sulle differenze temporanee dei flussi ma il principio di neutralità vieta che l’Iva gravi sugli operatori intermedi.
Attenderemo da ultimo la conversione del milleproroghe dopodiché, se non arriveranno soluzioni, non ci rimarrà, nostro malgrado, che tentare con una nuova soluzione sovrannazionale. La nuova denuncia alla Commissione UE è pronta: ci basta un click!

In allegato nota tecnica con esemplificazioni

ANC – Comunicazione
Ufficio Stampa Confimi Industria

Comunicato stampa ANC-CONFIMI 21.01.2020_Detrazione IVA

ANC-CONFIMI_Nota tecnica 21.01.2020_Detrazione IVA

 

COMUNICATO STAMPA ADC-ANC 21.01.2020| AGITAZIONE UFFICI AGENZIA ENTRATE

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

AGITAZIONE UFFICI AGENZIA ENTRATE

Roma, 21 gennaio 2020

Apprendiamo dalla stampa lo stato di agitazione da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, oltre a quelli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previsto per il prossimo 23 gennaio e che sarà messo in atto per denunciare le difficoltà di svolgere adeguatamente il proprio lavoro a seguito della carenza di personale, di una organizzazione obsoleta e del taglio dei fondi per i lavoratori.

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate rivendicano legittimamente il diritto di lavorare in condizioni  adeguate e di non dover compromettere la qualità dei servizi forniti ai cittadini e la stessa attività di recupero dell’evasione.

I commercialisti – sostengono i presidenti delle Associazioni ADC e ANC, Maria Pia Nucera e Marco Cuchel – da sempre rivendicano il diritto di essere messi nella condizione di assistere in modo adeguato cittadini e imprese nel loro rapporto con il fisco,  e pertanto possono ben comprendere le motivazioni della protesta dell’Agenzia delle Entrate, anche se c’è da augurarsi che questa non ottenga la stessa risposta che i commercialisti hanno ricevuto dalle Istituzioni dopo aver aderito allo sciopero della categoria.”.

Una risposta mancata, fatta unicamente di silenzi.

I Presidenti ADC e ANC ricordano, infatti, come sia stato chiesto più volte alle Istituzioni il riconoscimento della rimessione in termini per i commercialisti che hanno partecipato allo sciopero, una richiesta che ad oggi non è stata accolta e questo silenzio, di fatto, ha leso e negato l’esercizio del diritto all’astensione collettiva, un diritto riconosciuto e garantito dalla nostra costituzione.

“Ci auguriamo – concludono i Presidenti ADC e ANC – che alla protesta dei lavoratori dell’Agenzia delle Entrate siano date dalle Istituzioni le opportune e doverose risposte. Ugualmente, ci aspettiamo che quelle stesse Istituzioni riconoscano la rimessione in termini per i commercialisti  che hanno aderito allo sciopero della categoria e che, avendolo fatto nel rigoroso rispetto delle procedure e di tutte le condizioni previste, non possono continuare ingiustamente a subirne le conseguenze.”.

 ADC- ANC Comunicazione

CS ADC-ANC 21.01.2020_ Agitazione uffici Agenzia Entrate

COMUNICATO STAMPA ADC-ANC 13.01.2020 – SCONTRINO TELEMATICO

ADC -ANC

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

SCONTRINO TELEMATICO: SPOT CLAMOROSAMENTE ERRATO E PERICOLOSAMENTE FUORVIANTE

 

Roma, 13 gennaio 2020

In questi giorni, lo spot pubblicitario dell’Agenzia delle Entrate, con cui si annuncia l’introduzione dal primo gennaio 2020 dello Scontrino Elettronico, riporta notizie confuse, tendenziose e che si prestano ad interpretazioni sbagliate.

L’incredibile affermazione secondo la quale lo Scontrino Elettronico renderebbe  la gestione della contabilità completamente automatica è una fake news.

L’affermazione cancella con un colpo di spugna l’importanza della tenuta delle contabilità e non tiene in corretta considerazione la dimensione organizzativa e funzionale necessaria alla gestione della stessa.  La contabilità non si esaurisce certo nella produzione dello scontrino fiscale.

Chi ha ideato il messaggio pubblicitario è evidente che non sa di cosa parla e, nel tentativo di sintetizzare, svilisce l’importanza delle attività dirette ed indirette a cui l’esercente è tenuto e per l’espletamento delle quali si avvale del Commercialista, figura-perno nei rapporti economici tra il Cittadino e lo Stato, che assicura il corretto svolgimento di tutti gli obblighi fiscali e tributari, oltre che civilistici.

Stupisce che una comunicazione istituzionale non si curi di verificare non solo la veridicità delle informazioni che veicola, ma trascuri anche l’impatto di tali comunicazioni sulla società e sulle persone alle quali ci si sta rivolgendo, sacrificando la realtà dei fatti in favore di uno slogan penosamente sbrigativo.

Il “vecchio scontrino fiscale” è stato sostituito dall’obbligo di stampa del Documento Commerciale di vendita o di prestazione. Tuttavia, dal punto di vista tributario, lo Scontrino Elettronico non mette in soffitta la stampa del dettaglio dell’operazione, per cui rimane vivo il brocardo del tamquam non esset.

Sotto il profilo economico, al costo iniziale non irrisorio della carta chimica del “documento commerciale” si aggiunge, per gli operatori, l’onere di inviare telematicamente il dato giornaliero dell’insieme degli incassi utilizzando (con tutte le spese del caso) una rete di connessione al web (in un Paese nel quale vi sono ancora territori isolati che scontano un pesante divario digitale) oltre a quello di dotarsi di un Registratore Telematico.

Legalmente, quindi, lo Scontrino Elettronico non rappresenta un passo verso la semplificazione del sistema tributario.

L’invio Telematico dei Corrispettivi Giornalieri incrementa la complessità degli adempimenti del sistema tributario italiano e soprattutto, non esclude l’intervento delle attività umane o “automatizza” la tenuta e l’obbligatorietà delle scritture contabili tenute sia ai fini civilistici che fiscali.

Per chiarezza: l’evasione fiscale deve essere combattuta su tutti i fronti ma con i mezzi opportuni. Ad avviso dei Commercialisti si è per l’ennesima volta persa l’occasione per consolidare il rapporto di fiducia fra contribuenti e Stato, ad oggi irrealizzato e quanto mai lontano, a causa del continuo inserimento di adempimenti fiscali.

Onde evitare la diffusione di messaggi mediatici inesatti, che possono come in questo caso creare inutili incomprensioni anche fra i contribuenti e i loro Commercialisti siamo, come sempre, pronti a collaborare affinché la comunicazione sulle misure fiscali sia realmente funzionale alla sua corretta divulgazione.

ADC- ANC Comunicazione

CS ADC-ANC 13.01.2020_ Scontrino Telematico