COMUNICATO STAMPA
IVA IN MATERIA DI FATTURAZIONE
DAL 1 GENNAIO 2013 LA NUOVA DISCIPLINA, MA NON C’E CHIAREZZA
Roma, 2 gennaio 2013
Il D.L. 11 dicembre 2012 n. 216, che recepisce la direttiva 2010/45/UE, ha modificato, tra l’altro, la disciplina IVA in materia di fatturazione delle operazioni con decorrenza 1° gennaio 2013 (articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972).
Tra le modifiche intervenute nell’articolo 21 del DPR 633/72, che comunque saranno oggetto di ulteriore approfondimento da parte dell’Associazione Nazionale Commercialisti, vi è quella che prevede che la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) debba evidenziare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Con riferimento a questo preciso aspetto della nuova disciplina, l’Associazione Nazionale Commercialisti ritiene opportuno ed urgente richiamare l’attenzione sul fatto che, ad oggi, non è assolutamente chiaro cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi univocamente la fattura.
Conseguentemente a questa incertezza, l’ANC ritiene assolutamente auspicabile uno specifico e tempestivo chiarimento ministeriale.
In ogni caso, preso atto dell’assenza, ad oggi, di un intervento chiarificatore da parte ministeriale, l’ANC, in considerazione dell’importanza di offrire ai colleghi indicazioni concrete sotto il profilo operativo, ritiene che per ottemperare al precetto normativo e numerare, quindi, progressivamente in modo univoco la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) possano essere adottate, alternativamente, due diverse modalità di numerazione.
La prima consiste nell’adozione di una numerazione progressiva per tutte le fatture senza il successivo azzeramento previsto alla fine di ciascun anno solare. In tal caso, per la prima fattura emessa nel 2013 la numerazione seguirà quella dell’ultima emessa nel 2012.
La seconda modalità prevede l’adozione di una numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno solare, individuando univocamente la fattura con l’anno di emissione della stessa. In tal caso, la numerazione della prima fattura emessa nel 2013 sarà 1/2013 e così a seguire per tutte le ulteriori fatture emesse.
Per coloro che adottano, invece, una numerazione delle fatture con distinte serie di numerazione, con conseguente adozione di specifici registri sezionali, dovranno essere osservate le predette modalità di numerazione per ogni serie di numerazione.
E’ importante verificare sempre che i numeri progressivi, così come sopra attribuiti (numerazione progressiva oppure numerazione con indicazione dell’anno n. 1/2013, n. 2/2013, ecc.) siano trascritti nel registro delle fatture (nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del DPR 26/10/1972, n. 633), specularmente a quanto riportato sul documento. L’articolo 23 del DPR 633/72, infatti, prevede espressamente che siano indicati nel registro, per ciascuna fattura, “il numero progressivo e la data di emissione di essa, …omissis…”.
Rispetto a quest’ultimo punto, l’ANC intende richiamare l’attenzione sull’opportunità da parte delle software house di assicurare l’aggiornamento dei programmi professionali di contabilità, al fine di permettere la corretta registrazione dei documenti secondo la modalità di numerazione adottata.