COMUNICATO STAMPA

Riforma dell’ordinamento dei commercialisti

Schema di raccordo e valutazione politico-istituzionale

Roma, 12 settembre 2025

Com’è noto, in data di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge delega per la riforma dell’ordinamento della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

Rispetto al testo esaminato e respinto il 4 settembre, quello approvato contiene modifiche significative, frutto di un intenso confronto e di una forte azione critica e propositiva da parte di ANC, di numerosi Ordini territoriali e della Cassa Ragionieri (CNPR).

Negli spazi pubblici e su diverse testate specializzate la giornata di ieri (11 settembre) è stata raccontata come una “vittoria del solo presidente nazionale”, relegando a ruoli marginali e di supposta minoranza dissenziente quanti avevano espresso perplessità.

ANC respinge con fermezza queste narrazioni poiché questa lettura non corrisponde alla realtà: le modifiche decisive del testo sono state rese possibili proprio grazie all’intervento delle componenti critiche che hanno chiesto e ottenuto di correggere ingiustificabili squilibri divisivi e rischi presenti nella bozza iniziale, sempre nell’ottica dell’unità della intera Categoria.

Riteniamo possa essere utile, con una prima analisi compiuta sul testo pervenuto successivamente all’approvazione, evidenziare le modifiche apportate nella legge delega della riforma dell’ordinamento con uno schema di raccordo tra la versione proposta al CDM il 4 settembre e quella approvata in data di ieri.

Ambito / articolo Versione 4 settembre respinta in CDM Versione 11 settembre approvata in CDM
Art. 1, comma 2 – Concerti ministeriali Prevedeva solo il concerto con il Ministro dell’università e ricerca; CN sentito. Aggiunto il concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per le disposizioni con impatto previdenziale.
Art. 2, comma 1 lett. a) – competenze Richiamo alle competenze di altre professioni regolamentate. Richiamo alle competenze di altre professioni anche non organizzate ex L. 4/2013.
Art. 2, lett. p) – Specializzazioni Riguardava solo gli iscritti alla Sezione A. Estesa anche agli iscritti della Sezione B.
Art. 2, lett. q) – Tirocinio Limitato alla Sezione A, con possibilità di svolgimento durante la laurea magistrale. Esteso anche alla Sezione B, consentendo il tirocinio interamente durante i rispettivi corsi di laurea (triennale e magistrale).
Art. 2, nuova lett. s) – Sistema elettorale Assente

 

Nuova clausola: la nuova disciplina elettorale si applicherà solo dopo la scadenza della consiliatura in corso, escludendo qualunque proroga delle elezioni imminenti.
Art. 3 – Disposizioni finanziarie Conteneva un comma 2 che prevedeva eventuali decreti successivi per copertura di nuovi oneri. Comma 2 eliminato: confermata la neutralità finanziaria senza nuovi oneri.
Art. 2, altre lettere Tutte presenti Confermate senza modifiche sostanziali, salvo ritocchi formali di coordinamento e chiarezza.

Le modifiche sulle quali abbiamo concentrato la nostra azione di interlocuzione con il Governo, in coerenza di quanto da molti mesi sosteniamo, sono state integralmente e favorevolmente accolte.

L’art. 2 lett. p), q) e l’inserimento della lettera s) non sono meri aggiustamenti tecnici, ma rispondono a precise richieste avanzate da ANC durante la pausa di riflessione tra il 4 e l’11 settembre, tese a:

  • tutela della sostenibilità previdenziale (CNPR);
  • garanzia della parità di dignità e opportunità tra le sezioni A e B;
  • esclusione di qualsiasi proroga delle elezioni già fissate.

Abbiamo anche rilevato, solo all’esito della lettura del testo approvato, dell’opportuno coinvolgimento del Ministero del Lavoro per le ricadute previdenziali.

L’ANC tiene dunque a precisare come proprio l’intervento delle parti critiche ha impedito che in Consiglio dei Ministri si compiesse un passo contrario all’interesse complessivo della categoria. Senza queste azioni:

  • la sezione B sarebbe rimasta penalizzata su tirocinio e specializzazioni;
  • la nuova disciplina elettorale avrebbe potuto essere applicata immediatamente, con effetti distorsivi sulle elezioni imminenti e con la previsione di uno slittamento delle elezioni del nuovo Consiglio Nazionale ;
  • le questioni previdenziali sarebbero rimaste prive del necessario presidio ministeriale.

Non può dunque essere accettata la narrazione che dipinge aspramente chi ha espresso rilievi o che ha etichettato come “perdente” quella che da mesi, con pervicacia, il Consiglio Nazionale insiste a definire una minoranza del dissenso.

È invece la voce di chi ostinatamente chiede che si riapra un dialogo interno per il bene di tutti i 122.000 iscritti all’Albo e non solo di una parte di essi.

La correzione della rotta, operata in seno al Consiglio dei Ministri, deve essere accolta con tutta la sua forza come stimolo a riaprire un confronto plurale e critico che il CN non ha sin qui perseguito.

È doveroso, infatti, ricordare che, di fronte alle osservazioni formulate dalla Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri, il presidente del CN ha inizialmente scelto di respingerle senza un reale esame nel merito, proseguendo su una linea comunicativa che ha spesso fomentato e alimentato contrapposizioni interne.

Questo modus operandi è stato ed è tuttora da noi censurato, perché allontana la categoria dall’obiettivo di una riforma condivisa e a beneficio di tutti i Colleghi.

L’ANC ribadisce che il risultato politico di questi giorni è l’avere riaperto spazi di dialogo e di controllo dei presidi a tutela di tutte le componenti della professione, e lo ascrive ad una intensa opera di mediazione di quelle componenti interne alla categoria che non hanno trovato ascolto in seno al CN durante questa consiliatura nonché alla sensibilità mostrata dal Governo.

La legge delega passa ora al Parlamento per il prosieguo del suo iter, e ANC continuerà a vigilare fattivamente, proponendo miglioramenti e garantendo che i principi di trasparenza, equilibrio e partecipazione guidino l’intero processo.

ANC Comunicazione

CS_12.09.2025 Riforma Ordinamento

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