ANC – CONFIMI INDUSTRIA
Nota congiunta
FATTURAZIONE ELETTRONICA DIFFERITA (A RETRODAZIONE CONSIGLIATA)
E GESTIONE DEL REVERSE CHARGE INTERNO
Roma, 18/07/2019. Con la circolare n. 14 del 17/6/2019 dell’Agenzia delle Entrate gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo per l’ufficializzazione della possibilità di poter continuare, anche dal 1/7/2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche con data retro imputata. Qualche imbarazzo è stato avvertito in merito all’esemplificazione in cui la circolare (§ 3.1), pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo “data” va eseguita riportando quella dell’ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). A tal riguardo ci sentiamo di osservare che si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni. Come spiegato anche in altro punto della circolare (§ 3.2) la nuova gestione della “data di emissione” richiede, infatti, una lettura coerente del nuovo impianto tecnico normativo in cui l’AdE ha (opportunamente) scelto di non introdurre nuovi campi al fine di gestire la possibile dicotomia (situazione diffusissima) fra data della (o delle) operazione e data di emissione (intesa come trasmissione) della fattura elettronica. L’impostazione che si può desumere dall’analisi del nuovo impianto è molto semplice: il campo data 2.1.1.3 assume il compito di individuare il momento di effettuazione dell’operazione (più genericamente potremmo parlare di “competenza” Iva) mentre di tener traccia della data di vera e propria emissione (rectius trasmissione), e quindi anche del termine ultimo oltre il quale la fattura sarebbe tardiva/omessa, se ne occupa (nell’interesse di tutti) il Sistema di Interscambio (SdI); tutto ciò senza travolgere l’operatività quotidiana nemmeno ai fini dell’annotazione nel registro vendite (si vedano le esemplificazioni nella nota che segue). In sostanza, fermo restando il rispetto[1] delle tempistiche di emissione (trasmissione) previste dall’articolo 21 comma 4 del d.P.R. n. 633/72, dall’analisi complessiva emerge che nulla osta, laddove sia ritenuto più agevole, alla possibilità di indicare nel campo data 2.1.1.3 una data anche diversa da quella di effettuazione dell’operazione o dell’ultimo d.d.t. (purché compresa fra il giorno di effettuazione ed il termine ultimo di emissione) e a condizione che le informazioni sul giorno di effettuazione (o il riporto degli estremi dei d.d.t. o equipollenti) siano comunque fornite nella fattura (ad esempio nella parte descrittiva o nella causale) ai fini del puntuale rispetto della nuova lettera g-bis del comma 2 dell’articolo 21 che è in vigore dal 1/7/2019.
Via libera quindi alla retrodatazione nel (precedente) mese di effettuazione (inteso secondo le regole Iva) che non solo è possibile ma, a giudizio di ANC e Confimi, è raccomandabile per evitare disallineamenti fra i dati correttamente gestiti dai contribuenti ai fini delle “Li.Pe.” e quelli che potrebbero diversamente essere interpretati dall’AdE se la fattura venisse datata (pur in perfetto rispetto dei termini e del dettato normativo) nei primi giorni del mese successivo[2]. Tale retrodatazione non va comunque operata laddove per l’operazione siano previsti termini speciali di emissione accompagnati anche dallo slittamento dell’esigibilità della relativa imposta (si pensi, ad esempio, alla fattura triangolare “super differita” oppure alle fatture emesse dalla sede centrale per le operazioni effettuate dalle filiali).
Chiarimenti si ritiene siano invece necessari (la circolare 14 non ha affrontato questo tema) per il funzionamento del principio dell’effetto sostitutivo della fattura in regime di Registratori Telematici; salvo eccezioni il nuovo regime, com’è noto, è obbligatorio dal 1/7/2019 per commercianti ed assimilati con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000 e lo diverrà dal 1/1/2020 per i rimanenti.
Fra i vari temi affrontati nella circolare 14 in senso distensivo ci pare possano essere interpretate anche le precisazioni relative alla casistica del reverse charge interno da cui pare trovare implicita conferma la possibilità di continuare con una gestione anche alla “vecchia maniera” ossia senza che il cessionario/committente debba necessariamente trasmettere i dati dell’integrazione al SdI (in tal senso si è espressa lo scorso 28 giugno anche Assosoftware di cui si condividono le osservazioni).
Segue nota interpretativa dettagliata.
[1] Tanto in fatturazione differita, quanto (come vedremo con le esemplificazioni) in fatturazione immediata.
[2] Si vedano gli esempi n. 993 e n. 1002 in Tavola 1.
Comunicato ANC-CONFIMI 18.07.219_data-fattura-e-circolare-14AdE-interpretazioni
RASSEGNA STAMPA – Alcuni articoli riguardanti la nota diffusa dalle due Associazioni.