Nuovo codice deontologico – Partecipa alla consultazione pubblica

Nuovo codice deontologico

Partecipa alla consultazione pubblica

Care Colleghe, Cari Colleghi,

il Consiglio Nazionale ha posto in pubblica consultazione (QUI DISPONIBILE) la proposta di nuovo Codice deontologico, al fine di acquisire eventuali osservazioni degli iscritti, dei Consigli degli Ordini e dei Consigli di disciplina, prima di procedere alla sua definitiva approvazione.

Come Anc riteniamo fondamentale il coinvolgimento degli iscritti e  l’utilizzo degli strumenti di democrazia partecipativa. Vi invitiamo pertanto a prendere visione di tale documento e a far pervenire le vostre osservazioni, oltre che tramite canali indicati nella pagina istituzionale, anche al nostro indirizzo segreteria@ancnazionale.it  entro il 6 marzo 2024, poiché ANC intende, in ossequio al proprio mandato statutario, essere  presente e attenta rispetto a tutti i processi che vanno a normare la nostra vita professionale.

Pur nella consapevolezza di quanto sia difficile distogliere la nostra attenzione dall’attività dello studio, siamo certi che non mancherete di dedicare del tempo all’occasione di poter dare un contributo alla riforma del nostro codice di comportamento.

Un cordiale saluto. 

Marco Cuchel

Presidente ANC

 

News ANC_Nuovo codice deontologico

 

 

 

CS ANC 23.02.2024 – BOLLINO BLU SUI CREDITI RICERCA & SVILUPPO: IN ARRIVO UN NUOVO ALBO (DI FATTO INACCESSIBILE)

COMUNICATO STAMPA

 BOLLINO BLU SUI CREDITI RICERCA & SVILUPPO: IN ARRIVO UN NUOVO ALBO (DI FATTO INACCESSIBILE)

Roma, 23 febbraio 2024

“Il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato lo scorso 21 febbraio, che dà il via all’attuazione del Dpcm del 15 settembre 2023 (Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione) è un altro tassello che si aggiunge alla desolante scena di disgregazione delle competenze professionali dei commercialisti”. Queste le parole del presidente ANC , Marco Cuchel, a commento delle norme contenute nel provvedimento che stabilisce i requisiti necessari per accedere all’albo dei certificatori dei crediti R&S.

La categoria assiste impotente alla creazione di un nuovo elenco (il terzo da pochi mesi a questa parte), che si va ad aggiungere ad una lunga lista di albi al cui interno sono annoverate competenze di cui i commercialisti sono in possesso per legge” prosegue Cuchel. “In questo caso, siamo di fronte al paradosso per il quale, pur avendo la professionalità necessaria allo svolgimento della funzione di certificatori dei crediti in parola, di fatto sarà praticamente impossibile per la stragrande maggioranza di noi accedere all’albo, visto che si richiedono ben quindici progetti portati a compimento negli ultimi tre anni. Ciò in concorrenza con le imprese di consulenza, le università e i poli tecnologici i quali, considerata l’indiscussa differenza strutturale con gli studi professionali (la cui stragrande maggioranza è costituita da realtà individuali), sono poste in un ingiusto e sproporzionato vantaggio. Per non menzionare l’ulteriore gabella di 252 euro dovuta per l’iscrizione”.

ANC aveva evidenziato, sin da subito, lo scorso anno, presso le sedi competenti l’ostacolo insormontabile dei quindici progetti, così come aveva già posto, nel 2022, la problematica derivante dall’ingiusta esclusione dal rilascio di attestazione per la formazione 4.0 dei colleghi revisori legali iscritti registro ma inattivi da tre anni.

“Ci troviamo ad oggi in una situazione nella quale nulla è stato fatto in proposito, a ulteriore dimostrazione della scarsa rilevanza che ha la categoria, rispetto ai decisori politici. Come associazione ci troviamo a presidiare continuamente, e in quasi totale solitudine, ambiti in cui è sistematico assistere alla progressiva erosione dei nostri spazi di attività professionale e di riconoscimento sociale. Ci chiediamo se, come categoria, in tutte le sue articolazioni ed emanazioni, abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il possibile affinché questo desolante processo di spoliazione abbia un freno”

ANC Comunicazione

CS_23.02.2024_Certificatori R&S

 

CS ANC 20.02.2024 – RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: DA OPPORTUNITÀ A PERCORSO A OSTACOLI PER I COMMERCIALISTI

COMUNICATO STAMPA

 RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: DA OPPORTUNITÀ A PERCORSO A OSTACOLI PER I COMMERCIALISTI

Roma, 20 febbraio 2024

Lo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità, ora in consultazione pubblica sul sito del MEF, stabilisce, tra le altre cose, i requisiti necessari per la relativa attività di attestazione di conformità. I soggetti incaricati dalle imprese potranno essere (se lo schema non subirà variazioni) un revisore legale o un’impresa di revisione contabile. Saranno quindi esclusi da questa funzione i commercialisti che sono iscritti all’Albo, ma non al Registro dei revisori legali. Inoltre, lo schema di decreto prevede per gli incaricati alla rendicontazione l’obbligo di abilitazione, attraverso un esame scritto e orale, un tirocinio di otto mesi da svolgersi presso un revisore legale o una società di revisione che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità, il conseguimento di 25 crediti formativi e l’essere soggetti a controllo di qualità almeno ogni sei anni.

“Assistiamo, ancora una volta” dichiara il Presidente Marco Cuchel “alla costruzione di nuovi limiti e nuovi ostacoli allo svolgimento della nostra professione.  Non vediamo per quale motivo i colleghi che fino a questo momento, essendo revisori, avevano tutti i requisiti per redigere l’informativa non finanziaria, si troveranno improvvisamente privi di quelle prerogative professionali che la Legge attribuisce loro. Si va verso la paradossale situazione per la quale, per svolgere quanto il nostro ordinamento già prevede e su cui avrebbero tutte le competenze necessarie, i colleghi si debbano abilitare e andare a comporre un ennesimo elenco, che si va ad aggiungere ai numerosi già esistenti per attività che già sono noverate nel patrimonio professionale dei commercialisti”.

Resta inoltre da chiarire, relativamente al previsto tirocinio, dove questo potrà essere svolto nella prima tornata di abilitazioni, giacché la norma prevede che il dominus sia un soggetto già abilitato alla revisione della sostenibilità”.

“ANC” conclude il presidente “presenterà al Mef tutte le osservazioni e le proposte di modifica affinché il testo venga rivisto e siano eliminate quelle che non fatichiamo a definire discriminazioni nei confronti dei colleghi. Auspichiamo di sentire anche altre voci che si levino assieme alla nostra. A questo proposito, vale la pena ricordare il convegno nazionale “Il valore della sostenibilità” che il nostro Consiglio Nazionale ha organizzato, proprio su questo tema, a Bologna nell’ottobre del 2022. In quella occasione si è parlato di una grande opportunità per tutti i 120.000 iscritti. Ci attendiamo, pertanto, che a quanto prefigurato allora dai nostri vertici istituzionali segua una concreta azione affinché nessuno dei nostri colleghi rimanga escluso”.

Nell’eventualità in cui lo schema non subisse le modifiche per cui ci batteremo, come faremo a spiegare ai nostri 120.000 colleghi che un altro segmento delle loro legittime prerogative è stato scippato via?

ANC Comunicazione

CS 20.02.2024_Attestazione_CRSD

 

Comunicato congiunto ANC – CONFIMI INDUSTRIA 20.02.2024

ANC – CONFIMI INDUSTRIA

 Nota stampa congiunta

TERMINI VERSAMENO SALDO IVA 2023 DA CHIARIRE E SUGGERIMENTI PER UNA COMPLIANCE PIU’ EFFICACE NELLA GESTIONE DEGLI ACQUISTI DA NON RESIDENTI

Le osservazioni e le richieste inviate al Viceministro Leo

 

Roma, 20 febbraio 2024. Si avvicina la scadenza per il versamento del saldo Iva 2023 e gli operatori necessitano di comprendere se i soggetti in area da concordato preventivo biennale (soggetti ISA comunque con ricavi/compensi non superiori a € 5.164.000) potranno effettivamente confidare sul differimento a fine luglio, “senza maggiorazioni”, del versamento ordinariamente in scadenza il prossimo 18 marzo.

Questa la richiesta di chiarimento presentata al Viceministro Maurizio Leo da ANC e Confimi Industria a fronte dei dubbi che stanno emergendo fra gli operatori – in piena campagna a chiusura della dichiarazione Iva annuale – considerato il differimento (letteralmente) previsto dall’articolo 37 dello schema di decreto legislativo sul concordato preventivo biennale (AG 105/2023); differimento che, a differenza dei versamenti per redditi e Irap, appare una generosa “stranezza” poco giustificabile per l’Iva (che non è interessata dal concordato), tanto più se si considera l’annunciato slittamento al 15 ottobre dei termini per l’adesione.

Senza nulla togliere alle semplificazioni già ufficializzate con il D.Lgs 1/2024, sono state portate all’attenzione del Viceministro una serie richieste mirate a valutare possibili accorgimenti in grado di eliminare alcuni paradossi e mettere a terra ulteriori semplificazioni avvertibili dalla massa degli operatori, tanto negli studi, quanto nelle aziende.

Le nostre proposte, sottolinea Marco Cuchel, “non intendono osteggiare l’azione dell’Amministrazione finanziaria ma, con spirito costruttivo, mirano ad individuare tempistiche operativamente gestibili in grado di aumentare la compliance complessiva, nell’interesse del sistema Paese”.

E di rendere quantomeno gestibili gli adempimenti fiscali domestici c’è estremo bisogno, fa eco Flavio Lorenzin, Vicepresidente di Confimi Industria con delega alla semplificazione e ai rapporti con la PA che aggiunge “è noto a tutti quale sia stato l’appesantimento del processo con cui il fisco ha continuamente aggiunto adempimenti negli ultimi 15 anni e tutto ciò risulta costantemente aggravato da nuove incombenze di origine unionale – anche estranee alla materia fiscale – che, ancorché formalmente rivolte alle imprese più strutturate, finiscono comunque per trascinare, in quanto fornitori dei grandi, anche i più piccoli” (bilanci ESG, wistleblowing, normativa CBAM, adeguati assetti organizzativi, conferma annuale del titolare effettivo, ecc.).

Le principali proposte.

  • Introdurre un termine quantomeno trimestrale (anche con maggiorazione dell’1%) per il versamento dell’Iva sugli acquisti in reverse charge di forfetari e minimi e rendere così gestibile l’adempimento.
  • Incentivare l’invio dei flussi TD17, TD18 e TD19 precisando che eventuali ritardi rappresentano violazioni meramente formali, in mancanza di accessi, ispezioni o verifiche, se effettuati entro il termine utile per garantire la tempestiva acquisizione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate per la gestione delle precompilate Iva (fine mese successivo al trimestre di riferimento) e fermo restando il tempestivo concorso alla liquidazione di riferimento.
  • Eliminare le sanzioni (€ 250-10.000) in capo al cessionario residente nel caso di trasmissione del TD28 (e abilitare l’uso dell’IdFiscale con codice ISO IT del fornitore) per segnalare l’irrituale addebito dell’Iva da parte del fornitore non residente (diverso da San Marino) identificato o con rappresentante fiscale; diversamente, il cessionario, cosciente del rischio di poter subire paradossali sanzioni per violazioni non proprie, preferirà applicare il reverse charge (come prevede l’articolo 17 comma 2 del dPR 633/2) e comunicare pertanto l’acquisto con il TD19 (l’Agenzia perderà così l’occasione di vedersi confezionare la lista precisa dei non residenti che, nel B2B, fatturano erroneamente con l’addebito dell’Iva).
  • Soglia (elevata a € 100 con l’art. 9 del D.Lgs 1/2024) che determina lo slittamento con quella del periodo successivo del versamento dell’Iva periodica (e delle ritenute di lavoro autonomo e provvigioni). Opportuno chiarire che si tratta di una facoltà e non di un obbligo, anche per evitare incomprensioni che potrebbero generare paradossali lettere di compliance.
  • Eliminare (art. 3 DM 55/2022) l’obbligo di conferma annuale dell’invarianza del titolare effettivo (già un paradosso nei termini) o, quantomeno, chiarire che detta conferma può avvenire entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio a prescindere dal rispetto dei 12 mesi rispetto dalla comunicazione precedente.

 ANC Comunicazione

Ufficio stampa Confimi Industria

 In allegato le osservazioni e proposte inviate al Viceministro Leo.

2024-02-20_ANC-Confimi Comunicato Congiunto

2024-02-ANC-Confimi-allegato-proposte

 

CS ANC 16.02.2024 – IL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NON FUNZIONA, RALLENTAMENTI E BLOCCHI, TANTE LE DIFFICOLTÀ PER CONTRIBUENTI E INTERMEDIARI

COMUNICATO STAMPA

IL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NON FUNZIONA

RALLENTAMENTI E BLOCCHI, TANTE LE DIFFICOLTÀ PER CONTRIBUENTI E INTERMEDIARI

Roma, 16 febbraio 2024

È almeno da mercoledì 14 febbraio che si registrano problemi nel funzionamento del portale dell’Agenzia delle Entrate, le tante segnalazioni che arrivano all’Associazione Nazionale Commercialisti da parte di professionisti lamentano difficoltà nell’accesso a molti dei servizi online, pesanti rallentamenti e continui blocchi, che di fatto rendono estremamente complicato riuscire a portare a termine le operazioni da parte degli utenti.

“Questi disservizi – sottolinea Marco Cuchel Presidente dell’ANC – si verificano, come se non bastasse, proprio in prossimità sia delle scadenze ordinarie di pagamento, sia della presentazione della dichiarazione iva a cui sono tenuti i contribuenti entro fine mese (eliminando così l’invio   della liquidazione periodica del IV trimestre), per loro gli intermediari sono impossibilitati ad accedere ai cassetti fiscali e se riescono a farlo è solo dopo svariati ed estenuanti tentativi sul portale”.

Su questo ennesimo disservizio nessuna nota da parte dell’Agenzia delle Entrate e neppure da parte della società Sogei “è come se” spiega il Presidente Cuchel “il problema per loro non esistesse così come le segnalazioni che da ogni parte d’Italia la nostra Associazione continua a ricevere”.

“Purtroppo” prosegue Cuchel “quello che accade in questi giorni è solo l’ultimo episodio di una lunga serie e non vogliamo credere che Agenzia delle Entrate e Sogei possano ritenere normale, e quindi tollerabile, una situazione che evidentemente normale non può essere se è fonte di disagi per contribuenti e professionisti.

Se digitalizzazione, intelligenza artificiale, interconnessione telematica di banche dati devono rappresentare veramente il futuro e non essere solo parole vuote, allora i disservizi di questi giorni non possono essere ignorati e neppure minimizzati, pertanto ANC ritiene doveroso che Agenzia delle Entrate e Sogei si attivino rapidamente per ripristinare la piena operatività del sistema.   

 ANC Comunicazione

CS 16.02.2024_Sito Agenzia Entrate

 

CS ANC 08.02.2024 – Nuova sentenza in favore delle riserve. Bene, ma ora è urgente l’intervento del Legislatore

Comunicato stampa

 Nuova sentenza in favore delle riserve. Bene, ma ora è urgente l’intervento del Legislatore

Roma, 8 febbraio 2024

Nella sentenza della Corte di Cassazione di ieri 7 febbraio 2024 n. 3495, il Giudice di legittimità ribadisce che le attività di tenuta della contabilità, di elaborazione delle dichiarazioni fiscali e delle buste paga sono esercizi riservati alle professioni ordinistiche.

“Questa nuova sentenza” dichiara il Presidente ANC Marco Cuchel “si va ad aggiungere ad una già folta giurisprudenza, civile e penale, che arriva anche a pronunciamenti della Cassazione a Sezioni Unite, che in questi anni ha dato ragione a quanto l’ANC va ribadendo in tutte le sedi istituzionali interessate, e cioè che le attività elencate nel Decreto 139/2005 sono attività, sebbene non esclusive, riservate agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. Questa riserva senza esclusiva ha generato una sovrapposizione di attività svolte da soggetti non appartenenti all’ordine, i quali operano in un perimetro di carenza normativa che puntualmente viene evidenziato nei vari giudizi.

La Legge 4/2013 non ha aiutato a fare chiarezza, poiché, nata con l’intento di fare ordine tra alcune attività del lavoro autonomo emergenti e non disciplinate in ordini, è stata da taluni travisata e strumentalmente interpretata come legge che potesse regolare anche attività  sovrapponibili con quelle esercitate dagli iscritti agli ordini. L’Associazione Nazionale Commercialisti, oramai da almeno quindici anni, porta avanti interlocuzioni a tutti i livelli istituzionali, Parlamento e i diversi Governi che si sono succeduti, finalizzate ad accendere un faro su quello che rischia di essere il più grande malinteso sulle attività professionali ordinistiche e non ordinistiche”.

Un intervento del Legislatore, a questo punto” prosegue Cuchel, “si delinea come estremamente urgente. In mancanza di norme chiare e definitive sul chi può fare cosa, lo scenario che si prospetta è quello di un proliferare di cause civili e penali per esercizio abusivo della professione e il conseguente ingolfamento delle sedi giudiziarie. È giunto il momento, nell’interesse dei soggetti coinvolti, come della collettività, che la politica, una volta per tutte, prenda coscienza e si faccia carico del problema della regolamentazione e della definizione di coloro che possono svolgere attività delicate come quelle connesse alla materia fiscale, materia strategica per il Paese, che richiede competenze e tutele che solo l’appartenenza ad un ordine professionale può garantire”.

 ANC Comunicazione

CS 08.02.2024_Sentenza Cassazione

 

CS CONGIUNTO 06.02.2024 | CONSIGLIO DI STATO SUL VISTO DI CONFORMITÀ AI TRIBUTARISTI, SVILITO IL RUOLO DI TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

CONSIGLIO DI STATO SUL VISTO DI CONFORMITÀ AI TRIBUTARISTI

SVILITO IL RUOLO DI TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE 

Roma, 6 febbraio 2024

Nel giudizio di appello relativo al ricorso proposto da una associazione di tributaristi, con cui la stessa ha contestato il rifiuto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di concedere l’abilitazione al rilascio del visto di conformità ad un tributarista, il Consiglio di Stato, con ordinanza 995 del 31 gennaio 2024,  ha dichiarato “rilevanti e non manifestatamente infondate in relazione agli artt. 3, 41 e 117 comma 1 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzione dell’art 35 comma 3 decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 nei sensi di cui in motivazione. Sospende il giudizio in corso e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale”.

Secondo il Consiglio di Stato, in relazione alla disposizione prevista dal comma 3 dell’articolo 35 del dlgs 241/1997, che dispone che il visto di conformità è rilasciato dai «soggetti indicati dalle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del dpr 322/1998» – tra cui, come noto, non sono ricompresi i tributaristi – si porrebbe una violazione dei principi costituzionali di non discriminazione, ragionevolezza e libertà di iniziativa economica, e costituirebbe una restrizione non giustificabile alla luce della L. 4/2013.

Le associazioni nazionali di categoria non possono condividere un simile orientamento e ritengono non sia giustificabile una previsione normativa che regolamenta un adempimento così delicato quale l’apposizione del visto di conformità, adempimento riservato ai soli soggetti professionali, tra i quali i commercialisti e gli esperti contabili, i cui requisiti costituiscono garanzia per la collettività.

La garanzia è assicurata dal superamento dell’esame di abilitazione, peraltro indispensabile per accedere alla professione secondo quanto previsto dall’art. 33 della Costituzione, dall’assolvimento degli obblighi di formazione continua, dall’assoggettamento al codice deontologico, dal rispetto della normativa antiriciclaggio e dei  connessi obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, dalla vigilanza che l’ordine esercita sui propri iscritti e da quella che, a sua volta, il Ministero della Giustizia esercita sugli ordini territoriali oltre che sul Consiglio Nazionale.

È discutibile che, in un contesto che impone crescenti e spesso ingiustificati obblighi di specializzazione alla professione del commercialista, ci siano pronunce che sviliscono la funzione di garanzia della fede pubblica, che è propria delle professioni ordinistiche.

Non è solo per una garanzia del cittadino-contribuente ma è anche per la suprema certezza dello Stato al quale dovrebbe interessare che ad apporre il visto sia un commercialista. Questo proprio perché è lo stesso Stato che impone al professionista ordinistico una serie di obblighi, la cui origine sta proprio nella sua funzione di garanzia, medesimo ragionamento per cui si ritiene naturale che solo un farmacista possa dispensare farmaci.

Le associazioni auspicano, pertanto, che sia riservata una maggiore attenzione all’argomento e che la Corte Costituzionale possa valutare di pronunciarsi sull’importanza della fede pubblica e del ruolo di tutela della stessa che appartiene ai professionisti ordinistici.

 ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – UNAGRACO – SIC – UNGDCEC – UNICO Comunicazione

CS congiunto 06.02.2024 Visto conformità