Nota congiunta

DECRETO CRESCITA

ESTEROMETRO DI MAGGIO, SERVE UN PROVVEDIMENTO D’URGENZA. TRASPARENZA CONTRIBUTI, BENE LA MORATORIA MA I DUBBI RIMANGONO

Roma, 02/05/2019. Il mese di aprile è passato all’insegna dell’accavallarsi di adempimenti nuovi e/o prorogati grazie alle note difficoltà (non ancora completamente superate) legate alla prima fase di applicazione della fatturazione elettronica. Il mese di maggio non sarà inferiore per intensità e difficoltà, vuoi per le scadenze legate al deposito dei bilanci, vuoi per l’entrata a pieno titolo nel periodo delle dichiarazione dei redditi (con il 730 in primis) vuoi per altre scadenze straordinarie legate alla “pace fiscale” di cui al D.L. 119 (sanatoria delle irregolarità formali, adesione ai PVC) a cui ci si augura faccia seguito – considerate le note difficoltà nell’acquisizione dei dati e gli annunci di un emendamento al decreto crescita dello stesso vice premier Salvini – la riapertura dei termini di quelle scadute ad aprile (definizione agevolata dei ruoli; saldo e stralcio). A preoccupare pesantemente gli operatori si aggiunge il fatto che, al momento, non c’è ancora alcun provvedimento che riposizioni l’esterometro in periodicità e scadenze più consone alle criticità operative.

 Esterometro, serve un provvedimento d’urgenza

Dodici scadenze dedicate alle operazioni con controparti estere sono esagerate. Qualche segnale di buon auspicio, a tal riguardo, era rintracciabile nell’emendamento 2.6 della relatrice Ruocco al PDL 1074 (Bollettino delle Giunte e Commissioni del 4/4/2019) che propone(va) il riposizionamento quantomeno trimestrale dell’adempimento ferma restando, però, la scadenza entro la fine del mese successivo (in questo caso al trimestre). Non tutti ancora ne sono coscienti ma detto emendamento è stato ritirato come risulta dal Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10 aprile e con esso anche il subemendamento 0.2.6.1 Cattaneo ed altri che, ancora più apprezzabilmente, proponevano un unico adempimento annuale come peraltro avveniva con la “soppressa” comunicazione black list di cui all’art.1 del D.L. 40/2010.

Nessuna altra disposizione risulta attualmente contenuta nel citato progetto di legge passato lo scorso 15 aprile dalla V^ Commissione Finanze all’esame dell’Assemblea della Camera dei Deputati. “La richiesta è che della questione si interessi urgentemente il Governo riproponendo attraverso un DPCM una proroga quantomeno per la comunicazione delle operazioni di aprile, diversamente in scadenza a fine maggio”. Il tutto, sottolinea Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti, “nell’attesa che alla questione sia data definitivamente una soluzione attraverso il citato PDL o eventualmente in sede di conversione del D.L. 34 (decreto crescita)”. La conclusone dell’iter di almeno uno dei due provvedimenti è, però, tutt’altro che scontato che arrivi in tempo utile; l’auspicio è pertanto quello che gli operatori possano confidare quantomeno in un annuncio stampa ufficiale. La questione esterometro, va ricordato, è tutt’altro che banale tanto nelle aziende quanto –  ancora peggio – negli studi professionali (tenuta contabilità in outsourcing) poiché la presenza di acquisti da non residenti (si pensi a quelli effettuati via internet) viene spesso intercettata attraverso l’analisi degli estratti conti di banca e carte di credito che non sono così velocemente disponibili/recuperabili (il cartaceo non è disponibile prima di 15/20 giorni dalla fine del mese) e detta attività non può che passare per il coinvolgimento del contribuente interessato ai cui chiedere la stessa cosa 12 volte l’anno (magari per operazioni di scarso importo) è troppo!

 Trasparenza contributi

Accogliamo – temporaneamente – con favore la riformulazione dell’art. 1 della legge 124/2017 e, in particolare, del comma 125-ter operata con l’art. 35 del D.L. 34. “Il rinvio a partire (solo) dal 2020 (e non già da quest’anno) delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasparenza di cui alla normativa in questione va nella direzione auspicata anche da Confimi e ANC”, sottolinea Flavio Lorenzin Vice Presidente di Confimi Industria con delega alla semplificazione e ai rapporti con la PA (vedi nota congiunta dello scorso 11/04/2019). Positiva anche la rimodulazione della sanzione (1% e non l’intera somma) in caso di inosservanza fermo restando che il minimo di € 2.000 non ha evidentemente lo stesso peso per una grande azienda come potrebbe averlo in una micro impresa. “Anche se ne comprendiamo la ratio”, continua Lorenzin, “siamo piuttosto sopresi della conferma degli obblighi pubblicitari (verosimilmente attraverso il sito che però non tutti potrebbero avere) anche per imprese individuali, società di persone e microimprese.”

 Non tutti i dubbi sono chiariti comunque, anzi: alcuni risultano amplificati dal richiamo del criterio dell’erogazione. Tale criterio (apparentemente il più semplice) mal si concilia sia con le regole di contabilizzazione a conto economico (per competenza) della gran parte dei contributi, sia con la soluzione offerta dal comma 125-quinquies (che sostituisce analoga previsione del DL 135/2018) secondo la quale “Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125-125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale della associazioni di categoria di appartenenza”. La pubblicazione in detto registro avviene, solitamente, in base alla concessione del beneficio (si pensi ad esempio alla Sabatini) mentre l’incasso segue epoche successive (6 anni nel caso della citata Sabatini). Vi sono poi gli incentivi fiscali automatici (non subordinati cioè all’emanazione di provvedimenti di concessione o autorizzazione) il cui monitoraggio – quando aiuti di Stato e aiuti de minimis oppure subordinati a provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione – passa (da quest’anno) anche per l’obbligo di compilazione della nuova sezione presente nel quadro RS della dichiarazione REDDITI e del quadro IS del modello IRAP da cui poi l’Agenzia delle entrate aggiornerà il suddetto RNA; il tutto ancorché il beneficio già transiti per il relativo quadro (RU o RF).

 Alla provvisoria “moratoria” dovranno pertanto fare seguito chiarimenti ufficiali ed esaustivi che spieghino per bene cos’è coinvolto e cose non lo è, fermo restando che in un paese in cui si continuano ad annunciare semplificazioni (che gli operatori non vedono) l’unico ragionamento serio da fare – possibilmente prima del prossimo anno – ci parrebbe quello di porre detti obblighi di pubblicità e trasparenza (presso il RNA o altri punti di raccolta) esclusivamente a carico delle Amministrazioni che concedono o gestiscono i benefici in questione.

ANC – Comunicazione

Ufficio Stampa Confimi Industria

Comunicato Stampa ANC-CONFIMI 02.05.2019 – Esterometro

 

 

 

 

 

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