CS ANC 22.04.2026 | ESPERTI CONTABILI E CAMERE DI COMMERCIO: URGE ADEGUAMENTO

COMUNICATO STAMPA ANC

 ESPERTI CONTABILI E CAMERE DI COMMERCIO: URGE ADEGUAMENTO

Roma, 22 aprile 2026. L’ANC, nelle ultime settimane, è tornata a rivolgere la sua azione all’ottenimento, da parte delle Camere di Commercio, di un comportamento uniforme e concludente rispetto all’adeguamento di procedure e modulistica alla modifica dell’art. 31 della legge 340/2000, introdotta dalla legge 191/2023 (in vigore dal 17 dicembre 2023), che estende anche ai professionisti iscritti alla Sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili la facoltà di presentare telematicamente domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA.

“Ci erano giunte da tutto il territorio nazionale diverse segnalazioni da parte di colleghi iscritti alla Sez. B dell’Albo” riferisce il Presidente ANC Marco Cuchel “circa l’impossibilità di procedere ai depositi di atti, nonostante la vigente normativa. Come ANC eravamo a suo tempo già intervenuti presso il MIMIT, ottenendo la correzione di una norma palesemente errata, ora ci siamo prontamente attivati, sia nei confronti delle singole CCIAA, che di Unioncamere, affinché l’adeguamento di procedure e modulistica avvenga senza ulteriori intoppi per i colleghi”.

“L’interlocuzione che ne è seguita con il Segretario Generale di Unioncamere” conclude Cuchel “ci fa ben sperare che il riflettore che abbiamo acceso contribuisca a risolvere, una volta per tutte e in maniera uniforme, un problema che ha afflitto i colleghi Esperti Contabili in modo ingiustificato e sin troppo a lungo. In ogni caso, ANC continuerà a svolgere la sua attività di vigilanza e presidio e, ove necessario, ad intervenire”.

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CS_22.04.2026 Esperti Contabili

CS ANC 22.04.2026 – RESPONSABILITÀ DEI SINDACI: UNA RIFORMA NATA MALE CHE OGGI PERDE ULTERIORE CONSISTENZA

COMUNICATO STAMPA ANC

 RESPONSABILITÀ DEI SINDACI: UNA RIFORMA NATA MALE CHE OGGI PERDE ULTERIORE CONSISTENZA.

Roma, 22 aprile 2026. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato in G.U. il 14 aprile 2026, introduce un’ulteriore e significativa limitazione alla disciplina della responsabilità dei componenti del collegio sindacale, così come riformata dall’art. 2407 c.c., che si conferma, ancora una volta, una costruzione normativa lacunosa e a tratti iniqua.

L’art. 6, comma 151.2, stabilisce infatti che i componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall’articolo 2407, comma 2, del codice civile.

“Si aggiunge pertanto” dichiara il presidente ANC Marco Cuchelun’ulteriore norma penalizzante per i professionisti interessati, oltre a quelle che abbiamo più volte segnalato dal momento della riforma dell’art. 2407, come la riduzione della sanzione al crescere dei compensi, la mancata estensione della disciplina ai revisori legali e l’assenza di qualsiasi previsione di retroattività”

La nuova previsione sottrae ulteriori ambiti applicativi alla disciplina dell’art. 2407, specificamente con riferimento alla disapplicazione dei multipli sanzionatori, contribuendo a frammentare ulteriormente il beneficio atteso e a svuotare progressivamente la portata della riforma originaria.

Il risultato è un quadro normativo disomogeneo, caratterizzato da sovrapposizioni, eccezioni e regole differenziate che incidono sulla certezza del diritto e sulla stessa funzione di garanzia affidata al collegio sindacale.

“La categoria, che già a suo tempo avrebbe meritato maggior presidio e attenzione, in occasione della tanto attesa riforma del 2407” prosegue Cuchel “si trova a subire un nuovo smacco nel silenzio generale. Ora sta a noi chiedere con forza e unità di intenti la revisione complessiva di una norma carente, iniqua e frammentata, che rischia di generare più problemi di quanti ne intenda risolvere. La responsabilità dei sindaci merita una disciplina chiara, coerente e realmente equilibrata tra esigenze di tutela e sostenibilità dell’incarico. Non soluzioni parziali, né interventi contraddittori”

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