CS ANC 28.03.2025 – AGGIORNAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI, BENE L’EMENDAMENTO DE BERTOLDI AL DECRETO LEGGE 25/2025

COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI

BENE L’EMENDAMENTO DE BERTOLDI AL DECRETO LEGGE 25/2025

Roma, 28 marzo 2025

“La necessità di adeguare e aggiornare i parametri in base ai quali sono determinati i compensi dei professionisti da tempo viene rappresentata dall’Associazione Nazionale Commercialisti, per questo” spiega il Presidente Marco Cuchel “esprimiamo il nostro pieno apprezzamento nei confronti dell’emendamento al DL 25/2025 in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni, che è stato presentato dall’On. Andrea De Bertoldi e che impegna il Governo ad intervenire, entro sei mesi, sulle tariffe dei professionisti per aggiornarle e renderle finalmente eque”.

Con il decreto Pubblica Amministrazione i professionisti sono chiamati a dare seguito a nuovi adempimenti relativamente ai soggetti che beneficiano di contributi pubblici, la possibilità quindi di prevedere emolumenti che siano adeguati per il lavoro che gli stessi sono chiamati ad assolvere appare doverosa.

ANC auspica che questo emendamento sia approvato e che la sua approvazione possa rappresentare il primo passo per giungere, finalmente, ad un aggiornamento dei parametri di cui al DM 30/2012 (determinazione dei compensi dei Curatori fallimentari, Commissari giudiziali e Liquidatori giudiziali) e al DM 140/2012 (compensi professionali nel caso di liquidazione da parte di un organo giudiziale), quest’ultimo di riferimento per l’applicazione della legge sull’equo compenso (49/2023).

“Si tratta di parametri” conclude il Presidente Cuchel “che, come già evidenziato da ANC nel suo comunicato dello scorso 24 marzo, rendono il recente provvedimento normativo sull’equo compenso non in grado di tutelare appieno i professionisti e il loro lavoro”.

ANC Comunicazione

CS 28.03.2025_Adeguamento compensi

 

CS ANC 24.03.2025 – MODIFICA DM 140/2012 E DM 30/2012, NECESSARIA A TUTELA DELLA DIGNITÀ PROFESSIONALE

COMUNICATO STAMPA

MODIFICA DM 140/2012 E DM 30/2012, NECESSARIA A TUTELA DELLA DIGNITÀ PROFESSIONALE

Roma, 24 marzo 2025

Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, avvenuta per effetto del Decreto Legge 1/2012, il Decreto Ministeriale 140/2012 ha introdotto i parametri per i compensi professionali nel caso di liquidazione da parte di un organo giudiziale, che di fatto si sono però imposti come riferimento generale per la categoria dei commercialisti nella determinazione dei compensi.

“Il problema” spiega Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti “è duplice: da una parte c’è un DM che dal 2012 non è stato mai oggetto di aggiornamento  e dunque i parametri economici che lo stesso stabilisce sono evidentemente oggi inadeguati, basti pensare che in ben 13 anni la rivalutazione monetaria è stata pari al 21,6%; dall’altra,  le prestazioni professionali contemplate sono assolutamente parziali rispetto al perimetro attuale dell’attività del commercialista”. “La recente legge sull’equo compenso (legge 49/2023)” prosegue il Presidente Cuchel “prende a riferimento proprio i valori stabiliti dal DM 140/2012, con il risultato che la legge, definita in tal modo, non è assolutamente in grado di assicurare l’adeguatezza dei compensi, condizione questa imprescindibile per il riconoscimento e la tutela della dignità professionale”.

È da quando è stato introdotto l’equo compenso che ANC ha prontamente rappresentato la necessità di una revisione del Decreto Ministeriale 140 e ritiene che sul tema dovrebbe esserci un impegno fattivo da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in ragione dei compiti che lo stesso decreto legislativo 139/2005 gli assegna, tra questi c’è quello di proporre al Ministro competente le tariffe professionali, il cui aggiornamento dovrebbe avvenire ogni quattro anni (art. 29 lettera n) del decreto antecedente la riforma). L’impegno dei vertici della categoria dovrebbe quindi essere volto non solo a proporre al legislatore una revisione dei parametri che contenga anche ulteriori attività professionali oggi non disciplinate, ma anche a far sì che tali parametri siano oggetto di un adeguamento periodico. Questo appare indispensabile, ai fini della corretta applicazione della legge sull’equo compenso e del rispetto delle sue stesse finalità.

Le criticità del DM 140/2012 purtroppo riguardano anche il DM 30 del 2012, che stabilisce i parametri per la determinazione dei compensi dei Curatori fallimentari, Commissari giudiziali e Liquidatori giudiziali. Anche in questo caso, quindi, l’aggiornamento e la revisione delle modalità di calcolo dei compensi appaiono indispensabili.

È sicuramente un sostanziale limite della legge sull’equo compenso l’esclusione della sua applicazione nei rapporti dei professionisti con le micro, piccole e medie imprese, considerato che la norma esercita i suo i effetti esclusivamente nei confronti della PA e delle grandi imprese. Tale limitazione risulta, evidentemente, in grado di penalizzare soprattutto i giovani professionisti, motivo per il quale dovrebbe essere superata, così come sarebbe da introdurre il rimborso forfettario delle spese di studio, esattamente come previsto per la categoria degli avvocati.

L’approvazione della legge 49/2023 aveva fatto ben sperare sulla possibilità di archiviare finalmente l’epoca dei bandi a costo zero, a cui sovente le Amministrazioni Pubbliche ricorrono per avvalersi delle prestazioni di professionisti, senza riconoscere loro alcun compenso.

Purtroppo i fatti dimostrano una realtà diversa dove non solo i bandi a costo zero sono tutt’altro che archiviati, ma addirittura dove, secondo un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (ord. 7431/2025), il professionista che partecipa e vince un bando per l’assegnazione di un incarico, il cui compenso sia di un euro, svolge una prestazione solo apparentemente gratuita, questo perché il vantaggio derivante dall’incarico sarebbe di natura immateriale e indiretta, conseguentemente il professionista non è sanzionabile per violazione delle norme deontologiche.

“Le motivazioni alla base del pronunciamento della Corte di Cassazione” conclude Cuchel non possono che destare perplessità ed anche qualche preoccupazione per il semplice fatto che dimostrano chiaramente che, sul fronte dei compensi professionali e delle misure atte a garantirne l’adeguatezza, la recente legge 49/2023 non ha risolto tutte le criticità e permane la necessità di intervenire sulla normativa affinché il lavoro dei professionisti sia pienamente rispettato e tutelato”.

 ANC Comunicazione

CS 24.03.2025 Compensi professionali

 

CS 14.03.2025 | PROROGA CPB AL 30 SETTEMBRE – UN COMPROMESSO ACCETTABILE, PER L’ADESIONE PERÒ NON SI PENSI AD UN NUOVO MODELLO

COMUNICATO STAMPA

PROROGA CPB AL 30 SETTEMBRE

UN COMPROMESSO ACCETTABILE, PER L’ADESIONE PERÒ NON SI PENSI AD UN NUOVO MODELLO

Roma, 14 marzo 2025

La proroga del termine di adesione al Concordato Preventivo Biennale, contenuta nel decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, può ritenersi una soluzione di compromesso, che almeno in parte va incontro alle esigenze rappresentate dai professionisti.

“Senza voler entrare nel merito dei correttivi che il decreto apporta, come ANC” spiega il Presidente Marco Cuchel “avevamo rappresentato al Viceministro MEF Maurizio Leo, anche in occasione di recenti interlocuzioni, la necessità di prorogare la scadenza prevista al 31 luglio per l’adesione al CPB ed avevamo indicato l’opportunità di uno slittamento al 31 ottobre”.

“È senza alcun dubbio apprezzabile” prosegue il Presidente Cuchel “l’impegno del Viceministro, che ringraziamo per l’ascolto e per l’attenzione nei riguardi delle nostre istanze, è pur vero che la proroga era attesa anche in ragione del fatto che alla stessa Agenzia delle Entrate è stato concesso un tempo maggiore per il rilascio del software. Sicuramente è importante questa proroga e il fatto che sia arrivata con adeguato anticipo, anche se, purtroppo, non può determinare il superamento di quelle criticità che per professionisti e contribuenti continuano a sussistere.”

Adesso che la proroga c’è, non si pensi però di introdurre un nuovo modello per l’invio telematico dell’adesione.

Non è al momento chiarito, infatti, come dovrà avvenire l’adesione al CBP da parte dei soggetti interessati, considerato che la dichiarazione è da trasmettere entro il 31/10 mentre l’adesione al CPB è al 30/9.

È fondamentale che non si preveda un nuovo modello di adesione al CPB mediante nuovo tracciato. La soluzione ottimale, da privilegiare nel segno della semplificazione e che ANC auspica sia adottata da parte dell’Amministrazione finanziaria, dovrebbe essere quella di prevedere l’adesione al CBP mediante l’invio del dichiarativo al 30/9, avendo i contribuenti già adempiuto ai pagamenti, alla compilazione e calcolo degli ISA, dei relativi quadri reddituali e dello stesso CPB, in questo modo ci sarebbe comunque tempo, fino al 31/10, per eventuali integrative, con la possibilità di trasmissione della dichiarazione correttiva nei termini, evitando possibili errori o cause di decadenza. 

In seconda battuta, si potrebbe considerare l’invio telematico al 30/09 della sola sezione del CPB contenuta nella dichiarazione (stesso modello e stesso tracciato), anche se questo comunque comporterebbe un nuovo adempimento, l’ennesimo, in capo ai professionisti.

ANC Comunicazione

CS 14.03.2025_Proroga CPB

 

CS ANC 12.03.2025 – RESPONSABILITÀ DEI COLLEGI SINDACALI: TRAGUARDO APPROVAZIONE

COMUNICATO STAMPA

 RESPONSABILITÀ DEI COLLEGI SINDACALI: TRAGUARDO APPROVAZIONE 

Roma, 12 marzo 2025

“L’approvazione definitiva di oggi del disegno di legge 1155, che limita la responsabilità dei componenti dei collegi sindacali segna un traguardo decisivo per i professionisti interessati” dichiara il Presidente ANC Marco Cuchel “ed è frutto del lavoro incessante che ANC ha svolto in questi anni attraverso un sistematico lavoro di interlocuzione con le componenti politiche di Governo e Parlamento”

La modifica del comma 2 dell’articolo 2407 del codice civile va a stabilire, attraverso la definizione di scaglioni del compenso percepito, un tetto massimo entro il quale i sindaci rispondono di eventuali danni alle società, cristallizzando così un principio di equità e di certezza la cui statuizione era attesa da tempo.

“La riforma approvata oggi dimostra come un’azione promossa su più fronti, da parte delle componenti delle categorie coinvolte, porti ad ottenere risultati concreti. Sulla scorta di questa positiva esperienza” prosegue Cuchel “possiamo gettare le basi per finire il lavoro e cioè ottenere le modifiche in ordine al calcolo del limite massimo del risarcimento danni, alla retroattività della norma e all’estensione ai revisori legali”

“Continueremo a lavorare” conclude Cuchel “per portare a casa  un altro risultato che assicuri ai sindaci e ai revisori una giusta tutela a tutto tondo”.

 ANC Comunicazione

CS 12.03.2025_ResponsabilitàOOCC

 

CS ANC 04.03.2025 – MAGAZZINO FISCALE E DDL SU RATEIZZAZIONE CARICHI FISCALI, AUDIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI

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MAGAZZINO FISCALE E DDL SU RATEIZZAZIONE CARICHI FISCALI

AUDIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI

Roma, 4 marzo 2025

L’Associazione Nazionale Commercialisti è stata ricevuta oggi in audizione dalla 6^ Commissione del Senato (Finanze e tesoro) nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell’ente della riscossione e in ordine all’esame del disegno di legge in materia di rateizzazione dei carichi fiscali.

L’Associazione, rappresentata dal Presidente Marco Cuchel e dalla Vicepresidente Miriam Dieghi, ha avuto modo di richiamare l’attenzione sull’opportunità di introdurre adeguate misure di definizione agevolata dei carichi fiscali, in grado di superare le criticità dei provvedimenti che sono stati adottati fino ad oggi.

Il magazzino, ossia il carico fiscale residuo dei ruoli affidati dai diversi enti creditori, ha raggiunto un ammontare di oltre 1.267 miliardi di euro, in crescita costante negli ultimi 7 anni e con una composizione che risulta essere complessa e articolata. Sebbene sia consistente la percentuale di crediti la cui possibilità di recupero appare oggettivamente compromessa, tutt’altro che esigua è la quota di crediti riconducibili a soggetti contribuenti che sono disposti a regolarizzare la loro posizione debitoria nei riguardi dello Stato e che, per tale ragione, meritano di essere aiutati attraverso misure idonee.

“Abbiamo voluto” spiega il Presidente Marco Cuchel “richiamare l’attenzione sul fatto che questi contribuenti, che hanno dichiarato regolarmente i loro redditi ma che per condizioni di oggettiva difficoltà non sono riusciti a pagare le imposte dovute, non si possono considerare degli evasori e possono essere in grado, se supportati con adeguati provvedimenti da parte del legislatore, di rientrare del debito pregresso, riuscendo anche a far fronte agli obblighi fiscali correnti”.

È uno scenario, questo, auspicabile nell’interesse stesso delle finanze pubbliche, solo in questo modo, infatti, lo Stato potrebbe essere in grado di recuperare una buona parte del magazzino, anche se in un lasso di tempo non breve; l’alternativa sarebbe non solo un recupero che rischia di essere inconsistente o quasi, ma anche l’aggravarsi dell’indebitamento di cittadini e imprese, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe sul piano economico e sociale.

Per superare le molteplici criticità che hanno accomunato tutte le precedenti rottamazioni fiscali e riuscire a ridurre considerevolmente l’entità del credito arretrato dello Stato, ANC condivide le misure previste dal DDL 1375 sulla rateizzazione dei carichi fiscali, rispetto al quale ha però formulato due proposte: ricomprendere anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni,  considerando i ruoli affidati all’Agenzia della riscossione alla data del 31/12/2024, ed includere nel provvedimento anche tutti gli avvisi bonari o di addebito di enti previdenziali, oltre a quelli già previsti di natura fiscale. Tale misura sarebbe in grado di interessare una platea di circa 23 milioni di contribuenti, tra imprese, lavoratori dipendenti e pensionati.

 ANC Comunicazione

Di seguito il documento ANC consegnato in sede di audizione.

Documento ANC_Audizione 04.03.2025

CS 04.03.2025_Audizione ANC