CS Congiunto 12.12.2022 | EMENDAMENTO IN FAVORE MADRI PROFESSIONISTE MISURA DI CIVILTÀ

COMUNICATO STAMPA

EMENDAMENTO IN FAVORE MADRI PROFESSIONISTE MISURA DI CIVILTÀ, NESSUNO SI FRAPPONGA

Roma, 12 dicembre 2022

Le associazioni di categoria dei commercialisti ADC, AIDC, ANC e UNGDCEC guardano con soddisfazione e speranza all’emendamento alla legge di stabilità 2023 presentato dall’On.le De Bertoldi, che prevede per le professioniste lo slittamento dei termini quando si trovino nelle condizioni di dover assistere un figlio sottoposto ad un ricovero d’urgenza o colpito da una malattia grave.

I presidenti delle Associazioni sono concordi che si tratti della logica estensione del diritto al rinvio dei termini delle scadenze per il professionista in caso di malattia o infortunio, ottenuto lo scorso anno sempre grazie alla battaglia condotta dall’On. De Bertoldi. Registrano con soddisfazione che il sostegno a questo provvedimento di civiltà arrivi anche da parte del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella, nella certezza che vi sarà un ampio arco di consensi nei confronti di una misura che tutela i minori in momenti di particolare fragilità e preserva la serenità delle famiglie. Anzi, l’auspicio ultimo è che il diritto venga riconosciuto ai genitori, prescindendo dal genere e che siano stabiliti con chiarezza i termini di accesso al beneficio, rispetto alle situazioni di gravità menzionate nell’emendamento.

Ci si augura, inoltre, che siano infondate le voci riguardo un presunto parere negativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale sarebbe entrata in questa delicata tematica esprimendo il proprio disaccordo, confondendo, se così fosse, il tema erariale con un tema di diritti individuali e civiltà sociale.

Le Associazioni, congiuntamente, auspicano che ciascun attore della macchina dello Stato rispetti i propri ambiti di competenza, soprattutto quando si tratta di diritti costituzionali e di tutele ai più fragili, in situazioni di gravità.

Comunicazione ADC – AIDC – ANC – UNGDCEC

CS Congiunto 12.12.2022_Tutela_prole

 

CS ANC 06.12.2022 |  INDENNITÀ UNA TANTUM LAVORATORI DIPENDENTI

COMUNICATO STAMPA

 INDENNITÀ UNA TANTUM LAVORATORI DIPENDENTI

DALL’INPS URGE CHIAREZZA PER L’EROGAZIONE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO   

Roma, 6 dicembre 2022

Con il messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022 l’Inps ha reso note le modalità di determinazione della retribuzione imponibile al fine dell’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro prevista dall’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, convertito nella L. 175/2022, per i lavoratori dipendenti.

L’istituto previdenziale precisa che nel caso in cui il dipendente sia titolare di più rapporti di lavoro lo stesso dovrà presentare la dichiarazione che la norma prevede al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità, precisando altresì che l’indennità nella misura di euro 150,00 spetta una sola volta e che la verifica della retribuzione imponibile, il cui ammontare, come stabilito dalla la norma, non può superare l’importo di euro 1.538,00, dovrà essere effettuata in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Di fatto l’Inps con l’interpretazione fornita con il suo messaggio 4159 determina le condizioni per una potenziale disparità di trattamento, che evidentemente non può attribuirsi alla volontà del legislatore, tra i lavoratori dipendenti  che percepiscono un reddito derivante da un unico rapporto di lavoro full-time – la cui retribuzione imponibile può eccedere la soglia fissata dalla norma, e i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro, le cui retribuzioni imponibili singolarmente sono nel limite della soglia stabilita mentre se considerate nel loro ammontare complessivo producono un imponibile eccedente il limite di 1.538,00 euro.

Questa condizione rischia di far sì che il beneficio previsto dalla norma finisca per dare luogo a successivi inevitabili recuperi oltre che ad ingolfare l’attività degli studi dei professionisti dediti all’elaborazione dei cedolini paga e dei relativi adempimenti. Si ritiene pertanto necessario che l’Inps provveda con urgenza a fare chiarezza sulle condizioni riguardanti l’erogazione del bonus da parte dei datori di lavoro interessati.

 ANC Comunicazione

CS 06.12.2022 Bonus lavoratori dipendenti

CS ANC 05.12.2022 | FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE, NECESSARIA LA CONFERMA DELL’ESONERO PER IL 2023

COMUNICATO STAMPA
FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE
NECESSARIA LA CONFERMA DELL’ESONERO PER IL 2023

Roma, 5 dicembre 2022

Dal 1° gennaio 2023 scatta anche per le prestazioni sanitarie l’obbligo della fatturazione elettronica dopo che il Decreto Fisco-lavoro 2022 in sede di conversione in legge (L. 215/2021) ha prorogato per l’anno 2022 l’esonero per i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini delle dichiarazioni dei redditi.
L’esclusione delle professioni sanitarie dall’obbligo di emettere fattura elettronica era stata introdotta nel 2018 per gli anni di imposta 2019/2020/2021 a seguito delle criticità evidenziate dal Garante della Protezione dei dati personali in merito alla comunicazione dei dati dei cittadini in materia di salute.
“Non ci risulta purtroppo – sottolinea Marco Cuchel Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti – che le criticità sul fronte della gestione dei dati sensibili, che sono state riscontrate a suo tempo e all’origine dell’esonero dalla fatturazione elettronica per medici ed operatori sanitari (criticità che dalla stessa ANC sono state a più riprese denunciate), siano state adeguatamente affrontate e risolte.”.
“Non si ritiene pertanto che ci siano le condizioni – prosegue il Presidente Cuchel – perché la fatturazione elettronica possa essere estesa alle prestazioni sanitarie con garanzia, da parte del sistema, di una gestione dei dati sulla salute dei cittadini in linea con le norme privacy.”.
In ragione di questo, ANC ravvisa l’urgenza di un intervento da parte del Legislatore affinché l’esonero per le prestazioni sanitarie dalla fatturazione elettronica sia confermato anche per l’anno 2023.
ANC Comunicazione

CS 05.12.2022 Fatturazione elettronica prestazioni sanitarie

CS CONGIUNTO 02.12.2022

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ADC – AIDC – ANC – UNGDCEC

 I SANZIONATI DELL’”APRI E CHIUDI”!

Roma, 02 dicembre 2022

Stop alle esagerazioni.

È ora di ridefinire il perimetro dei compiti di ciascuno, non è più possibile ribaltare sui Commercialisti indagini che solo l’amministrazione finanziaria può svolgere.

Presidente Meloni, perché l’Agenzia delle Entrate non utilizza le informazioni contenute nelle decine di banche dati a sua disposizione? Riteniamo sia giunto il momento di un cambio di passo rispetto al passato, piuttosto che mantenere la linea di condotta  tenuta dai governi precedenti, modernizzando le procedure dell’Agenzia delle Entrate.

Questo richiamo ad un’inversione di tendenza è direttamente legato a quanto emerge da una bozza della legge di stabilità e cioè la norma sulla responsabilità in solido dell’intermediario, in caso di avvii e chiusure di comodo di attività. Se l’intento del Governo è quello di arginare l’evasione fiscale, i Commercialisti sono e saranno sempre in prima linea. Tuttavia, non è corretto ipotizzare delle sanzioni a nostro carico con l’accusa indimostrata di “avallare” comportamenti fraudolenti dei propri clienti.

La sanzione di 3.000 euro prevista nella bozza, a carico del commercialista, presuppone che lo stesso sia consapevole di un intento fraudolento, esimendo l’ente che rilascia la partita iva da qualsiasi controllo preventivo a carico di chi effettivamente richiede l’avvio di attività.

I Commercialisti sono ormai stanchi di essere dei parafulmini.

Associandoci e sostenendo quanto già espresso nel comunicato del 28/11 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ricordiamo che, come tutti i professionisti, siamo sottoposti alle misure della normativa antiriciclaggio che ci impone i controlli accurati sui nostri clienti e che non è pensabile aggravare ulteriormente l’incredibile mole di adempimenti e scadenze, anche con l’introduzione di nuove inconcepibili sanzioni monitorie.

Le promesse di tutela dei professionisti si scontrano con una diversa realtà che speriamo si possa cambiare con un nuovo approccio alle professioni di vera collaborazione e non di costante ricerca di un soggetto colluso.

Comunicazione ADC – AIDC – ANC – UNGDCEC

CS Congiunto_02.12.2022

CS ANC 01.12.2022 | CRITICITÀ BONUS ENERGIA

COMUNICATO STAMPA

CRITICITÀ BONUS ENERGIA

SCADENZA UTILIZZO E DECADENZA PER MANCATA COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE, I LIMITI DA RIMUOVERE

 Roma, 1° dicembre 2022

Come spesso accade per molte delle misure pensate a sostegno di imprese e famiglie, per fruire di un beneficio la cui entità in molti casi è anche limitata non sono poche le complicazioni con le quali dover fare i conti.

Lo sanno benissimo i professionisti il cui carico di lavoro è particolarmente gravoso in questo periodo dell’anno e per i quali fonte di complicazioni rischia di essere anche la misura del bonus energia.

Il credito di imposta a favore delle cosiddette attività energivore per l’acquisto di energia elettrica attribuisce al contribuente, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva in qualità di fruitore del beneficio fiscale, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione dello stesso, sia in caso di utilizzo del beneficio in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Introdotta per aiutare le imprese ad affrontare l’aumento dei costi energetici, questa misura rischia di generare non poche complicazioni, anche in ragione del fatto che, al di là del procedimento di calcolo non propriamente semplice, la percentuale del credito riconosciuto, se rapportata all’aumento spropositato dei costi dell’energia, sostanzialmente risulta essere esigua.

Occorre inoltre considerare che entro il 16 marzo 2023 i contribuenti beneficiari dovranno trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione dei crediti maturati nell’anno 2022. Tale comunicazione dovrà avvenire nelle modalità che saranno rese note entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, senza contare che il suo mancato invio comporta la decadenza dal beneficio.

Un limite evidente della misura è costituito dal fatto che i crediti d’imposta maturati hanno una scadenza, infatti quelli relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione, con modello F24, fino al 30 giugno 2023, mentre entro il 31 dicembre 2022, pena decadenza dal beneficio, si devono necessariamente utilizzare in compensazione i crediti che si riferiscono ai primi due trimestri 2022.

Nel ritenere che le criticità rilevate siano in grado di inficiare sostanzialmente la ratio agevolativa del provvedimento, l’Associazione Nazionale Commercialisti chiede che si intervenga tempestivamente, stante l’approssimarsi del 31 dicembre, per eliminare la scadenza attualmente prevista per l’utilizzo dei bonus maturati, chiedendo altresì che l’eventuale mancata presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrata non produca la decadenza del beneficio fiscale ma possa considerarsi errore formale assoggettabile a sanzione.

ANC Comunicazione

CS 01.12.2022 Bonus Energia